La classificazione degli assortimento condizionati per la vendita al minuto
La Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Sez. 5^ con la sentenza n. 559/5/15 depositata il 13.03.2015 ha affrontato il tema della classificazione doganale delle “merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto“.
Il contraddittorio verteva sulla corretta classificazione di alcuni prodotti facenti parte di un’unica confezione.
La merce oggetto del giudizio era stata fatturata ad un prezzo unitario per confezione descritta con un nome di fantasia.
A parere della Dogana, considerato che si trattava di confezioni di pregio contenenti set vari di prodotti per il bagno, chiaramente complementari tra loro, condizionati per la vendita al minuto, la merce, ai sensi della regola 3 b ) della “Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata”, doveva essere classificata alla voce del prodotto che conferiva al set il carattere essenziale.
La CTP di Genova ha accolto il ricorso del contribuente facendo riferimento proprio alle regole 1, 3b e 6 delle “Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata”, contenute nelle disposizioni preliminari alla Tariffa Integrata delle Comunità Europee (TARIC), approvate con Regolamento (CE) n. 2658/87 e s.m.i.
Le Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata constano di 6 paragrafi dei quali, il primo, detta la regola generale secondo la quale:
“…..la classificazione delle merci nella nomenclatura è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono purchè queste non contrastino col testo di dette voci e note”.
Seguono, nei paragrafi successivi, le altre norme da utilizzare, in via residuale, per la classificazione qualora le merci non siano classificabili con ricorso alla regola generale.
Pertanto il procedimento logico da seguire per l’esatta classificazione doganale delle merci è il seguente:
1) verificare, innanzitutto, il testo delle voci, quello delle note alle sezioni o ai capitoli (paragrafo 1° delle Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura di cui al Regolamento (CEE) n. 2658/87 e s.m.i.);
2) ricorrere alle norme previste ai paragrafi successivi delle stesse regole generali, qualora la classificazione non risulti possibile ricorrendo esclusivamente alla regola indicata al punto sub 1.
Tra le suddette norme assume rilievo, con riferimento al caso esaminato dai Giudici di Genova, la regola posta alla lettera a) del successivo paragrafo 3 che così recita:
“Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a ……. una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
Premesso che questa regola va applicata soltanto qualora non sia possibile determinare l’esatta voce doganale ricorrendo alla regola generale contenuta nel paragrafo 1 (riferimento al testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli), come, invece, nel caso affrontato dai giudici di Genova ove ciascun articolo è chiaramente ed univocamente identificato nella Tariffa Doganale, va precisato che la regola 3 a), in commento, non è applicabile, e quindi occorre ricorrere alla successiva regola 3 b), solo quando, trattando di assortimenti condizionati per la vendita al minuto, siano disponibili le voci solo di alcuni degli oggetti costituenti l’assortimento;
b) “….. le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale”.
I Giudici della CTP di Genova hanno riconosciuto, nel caso sottoposto al loro esame:
– che era disponibile la voce doganale specifica di ciascun prodotto presentato all’importazione;
– che nessuno dei prodotti facenti parte della confezione conferiva alla stessa un carattere essenziale, riconoscendo, invece, che ciascun prodotto poteva essere utilizzato singolarmente e gli stessi non erano in alcun modo complementari tra loro.
Da quel ragionamento i Giudici genovesi hanno fatto conseguire che, nel caso in cui ciascun oggetto sia chiaramente indicato in Tariffa e classificabile alla voce sua propria, non si può ricorrere alla regola 3 b), ma la classificazione va eseguita facendo riferimento alle regole precedenti.
Fin qui la sentenza.
Tuttavia, anche a voler accogliere la tesi della Dogana, che aveva classificato tutti i prodotti alla voce doganale (peraltro errata) di uno dei prodotti facenti parte dell’assortimento, quello che conferisce il carattere essenziale potrebbe essere identificato nella “scatola”. Ciò in quanto, in primo luogo, in ossequio alla regola 5 b)[1] delle disposizioni preliminari alla tariffa, gli imballaggi non vanno obbligatoriamente classificati alla voce doganale del prodotto che contengono, quando possano essere utilizzati validamente più volte, ed, in secondo luogo, perché spesso essa ha delle caratteristiche di pregio sue proprie che la rendono indipendente dagli oggetti che contiene, tanto che appare plausibile che il consumatore acquisti le confezioni spinto anche dalla bellezza della confezione.
Vincenzo Guastella
Francesco Pagnozzi
(studio Gargano)
[1] 5. Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:
a) gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all’insieme il suo carattere essenziale;
b) con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.
Lascia un commento