I telefoni cellulari ed i microprocessori pagano l’IVA in dogana

La decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 novembre 2010, n. 2010/710/UE ha autorizzata l’Italia, in deroga al principio di carattere generale secondo cui il debitore dell’imposta nei confronti dell’Erario, ai fini IVA, è il soggetto che effettua la cessione dei beni, a designare quale debitore dell’imposta il soggetto passivo destinatario della cessione dei seguenti beni:

a)    telefoni cellulari;

b)    microprocessori e unità centrali di elaborazione.

Premessa l’ovvia considerazione che per cessione si deve intendere “vendita” qui si vuole distinguere tra le importazioni dei beni indicati, che sono da assoggettare all’imposta direttamente in dogana che è tenuta a riscuoterla in bolletta e le cessioni interne tra “grossisti” per le quali l’IVA viene assolta dal cessionario/acquirente con il metodo del reverse charge.

La possibilità, qualora si tratta di vendite tra “grossisiti”, di rendere debitore dell’IVA il cessionario / acquirente è volta a contrastare le frodi e le evasioni fiscali in questi particolari settori. Infatti poteva accadere che il cedente non versasse all’Erario l’imposta addebitata in fattura all’acquirente “fuggendo con la cassa” (cd fenomeno del missing trader).

L’Agenzia delle Entrate si è espressa con due circolari, delle quali, la prima n. 59/E del 23.12.2010, riguarda proprio l’applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile, o reverse charge, alle cessioni di telefoni cellulari e microprocessori se il cessionario è soggetto residente in Italia, e, l’altra, la n. 36/E del 31.03.2011, avente ad oggetto “consulenza giuridica – reverse charge cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato”.

Il sistema dell’inversione contabile, quale metodo di assolvimento d’imposta a carico del cessionario (qualora si ribadisce si tratti di vendite interne) è previsto, nello specifico settore all’art. 17, comma 6, lett. b) e c) del Decreto IVA.

Non così per le importazioni, le cui norme di riferimento sono contenute al Titolo V del DPR 633/72 che le disciplina dagli artt. 67 a 70, quest’ultimo, in particolare, al primo comma detta la regola generale che l’imposta relative alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione e, poi, ai successivi commi 5° e 6°, prevede che l’imposta all’importazione venga assolta con il metodo del reverse charge soltanto per particolari prodotti soggetti a particolari discipline e che sono: i materiali d’oro e quelli indicati al 7° e 8° comma dell’art. 74 (rottami di metallo).

Non così per i telefoni cellulari ed i microprocessori che scontano, come tutti gli altri beni, l’IVA in dogana all’atto dell’importazione.

gianni gargano

francesco pagnozzi

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