Le nuove dichiarazioni d’intento

L’art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014 n. 175 recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale interviene, tra l’altro, sulla modalità di emissione e consegna delle dichiarazioni d’intento relative ad operazioni non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali, nonché sull’invio dei dati in esse contenuti all’Agenzia delle Entrate, modificando l’art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. 29 dicembre 28 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

La previgente disciplina imponeva al fornitore che riceveva la dichiarazione di intento di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la procedura per l’invio e la consegna delle lettere d’intento è stata radicalmente modificata.

Infatti dal 1° gennaio 2015 i dati contenuti nella dichiarazione d’intento dovranno essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, con il nuovo modello approvato il 12 dicembre 2014, direttamente dall’esportatore abituale e non più dal suo fornitore.

L’esportatore, pertanto, sarà tenuto a consegnare al suo fornitore, ovvero alla Dogana, sia la dichiarazione d’intento, sia la ricevuta di trasmissione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Nel dettaglio, e secondo le istruzioni impartite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 31/E del 31/12/2014, la procedura per l’invio e la consegna delle dichiarazioni d’intento sarà la seguente:

1) l’esportatore abituale (cioè colui che emette la dichiarazione di intento) è tenuto a trasmettere telematicamente i dati contenuti nella dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica;

2) l’esportatore abituale consegna al fornitore (ovvero alla Dogana) la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate;

3) Il fornitore potrà emettere fattura senza Iva solo se in possesso, sia della dichiarazione d’intento, che della relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate e sarà, inoltre, tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate prima di emettere la fattura senza applicazione dell’imposta. A tal fine il riscontro potrà essere effettuato da subito, per tutti gli operatori, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica) dove è resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate. E’ opportuno stampare ed allegare alla dichiarazione d’intento ricevuta lesito dell’interrogazione.

4) Il fornitore dovrà riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale;

5) l’esportatore ed il fornitore continueranno ad annotare gli estremi delle dichiarazioni di intento emesse e/o ricevute nel registro tenuto a norma dell’art. 39 DPR 633/72;

6) Il fornitore dovrà continuare ad indicare gli estremi delle dichiarazioni di intento nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità.

La trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento emesse

La trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento emesse può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate – Fisco On Line, ovvero attraverso un intermediario telematico abilitato ai servizi Entratel.

Al riguardo si precisa che l’abilitazione quale intermediario telematico Entratel può essere richiesta da:

–         Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sez. A;

–         Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sez. B;

–         Iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro;

–         Iscritto negli albi degli avvocati;

–         Iscritto nel registro dei revisori legali dei conti di cui al Decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39;

–         Iscritto negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;

–         Iscritto nei ruoli alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;

–         soggetto che esercita abitualmente l’attività di consulenza fiscale, NON iscritto negli elenchi di cui al D.M. 18 novembre 1996, n. 631;

–         soggetto indicato nell’articolo 63, terzo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (impiegati delle carriere dirigenziali, direttiva e di concetto dell’Amministrazione finanziaria, nonché Ufficiali della Guardia di Finanza, collocati a riposo dopo almeno 20 anni di effettivo servizio) dipendente di associazione delle categorie rappresentate nel CNEL, dipendente di impresa o sua controllata ;

–         contribuente tenuto a presentare la dichiarazione di sostituto di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;

–         Notaio iscritto nel ruolo indicato nell’articolo 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

–         contribuente obbligato alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, che delega per la registrazione telematica di detti contratti un soggetto avente adeguata capacità tecnica, economica e organizzativa;

–         soggetto delegato alla trasmissione dei dati dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili per la registrazione telematica;

–         agente di mediazione immobiliare iscritto nei ruoli dei mediatori tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato;

–         agente che svolge, per conto dei propri clienti, attività di disbrigo pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolare di apposita licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

–         iscritto all’albo professionale dei geometri Iscritto all’albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in possesso di specializzazione in edilizia;

–         intermediario finanziario di cui all’art. 1, comma 1 , del Decreto 20 settembre 1997, tenuto all’obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre1962, n. 1745;

–         soggetto avente adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa, formalmente delegati da contribuenti italiani a trasmettere le richieste di rimborso di questi ultimi per l’IVA assolta in altro Stato membro UE (art. 38-bis1 del DPR n. 633/1972).

Gli spedizionieri doganali non possono, pertanto, richiedere l’abilitazione al servizio telematico “Entratel” per l’invio delle dichiarazioni d’intento.

Per consentire agli spedizionieri doganali di offrire un servizio completo ai propri clienti sarebbe opportuno che essi siano inclusi esplicitamente fra i soggetti autorizzati a richiedere l’abilitazione “Entratel”, ovvero che sia consentito l’invio dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento anche attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Dogane cui gli spedizionieri hanno già accesso.

Resta inteso che, a prescindere dal soggetto che trasmette materialmente i dati contenuti nella dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione va sottoscritta obbligatoriamente dal soggetto che la emette (titolare, ovvero legale rappresentante) e non può, in nessun caso, essere sottoscritta da un delegato.

Infatti l’invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento emesse, come tutte le dichiarazioni e/o modelli inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate, comportano unicamente:

–         l’eventuale compilazione della dichiarazione (nel caso in cui il modello è predisposto da chi effettua l’invio), ovvero la ricezione da parte del contribuente del modello già compilato;

–         la predisposizione del file telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate;

–         l’autentica del file con la firma digitale dell’intermediario;

–         l’invio del file all’Agenzia delle Entrate attraverso il canale “Entratel”;

–         lo scarico, l’elaborazione e la stampa della ricevuta (o delle ricevute) di avvenuta trasmissione che deve essere consegnata al contribuente;

–         conservare nel proprio archivio copia delle dichiarazioni inviate.

In ogni caso, sia nell’ipotesi di dichiarazione predisposta dal contribuente, che di quella predisposta dall’intermediario, prima dell’invio le stesse devono essere sottoscritte dal contribuente, unico soggetto legittimato a farlo.

L’invio telematico della dichiarazione anche nell’ipotesi in cui l’intermediario sia stato incaricato della predisposizione della stessa, si ripete, non può mai comprendere la firma della dichiarazione.

Il nuovo modello di dichiarazione d’intento

Per le dichiarazioni d’intento relative ad operazioni da effettuarsi a partire dal  1 gennaio 2015 dovrà essere adottato il nuovo modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 159674/2014 del 12.12.2014.

Il nuovo modello, rispetto a quello precedente, prevede alcune piccole modifiche:

–         nel caso di dichiarazioni d’intento relative ad una singola operazione è stato previsto il campo ove espressamente indicare l’importo dell’operazione, che prima poteva essere indicato solo nella descrizione dell’operazione;

–         è stato inserito il quadro “A” – Plafond (che può non essere inviato al fornitore, ma va trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate) ove va indicato: i) il tipo di plafond utilizzato (Fisso o Mobile); ii) nel caso in cui non sia già stata presentata la dichiarazione IVA, il tipo di operazioni che hanno concorso alla formazione del Plafond.

Per quanto riguarda le dichiarazioni d’intento emesse nei confronti della Dogana che vanno presentate singolarmente per ciascuna operazione d’importazione, si precisa che l’importo da indicare (riquadro 1 del quadro “Dichiarazione”) è l’imponibile IVA in dogana della merce, determinato ai sensi dell’art. 69 del Decreto IVA, proprio perché è questo l’importo che non viene assoggettato ad imposta in virtù dell’utilizzo del plafond.

Infatti se si indica un importo inferiore la Dogana dovrebbe considerare non imponibile l’operazione fino a concorrenza del valore indicato nel modello ed imponibile il resto, essendo la dichiarazione emessa solo per quel valore.

Ovviamente lo scarico del plafond dovrà essere effettuato sulla base dei dati contenuti nelle bollette doganali effettivamente emesse.

 Disciplina transitoria

In considerazione dei tempi ristretti, e nel rispetto dello Statuto del Contribuente è stato previsto che fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti senza obbligo per il fornitore di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia per le dichiarazioni d’intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano effetti per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, sussiste l’obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015.

Pertanto, eventuali dichiarazioni d’intento emesse e consegnate a dicembre 2014 o dopo il 1° gennaio 2015, laddove riferite ad operazioni effettuate successivamente all’11 febbraio 2015, dovranno essere inviate secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina.

Fino all’11 febbraio 2015 non vi è alcun obbligo per il fornitore che riceve la dichiarazione di intento di effettuare alcun invio telematico.

 Vincenzo Guastella

 Francesco Pagnozzi

(Studio Gargano)

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