Le esportazioni “congiunte”
Stamattina allo studio abbiamo affrontato un tema a dir poco attuale, nel senso che questo tipo di quesito ci viene sempre più spesso proposto.
Quello delle esportazioni congiunte, delle esportazioni, cioè, che hanno ad oggetto merci esportate dopo aver subito una lavorazione.
Le operazioni congiunte sono due: l’esportazione e la lavorazione.
La prima,disciplinata dall’articolo 8 del decreto Iva:
Costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili:
a) Le cessioni anche tramite commissionari……..omissis…….i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
Le seconde, all’articolo 9, primo comma, punto 9) “Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali” e dall’articolo 7 ter “territorialità- prestazioni di servizi”:
Articolo 9
costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:
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9) i trattamenti di cui all’articolo 176 del Testo Unico approvato con DPR 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera, non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore di servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;
Articolo 7 ter
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) Quando sono rese a soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato;
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Fatta, pertanto, la seguente ipotesi:
Un soggetto USA acquista in Italia un Macchinario da A, soggetto italiano e dà incarico a B, soggetto italiano, di ripararla.
In tal caso l’esportazione la porrà in essere A ai sensi dell’articolo 8 lettera a) del decreto Iva e B porrà in essere una prestazione fuori del campo dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 ter del decreto Iva.
Diverso è il caso in cui l’incarico di eseguire la lavorazione sul macchinario sia dato da un soggetto nazionale.
In tal caso il corrispettivo della lavorazione dovrà essere assoggettato ad Iva, non rientrando nella previsione della non imponibilità di cui all’articolo 9, primo comma, punto 9, mentre l’esportazione all’acquirente USA resterà non imponibile ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera a)
Gianni Gargano
Francesco Pagnozzi
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