La manovra di Ferragosto: sospensione dall’albo per i professionisti che evadono
Con l’art. 2, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, sono stati aggiunti, all’art. 12, del D.Lgs. n. 471/1997, che si occupa delle sanzioni accessorie per violazioni tributarie amministrative, i commi 2-sexies e 2 septies.
E’ stato previsto che, nell’ipotesi in cui siano state contestate, a carico dei professionisti iscritti ad un Albo e/o Ordine, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi (fatture), compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, è disposta l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’Albo e/o Ordine per un periodo variabile da tre giorni ad un mese e, in caso di recidiva, la sospensione si incrementa per un periodo di quindici giorni fino a sei mesi.
Nel caso in cui le predette violazioni siano commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionali, la sanzione accessoria della sospensione è disposta nei confronti di tutti gli associati.
Il provvedimento di sospensione, di cui è disposta l’immediata esecutività, è adottato dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del professionista. Tale Provvedimento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla contestazione della quarta violazione, e i relativi atti di sospensione devono essere comunicati all’Ordine e/o Albo di appartenenza affinché ne sia data comunicazione sul relativo sito Internet.
Ai fini dell’accertamento della violazione a carico dei professionisti, stante la difficoltà, da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza di contestare in stato di “flagranza” l’omessa fatturazione al cliente, è prevedibile che le violazioni verranno contestate in occasioni di verifiche fiscali a posteriori con un sensibile differimento dell’anno in cui è stata omessa la fatturazione rispetto a quello di contestazione.
La sospensione dell’iscrizione all’Albo e/o Ordine professionale, trova applicazione solo per le violazioni all’obbligo di fatturazione contestate dalla data del 13 agosto 2011, cioè di entrata in vigore del D.L. n. 138/2011.
gianni gargano
vincenzo guastella

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