Il Decreto Liberalizzazioni riconosce che il diritto alla difesa è uguale per tutti

Il “Decreto Liberalizzazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, ha affrontato, all’art. 92, il controverso principio del “diritto alla difesa” espressamente riconosciuto dallo Statuto del Contribuente allorquando si tratta di accessi, ispezioni e verifiche.

Infatti l’art. 12 dello Statuto del Contribuente (Legge 212/2002) – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – al comma 7 ha, da sempre, previsto, che, in caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente potesse comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste da sottoporre alla valutazione degli uffici impositori e che il successivo avviso di accertamento non potesse essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Questo diritto alla cooperazione amministrativa, e il più generico diritto di difesa, non erano mai stati riconosciuti nel caso di recupero di diritti doganali, a seguito di revisione dell’accertamento, prevista dal comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 374/90, posta in essere senza alcun accesso, ispezione o verifica.

E ciò, va sottolineato, anche qualora della revisione il contribuente non ne fosse mai venuto a conoscenza fino alla notifica del definitivo avviso di rettifica dell’accertamento.

Poiché eseguita la revisione, di solito, la Dogana emette un “Processo Verbale di revisione dell’accertamento”, spesso sottoscritto dai soli funzionari verbalizzanti e non notificato al contribuente, che è atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile, il diritto ad un difesa preventiva veniva di fatto disconosciuto.

La nuova norma, introdotta dal Decreto Liberalizzazioni” ha l’innegabile merito di riconoscere legislativamente che il processo verbale di revisione d’accertamento ha la cennata funzione di essere propedeutico all’atto definitivamente impugnabile che, in tema di diritti doganali, resta l’avviso di rettifica dell’accertamento (o l’invito a pagamento), unici atti impugnabili ricorrendo, alternativamente, alle Commissioni Tributarie, ovvero all’istituto della controversia doganale, istituto che si conclude con un determinazione direttoriale a sua volta ancora impugnabile presso le Commissioni Tributarie).

Questo importante riconoscimento porta alle due seguenti considerazioni:

a)    innanzitutto la validità dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 349/08 “Sopropè”. Come infatti potrebbe essere altrimenti, stante l’impossibilità di impugnare un atto intermedio qual è il processo verbale di revisione d’accertamento?

b)    che la peculiarità della doppia, ed alternativa, modalità di impugnazione degli avvisi di rettifica dell’accertamento (da ritenersi “la decisione” cui fa riferimento la Corte di Giustizia Europea): ricorso in Commissione Tributaria, ovvero Controversia doganale ingenera confusione, non riscontrandosi in nessun altro ambito tributario. L’eventuale possibilità di instaurare la controversia doganale di cui agli artt. 66 e seguenti del TULD solo in sede di primo accertamento, risulterebbe, certamente, di più facile comprensione.

Tutto ciò premesso, si riporta, qui di seguito il testo dell’art. 92 del “Decreto Liberalizzazioni” –

“Tutela Procedimentale dell’operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all’effettuazione dell’operazione doganale”

  1. All’art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall’art. 12 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 dopo la notifica all’operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi – ispezioni – verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell’accertamento riscontrati nel corso del controllo, l’operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall’Ufficio doganale prima della notifica dell’avviso di cui al successivo comma 5”

  1. All’art. 12 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

“Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all’art. 34 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia doganale approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n, 374.!

  1. Dall’attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e, in particolare, gli uffici incaricati degli accertamenti doganali e della revisione dei medesimi, provvederanno agli adempimenti derivanti dall’attuazione delle predette disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”

gianni gargano

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