Principio di legalita’

76223_464041206970050_206688570_nIn vigore dal 01/04/1998

  1. Nessuno puo’ essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
  2. Salvo diversa   previsione   di legge, nessuno puo’ essere assoggettato a sanzioni per   un   fatto   che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.   Se la sanzione e’ gia’ stata irrogata con provvedimento definitivo il   debito   residuo si estingue, ma non e’ ammessa ripetizione di quanto pagato.
  3. Se la legge in vigore al momento in cui e’ stata commessa la violazione e le leggi   posteriori  stabiliscono sanzioni di entita’ diversa, si applica la
    legge piu’  favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

 

Il primo comma dell’articolo 3 della legge 472/1997 fissa – innanzitutto – il principio di irretroattività della norma tributaria.

Quello di legalità in virtù del quale soltanto la legge ha la forza giuridica di disporre una sanzione a carico di un soggetto, che pure è in questa legge riaffermato, era già sancito, innanzitutto, all’articolo 25 della Carta Costituzionale[1] e poi all’articolo 1 della legge 689 del 1981[2]

Il principio di irretroattività è, quindi,  la vera novità introdotta nel sistema tributario italiano dalla legge n.472/1997 in luogo di quello dell’ultrattività della norma tributaria, sancito dall’articolo 20 della legge n. 4 del 1929 secondo il quale leggi tributarie si applicavano, nelle parti in cui prevedono violazioni e sanzioni, sempre ai fatti commessi quando erano in vigore.

In altre parole, le disposizioni sanzionatorie in materia tributaria si applicavano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, anche se le stesse erano state successivamente abrogate o modificate in senso più favorevole al trasgressore.

Dal principio di irretroattività della norma tributaria consegue inevitabilmente quello del “favor rei” sancito ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge 472/1997 il quale, però, non avendo rango costituzionale può essere derogato dalla legge ordinaria.

Quindi, salvo diversa previsione di legge, se un fatto, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile (comma 2) ovvero viene punito in maniera diversa da quella prevista dalla legge preesistente (comma 3) o non è più sanzionabile, o è sanzionabile secondo la norma più favorevole.

Salvo, tuttavia,  che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo.

Non solo l’Amministrazione che l’aveva determinata, ma anche il giudice tributario può dichiarare non più dovuta una certa sanzione ovvero rideterminarla in senso più favorevole.

L’unico limite all’applicazione del favor rei è la definitività degli atti impositivi comunque intervenuta anche a seguito di definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 D.lgs 472/1997).

gianni gargano

 

 

 

 

[1] Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso

 

[2] Art. 1 – Principio di legalità 1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. 2. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

 

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