Le sentenze delle Commissioni Tributarie valgono solo per la Dogana

Oggi entra in vigore la Legge Europea 2013-bis (Legge 161/2014) che, tra l’altro, contiene disposizioni in materia di riscossione coattiva delle somme che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1,lettera a), della decisione 2007/436/CE del Consiglio del 7 giugno 2007 e dell’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

In particolare, con il comma 1 è stata esclusa, per le risorse proprie della UE o per l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, la sospensione della riscossione coattiva dei debiti di importo fino a mille Euro prevista dall’Articolo 1, comma 544, della Legge 228/2012, in base al quale non possono essere intraprese azioni cautelari o esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio al debitore di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Con il comma 2 è stato di fatto reintrodotto il principio del “solve et repete” (già dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza 21/1961), aggiungendo all’articolo 68 del D.Lgs. 546/92 il comma 3 bis che dispone che il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie UE e dell’Iva riscossa all’importazione, resta disciplinata dal Reg. (CEE) 2913/92 (CDC) e dalle altre disposizioni dell’Unione Europea in materia.

Viene, in pratica, disposto che le sentenze emesse nei contenziosi tributari in cui è parte l’Agenzia delle Dogane siano esecutive solo per quest’ultima.

Pertanto anche il contribuente che riceve un atto accertamento per risorse proprie UE o per IVA riscossa all’importazione sarà costretto a pagare (o a prestare idonea garanzia per ottenere la sospensione della riscossione ex art. 244 del CDC) anche nell’ipotesi in cui l’atto venga annullato dalla Commissione Tributaria fintantoché la sentenza non divenga definitiva.

Tali norme appaiono in contrasto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE, che al comma 1 stabilisce che “ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo”. Infatti il diritto ad un ricorso effettivo richiede che l’ordinamento disponga di strumenti idonei ad una tutela delle situazioni giuridiche soggettive di origine comunitaria.

Rispetto alla normativa nazionale le norme in commento sono in contrasto con il principio della “parità delle parti” previsto dall’art. 111 della Costituzione e con gli articoli 3, 24 e 113, avendo, come detto, di fatto reintrodotto il principio del “sove et repete” già dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza 21/1961.

Infine non è chiaro se la norma vada applicata solo ai contenziosi insorti dopo la sua entrata in vigore, ovvero anche  a quelli già in essere. Nel secondo caso vi saranno numerosissime richieste di pagamento a fronte di situazioni che il contribuente aveva considerato sospese sulla base della provvisoria esecutività della pronuncia favorevole ottenuta. In ogni caso bisognerà tener conto dell’art. 3, comma 2 dello Statuto dei diritti del Contribuente, il quale dispone che non è consentita la previsione normativa di adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

gianni gargano

francesco pagnozzi

 

 

 

 

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