La riscossione immediata e la censura della Commissione
La notifica di un avviso di rettifica dell’accertamento comporta delle novità di assoluto rilievo.
La prima riguarda la c.d. “riscossione immediata”.
Tutto nasce da una censura, alla quale fa riferimento la determinazione direttoriale n. 3204/RU del 21/01/2013, mossa dalla Commissione Europea sulla intempestività dei termini nazionali di attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei dazi doganali.
In pratica la Commissione Europea ha rilevato una generica intempestività nelle procedure di riscossione coattiva.
Le procedure di riscossione coattiva, prima della censura e delle norme da essa scaturite, potevano essere attivate trascorsi i 60 giorni dalla notifica degli avvisi.
Un termine generalmente riconosciuto congruo per la predisposizione di memorie, di istanze di autotutela, di ricorsi. Insomma congruo a garantire il diritto alla difesa del contribuente.
Se il termine di 60 giorni è stato sempre rispettato e le procedure esecutive sono state sempre sollecitamente poste in essere, allora lo Stato italiano avrebbe potuto resistere, nonostante quanto previsto dal Codice Doganale Comunitario, sia in quanto il CDC è del 1993 e per vent’anni non vi è stata alcuna censura, sia perché la legislazione nazionale ha sempre previsto quei termini a difesa dei contribuenti.
Tuttavia non si può non tener conto che quella censura si è tradotta nell’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 02/03/2012 n. 16, che ha innovato la disciplina della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa Iva all’importazione, prevedendo che gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai fini del recupero delle risorse proprie tradizionali e dell’Iva all’importazione, costituiscono titolo esecutivo decorsi 10 (dieci) giorni dalla notifica al contribuente.
E ciò per trasmettere, nel più breve tempo possibile, il 75% delle risorse proprie tradizionali (dazi) alla Comunità ed il 25% di quelle stesse ricorse alle casse erariali italiane.
Per quanto riguarda l’Iva all’importazione, premesso che l’iva all’importazione fa parte dell’unico coacervo di imposta chiamata “IVA”, si osserva che tutta l’iva, comunque riscossa, costituisce, tutta, la risorsa Iva , della quale solo il 4% (o giù di lì) va alla Comunità, mentre il restante 96% (o giù di lì) va alle casse erariali italiane.
E poiché l’aliquota Iva del 21% corrisponde certamente ad un’entrata finanziaria almeno pari a quella dei dazi (che difficilmente raggiungono quell’aliquota), la censura poteva essere anche posta proprio dallo Stato italiano, il quale ha riscosso in ritardo il 25% dei dazi ed il 96% dell’Iva.
La nuova norma origina dal combinato disposto degli articoli 7, 244 – 2° paragrafo e 220 del CDC (Reg Ce 2913/92).
Resta logicamente salva la possibilità di presentare ricorso, di chiedere la sospensione ai sensi del 2° paragrafo dell’art. 244 del CDC.
Però nei 10 giorni, perché l’undicesimo giorni l’avviso diventa esecutivo.
Innanzitutto la norma discrimina in maniera eccessiva il destinatario di un avviso emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rispetto a quello che riceve un analogo avviso dall’Agenzia delle Entrate (vedi articolo in tal senso pubblicato su questo blog: L’Avviso delle Dogane si paga subito) e poi, nonostante nell’ordine delle leggi prevalga il Codice Doganale Comunitario, i tecnici del diritto potranno certamente ravvisare profili di incostituzionalità.
Che fare, nei dieci giorni dalla notifica dell’avviso?
- Prestare garanzia, ovvero presentare il ricorso e chiedere la sospensione dell’esecutività (ma questa è un’ipotesi poco realistica, perché il termine di dieci giorni non è sufficiente neanche a raccogliere la documentazione utile per la predisposizione del ricorso).
- Non prestare garanzia, presentare il ricorso e chiedere la sospensione dell’esecuzione sia in Dogana ai sensi del’art. 244 del CDC, sia al giudice tributario ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 546/92.
A questo punto va fatta un’osservazione.
Nel caso della riscossione immediata la censura (o quello che è stato) della Commissione Europea è stata recepita da una legge che va, perciò, osservata.
Gianni Gargano
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