Manovra “Salva-Italia”: tracciabilità del contante

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06/12/2011 il Decreto Legge n. 284/2011 che ha modificato l’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 riducendo da 2.500,00 Euro a 1.000,00 Euro la soglia a partire dalla quale scatta l’obbligo di tracciabilità per il trasferimento di denaro contante e dei titoli al portatore.

Si elencano, di seguito, le principali novità sulla normativa antiriciclaggio in vigore dal 06 dicembre 2011:

1)                 sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a Euro 1.000,00 (è ammesso, quindi il trasferimento di denaro contante fino ad Euro 999,99). Il trasferimento potrà essere eseguito solo tramite bonifico bancario o con assegno bancario, postale o circolare muniti della clausola di non trasferibilità, del nome o della ragione sociale del beneficiario;

2)                 per operazione frazionata si intende “una operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti (Euro 1.000,00), posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni”.

3)                 i moduli di assegni bancari e postali saranno rilasciati da banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente potrà richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera;

4)                 gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (“me medesimo”) potranno essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.;

5)                 per ciascun assegno bancario, postale o circolare richiesto in forma libera sarà dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di Euro 1,50;

6)                 gli assegni di cui è consentita la girata, cioè quelli trasferibili, dovranno recare la girata “piena”: il beneficiario dell’assegno va identificato con dati anagrafici o con la ragione sociale e ciascuna girata dovrà recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

Gli assegni al portatore, dunque, non potranno circolare più con la girata “in bianco”.

7)                 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a Euro 1.000,00;

8)                 i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a Euro 1.000,00, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere estinti ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 dicembre 2011;

Si precisa che l’utilizzo di denaro contante o assegni non predisposti secondo queste formalità, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l’uno ed il 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000,00 Euro.

La violazione potrà essere oblazionata con il pagamento di una somma pari al 2%.

L’oblazione è consentita per violazioni fino a 250 mila Euro.

Le Banche ed i professionisti che, in relazione ai loro compiti, hanno notizia di infrazioni ne devono riferire entro 30 giorni al Ministero dell’Economia.

Gianni Gargano

Vincenzo Guastella

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