I Depositi IVA sono depositi non doganali

Norme Comunitarie di riferimento

 

La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari è stata sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.

La direttiva 77/388/CEE, così come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio del 10/04/1995, all’articolo 16 prevede che gli Stati membri possano concedere un regime di favore che consiste nel non sottoporre all’imposta sul valore aggiunto alcune operazioni nel momento in cui esse sono poste in essere, ma di posticiparne il pagamento al momento dell’effettiva immissione in commercio delle merci che ne sono gravate.

Le operazioni soggette a tale regime agevolato sono, tra le altre:

A. le importazioni di merci destinate ad essere:

…..

e) immesse in un regime di deposito diverso da quello doganale;

……

La direttiva 2006/112/CE, all’articolo 155, riprende integralmente l’articolo 16 della direttiva 77/388/CEE.

I successivi articoli prevedono le operazioni che possono essere esentate dagli Stati membri.

Per quel che qui interessa l’art. 157 della direttiva 2006/112/CE prevede che possono essere esentate le seguenti operazioni, purchè i relativi beni non siano destinati ad essere ceduti allo stadio del commercio al minuto:

a)    Le importazioni di beni destinati ad essere vincolati ad un regime di deposito diverso da quello doganale;

b)    …..

E’ pertanto, fondamentale, definire il concetto di “deposito non doganale”

 

Norme nazionali di riferimento

In ambito nazionale, la disciplina rilevante è contenuta nell’articolo 50 bis del D.L. n. 331/93 che al 4° comma, recependo la direttiva n. 95/7/CE, dispone che sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto:

a)    …..

b)    Le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;

c)    …..

La destinazione delle merci al deposito IVA comporta che, all’immissione in libera pratica, l’imposta sul valore aggiunto non è dovuta in dogana.

E ciò in conseguenza delle norme comunitarie su indicate che esentano l’importazione di beni destinati a “depositi non doganali”.

Già l’8° comma dell’art. 50 del D.L. 331/93  aveva recepito l’art. 16, par. 1, della direttiva di base n. 388/77/CEE prevedendo l’istituzione e la gestione di depositi “non doganali” per la custodia di beni nazionali o comunitari.

Fu anche emanato il regolamento di attuazione con Decreto Ministeriali del 20/09/1995, mai, però, entrato in vigore.

La successiva Legge n. 28/97 ha, poi, recepito l’agevolazione di cui  all’art. 16 della direttiva di base n. 388/7/CE, cos’ come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio del 10/04/1995, introducendo l’art. 50 bis nel D.L. 331/93 che esenta, tra le altre, le operazioni di immissione in libera pratica di beni destinati ai depositi IVA.

Che i depositi IVA siano anch’essi depositi “non doganali” si deduce direttamente dalla relazione al disegno di Legge, poi Legge n. 28/97, nella quale si legge: “ … inoltre viene abrogato il comma 8 dell’art. 50 del D.L. n. 311 del 1993, concernente l’istituzione di depositi diversi da quelli doganali in quanto la relativa disciplina viene dettata dalla successiva lettera …… che aggiunge al citato decreto l’art. 50 bis. Con tale ultima disposizione viene reso direttamente operativo l’istituto dei depositi diversi da quelli doganali denominati speciali depositi IVA ….. “, in adesione ai principi contenuti nella direttiva 95/7/CE del Consiglio del 10/04/1995.

gianni gargano

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