I fondamentali: “scorta merce”
Ho in mente di pubblicare su questo blog tre osservazioni su altrettanti argomenti che pur apparendo per gli addetti ai lavori tanto elementari da parere lapalissiani, tuttavia, nell’esperienza maturata negli ultimi anni sento che è opportuno ribadire.
Essi sono:
1) il concetto di “scorta merce”;
2) la differenza tra il deposito doganale ed il deposito IVA;
3) la valenza delle Leggi dello Stato.
Certamente dei tre quello che può apparire assolutamente inutile da affrontare è il primo, cioè qual è il valore da attribuire all’espressione “scorta merce”.
Il tutto nel quadro della necessità di chiarezza dei rapporti tra contribuente e amministrazione, in un periodo storico della nostra società ove l’esigenza di recuperare risorse per l’Erario non può confondersi con la rincorsa al risultato ad ogni costo.
Il concetto di “scorta merce”
In linea generale se una merce estera terza entra nella Comunità, la dogana deve, innanzitutto, averne conoscenza e, poi, deve prendere tutte le misure affinché la riscossione dei diritti doganali gravanti su quella merce sia garantita (ove non riscossi immediatamente) ovunque quella merce venga immessa in consumo.
Quando giunge la merce al confine comunitario ci sarà un soggetto il quale presenterà alla dogana un documento nel quale è indicata la merce che egli porta al seguito.
E così:
– il capotreno che giunge in una stazione di confine presenterà un modello CH30 nel quale sono indicate le partite di merce estere trasportate nei singoli vagoni ferroviari. Questo documento sarà preso in carico nel registro di primo allibramento, proprio a significare che da quel momento il treno non potrà proseguire nel territorio della Comunità senza che tutta la merce giunta nella Comunità abbia corrisposto i diritti doganali dovuti, ovvero abbia avuto una destinazione doganale che le consenta di transitare per la Comunità, ovvero raggiungere un’altra ben precisata dogana. Quel documento, soltanto quando tutte le merci indicate nel CH30 avranno avuto uno degli esiti doganali indicati, potrà dirsi “appurato”;
– il capitano della nave, allo stesso modo del capotreno, presenterà alla dogana del porto di arrivo nella Comunità un manifesto (M.M.A.) ove sono elencate tutte le partite di merce stivate nella nave. Anche il manifesto merci arrivate potrà ritenersi appurato quando si siano realizzate le condizioni di cui all’alinea precedente;
– così il comandante dell’aereo;
– così l’autista di un camion il quale dovrà fermarsi presso la dogana di ingresso nella Comunità, consegnarle la documentazione che lo legittima al possesso ed al trasporto della merce, e provvedere, nei modi consueti, a corrispondere tutti i diritti doganali dovuti per l’importazione definitiva della merce, ovvero dichiarare alla dogana l’esito che dovrà avere la merce da lui trasportata.
L’elencazione, ovviamente, non è esaustiva.
Ma non era questo lo scopo delle presenti notazioni, che è, invece, quello di definire una volta per tutte come circola la merce estera nel territorio della Comunità, qualora non sia immediatamente importata definitivamente.
In questo caso la dogana prende in deposito, ovvero in garanzia, l’ammontare dei diritti doganali gravanti sulla merce giunta ed emette un documento cauzionale che consente alla merce estera di circolare nel territorio comunitario per raggiungere la sua destinazione.
Il documento cauzionale deve indicare:
– il numero del sigillo apposto all’automezzo, ovvero il motivo che rende superflua l’apposizione del piombo, in quanto, ad esempio la merce è perfettamente identificabile (es. le automobili identificabili con un numero di telaio, non parendo sufficiente una generica indicazione della qualità e quantità della merce);
– il percorso che l’automezzo deve percorrere per raggiungere la dogana di destinazione;
– il termine entro il quale la merce deve essere presentata, unitamente ai documenti, alla dogana di destinazione.
Il documento cauzionale emesso dalla dogana – qualunque esso sia (T1, carnet TIR, carnet ATA, o altra bolletta di cauzione, quest’ultima ancora citata nell’articolo 303 del T.U.L.D.) deve essere consegnato all’autista, il quale lo custodisce a bordo dell’automezzo, in quanto è l’unico documento che lo legittima a circolare all’interno della Comunità con merce estera, quindi ancora soggetta al pagamento dei diritti doganali.
Questo è il fatto che sottintende l’espressione “scorta merce”.
Allora:
il T1 scorta merce;
il carnet TIR scorta merce;
il carnet ATA scorta merce;
la bolletta di cauzione scorta merce.
Cioè la merce non può circolare senza essere accompagnata, in ogni momento, dal documento cauzionale.
Quando l’autista raggiunge la dogana di destinazione con il carico e con il documento cauzionale al seguito ferma il Camion, prende dal cruscotto il documento cauzionale, scende dal camion e si presenta in dogana (se la dogana è aperta), altrimenti, se dovesse giungere in un orario in cui la dogana fosse chiusa, si presenta ai militari della Guardia di Finanza (Servizio Attivo) per l’apposizione sul documento cauzionale del previsto “visto arrivare” o altro equipollente.
Il descritto comportamento che deve tenere l’autista non è altro che la traduzione “in pillole” di quanto indicato dal Codice Doganale Comunitario.
La dogana, dal canto suo, verificherà:
1) l’esistenza del camion e non del solo documento, sebbene quest’affermazione possa apparire pleonastica;
2) l’integrità del piombo e la conformità del numero di sigillo con quello risultante sul documento;
3) il rispetto del termine concesso dalla dogana di partenza;
4) prenderà in carico, previo allibramento nell’apposito registro delle bollette di cauzioni merci estere pervenute (già Modello A/1bis), il documento Mid. T1, o Carnet TIR o……..
Qualora uno degli elementi sopra indicati ai numeri da 1) a 3) non dovesse risultare conforme (ad esempio qualora il piombo non fosse integro, ovvero qualora il termine non sia stato rispettato) la dogana dovrà accertarne i motivi ed emettere i provvedimenti conseguenti, secondo le modalità puntualmente indicate, sia nel Codice Doganale Comunitario (vecchia e nuova versione), sia nelle D.A.C., sia nel Testo Unico delle Leggi Doganali.
Questo è il comportamento da tenere.
Chi dovesse sostenere che il documento cauzionale non scorta merce; non deve cioè essere presentato alla dogana di destinazione, unitamente al carico, commetterebbe un errore madornale, proprio sul concetto stesso di controllo doganale. Infatti se il documento dovesse giungere a una dogana senza la merce allora la merce che fine ha fatto? Di che natura era?
In tal caso si realizza un’ipotesi di irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all’importazione, nonché, in particolari condizioni, le ipotesi di contrabbando aggravato.
Infine giova sottolineare che i documenti cauzionali presi in esame rappresentano destinazioni doganali sospensive, cioè intermedie, alle quali deve seguirne un’altra che può essere sospensiva o intermedia a sua volta, ovvero definitiva.
Giunta a destinazione, scortata da uno dei documenti di cui si sta discorrendo, la merce resterà sotto stretta vigilanza doganale fin quando non le sarà conferita una successiva destinazione doganale.
Voglio dire che se, ad esempio, a scarico di un T1, o di un carnet TIR o di altro documento cauzionale, viene presentata una dichiarazione d’importazione definitiva, la dogana dovrà procedere a indicare, nell’apposito riquadro del DAU (quello relativo proprio alla importazione definitiva) il documento cauzionale cui dà scarico (l’MRN o “precedente allibramento”), procedere all’accettazione della bolletta e, tra l’altro, all’accertamento della qualità, qualità, valore ed origine della merce.
L’accertamento si intenderà realizzato qualunque modalità sia stata selezionata (CA, CD, VM o CS) dal sistema AIDA e, in ogni caso, devono coesistere sia il documento cauzionale che ha scortato la merce, sia la merce stessa.
Si gradiscono commenti
gianni gargano
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