La mia sull’articolo 303

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 – “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento o potenziamento delle procedure di accertamento”, ha riscritto il testo dell’articolo 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, (TULD).

Il fatto è notevole!

C’è a chi piace e a chi non piace!

A me piace!

(Come diceva Totò)

E anche molto!

Alla sola condizione, però, che sia fatta salvo il principio fissato all’articolo 10 del d.lgs. 472/97 – autore mediato – che esclude dalla responsabilità per la commissione della violazione, appunto, l’autore mediato che fosse stato indotto in errore da un terzo, da ritenersi, così, l’autore materiale della violazione e l’unico responsabile della sanzione.

Alla condizione, cioè, che – ricorrendone le condizioni indicate all’articolo 10 del d.lgs 472/97 – siano ritenuti estranei alla commissione della violazione (e della conseguente comminazione della sanzione), sia gli spedizionieri doganali liberi professionisti, che agiscano in regime di rappresentanza diretta (in nome e per conto del mandante), sia i rappresentanti indiretti (che agiscono in nome proprio, ma per conto del mandante).

Una discriminazione tra le due modalità di rappresentanza – quella “diretta” e quella “indiretta” – oltre che ad essere ingiusta, distorcerebbe la concorrenza a favore dei rappresentanti diretti.

E’ auspicabile che l’Amministrazione si esprima sul punto in maniera formale ed indubitabile.

Così come potrebbe ritenersi altrettanto auspicabile rendere, in qualche modo, concretamente operativa l’asseverazione delle dichiarazioni doganali.

E’ giunta l’ora che i traffici prediligano l’Italia e che la merce venga consegnata al più presto ai destinatari!

Ecco il nuovo testo dell’articolo 303:

«303. (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.).

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all’accertamento, il dichiarante e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l’inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

2. La precedente disposizione non si applica:

a) quando nei casi previsti dall’articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, e’ stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l’applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l’ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e’ uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, e’ applicata come segue:

a) per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;

c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;

d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;

e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l’importo dei diritti.».

Perché mi piace?

Perché:

  1. L’importatore deve conoscere con precisione che cosa ha comprato all’estero!
  2. Perché la lotta alla sottofatturazione ed alla contraffazione è o no il nostro obiettivo di italiani? E allora ci vuole la sanzione! Perché noi abbiamo ed abbiamo sempre avuto, i nostri marchi ed i nostri prodotti da difendere! (che sono l’unica vera nostra risorsa, al di là, ovviamente, della nostra storia e della nostra cultura).
  3. Perché la lotta all’evasione si fa creando i presupposti per la veridicità dei bilanci dove devono figurare costi e ricavi veri e reali (e non precostituiti).
  4. Perché non si potrà mai più sostenere che l’origine conferisce la qualità alla merce! L’origine non c’è in questa norma, come non c’era mai stata nella precedente versione. Non c’è dal 1973, data di approvazione del TULD, e non c’è neanche nella nuova norma. E non si può dire che il nostro legislatore è distratto. Su questo blog c’è tutto sul precedente articolo 303.(leggi, su questo blog “Una storia infinita – L’articolo 303 e l’origine”, ovvero “303 e non 313”)

Certo le categorie interessate dovranno poter esprimere il loro parere.

Però la norma deve essere applicata con attenzione.

Escludendo l’errore materiale evidente.

Con garbo!

Ma di questo non posso essere che certo!

gianni gargano

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