Una pronuncia della Corte di Giustizia Europea C-291/95 sull’applicabilità del 181 bis del DAC

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza resa nella causa C-291/1511030848_10200371330962696_901253435753670870_n si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 181-bis del Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 (DAC).

In particolare i Giudici Europei hanno stabilito che:

“L’articolo 181 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, deve essere interpretato nel senso che non osta a una prassi delle autorità doganali, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale il valore in dogana delle merci importate è determinato con riferimento al valore di transazione di merci similari, metodo di cui all’articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, ove si ritenga che il valore di transazione indicato, confrontato con la media statistica dei prezzi di acquisto riscontrati nell’importazione di merci similari, sia anormalmente basso quantunque l’autorità doganale non confuti né ponga altrimenti in dubbio l’autenticità della fattura o del documento probatorio del bonifico presentati per giustificare il prezzo effettivamente corrisposto per le merci importate e senza che l’importatore, in risposta alla richiesta in tal senso dell’autorità doganale, adduca prove aggiuntive per dimostrare l’esattezza del valore di transazione delle stesse.”

Gianni Gargano

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