Il diritto alla detrazione non è il diritto alla rivalsa

Si vuole qui discutere del diritto ad esercitare la detrazione, previsto all’art. 19 del DPR 633/72 (Decreto IVA), per sostenere che la nascita dell’obbligazione tributaria non coincide, in ogni caso, con la data della bolletta doganale d’importazione definitiva, ma con un diverso tempo da prospettare e/o valutare, di volta in volta e a seconda delle diverse fattispecie, con la stessa Amministrazione.

Si ha importazione definitiva quando la merce è dichiarata in dogana per la sua immissione in consumo nel territorio doganale. Per i beni importati la Direttiva Iva di base n. 2006/112/CE prevede che il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diviene esigibile nel momento in cui è effettuata l’importazione e, più precisamente al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana (art. 201).

La legislazione nazionale definisce le importazioni all’art. 67 del Decreto IVA.

Perché si realizzi concretamente una importazione non può prescindersi dalla immissione in consumo nello Stato della merce.

Altrimenti non potrà parlarsi di importazione e l’Iva non sarà dovuta.

Tuttavia non è di questo che si vuole discorrere, ma della possibilità di detrarre l’iva corrisposta in dogana a seguito di avviso di rettifica dell’accertamento, emesso a seguito di revisione dell’accertamento eseguita a norma dell’articolo 78  del CDC e dell’articolo 11 del d.lgs. 374/90, ovvero di invito a pagamento o di qualsiasi altro atto emesso per unj qualsiasi motivo, diverso da quello della revisione dell’accertamento.

La detrazione di cui si discorre è quella prevista all’articolo 19 del decreto Iva, ed attiene alla detrazione di imposta da imposta (compensazione verticale), che nulla ha a che fare con la rivalsa prevista all’articolo 18 dello stesso decreto e che attiene alla possibilità di riversare sul cessionario la maggiore o diversa imposta accertata, in conseguenza di una errata fatturazione. (es. indicazione in fattura di un inesistente motivo di non imponibilità)

Le ipotesi che qui si fanno sono le due seguenti:

  • quando si tratti di avviso di rettifica a seguito di revisione dell’accertamento (differenze di qualità, quantità, valore ed origine), l’obbligazione tributaria non vi è dubbio che è nata al momento dell’accettazione della bolletta di importazione (che coincide con il momento in cui l’Iva diventa esigibile) e che il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi,  con la dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello dell’anno di emissione della bolletta di importazione. Spirato quel termine, l’imposta non sarà più detraibile;
  • quando si tratti di invito a pagamento o di altro atto che non origini dalla revisione dei quattro elementi posti a base dell’accertamento, il diritto alla detrazione non sempre può far riferimento alla data di emissione della bolletta di importazione, ma ad un diverso momento, da individuare caso per caso, di nascita dell’obbligazione tributaria.

Il tema è importante perché non solo attiene alla possibilità o meno di esercitare la detrazione, ma anche al termine di decorrenza degli interessi.

gianni gargano

vincenzo guastella

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