Titolare deposito Iva rappresentante fiscale. Giurisprudenza recente

Le questioni poste cntinuamente al vaglio di tutti (professionisti, amministrazione, giudici di tutti i gradi e di tutte le giurisdizioni) non sono poche in diritto doganale a causa della sua complessità.

La circostanza, però, non  deve tradursi in un danno per i contribuenti nè, ancora di più, in un motivo di discriminazione o di diversità di comportamenti.

Perchè in tal caso deve riconoscersi almeno il principio dell’affidamento del contribuente di buona fede.

(di quelli di mala fede non ne parliamo neanche!)

In questa occasione mi riferisco, specificamente, al rappresentante fiscale ai fini iva e alla sua responsabilità in dogana, distinguendo tra   responsabilità per i diritti dovuti in sede di primo accertamento, da quelli (maggiori) eventualmente richiesti in occasione di revisioni.

Il rappresentante fiscale ai fini Iva, cioè, è sempre responsabile o no?

E se si quando? e in relazione a quali diritti? alla sola Iva (come sembrerebbe) o anche a tutti i diritti?

Innanzitutto va chiarito che il “dichiarante” deve essere stabilito nella Comunità.

Parlo dell’intestatario della bolletta, non del soggetto delegato a portare a termine l’operazione doganale.

Del primo (da indicare al riquadro 8 del DAU) se ne interessano l’articolo 4, punto 18) e l’articolo 64 del Codice Doganale Comunitario (Reg.2913/92) che pongono due paletti belli fermi e che sono:

– che il dichiarante (intestatario, da indicare al riquadro 8 del DAU) è la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana (art.4, punto 18);

– che il dichiarante deve essere stabilito nella Comunità (art. 64, secondo paragrafo, lettera b).

Se il dichiarante è stabilito nella Comunità, ma non è italiano, per presentare una dichiarazione in Italia (gli altri Paesi UE pure adottano questa procedura, o no?) deve quivi identificarsi ai fini Iva (direttamente ai sensi dell’art. 35 ter del decreto Iva, ovvero nominando un rappresentante fiscale il quale presenti la dichiarazione in nome e per conto del rappresentato comunitaio. Perchè così richiesto per il principio della territorialità dell’imposta )

Quindi se il soggetto indicato al riquadro 8 è comunitario è lui il dichiarante in dogana e non il suo rappresentante fiscale ai fini Iva il quale, al più ed a norma dell’art. 17 del decreto Iva, risponderà solo per l’iva relativa al primo accertamento e solo qualora non abbia adempiuto correttamente agli obblighi previsti dal decreto iva, altrimenti neppure per quelli.

D’altronde non v’è alcuna traccia, nè nel diritto comunitario, nè in quello interno, che preveda diversamente.

Agendo il rappresentante fiscale ai fini Iva in nome e per conto del rappresentato, gli atti a quest’ultimo destinati, dovranno essere veicolati per il suo tramite.

Diverso è il caso del rappresentante fiscale ai fini Iva di un soggetto terzo.

In tal caso, mancando il requisito indicato all’articolo 64 del Codice che il dichiarante deve essere stabilito nella Comunità, il rappresentante fiscale assume egli stesso la figura del dichiarante in dogana e sarà tenuto, in proprio, a corrispondere tutti i diritti, di qualunque natura e in qualunque momento accertati.

Non v’è dubbio!

E v’è giurisprudenza autorevole e consolidata.

Ma sono condivisi questi principi?

Spero di si o, almeno, spero che siano fissati.

Proprio recentemente l’ Amministrazione, sentita l’Avvocatura dello Stato, ha riconosciuto, dopo aver sostenuto il contrario per anni, il diritto del titolare del deposito Iva di assumere la rappresentanza fiscale leggera dei propri clienti che pongano in essere le operazioni indicate al comma 4 dell’articolo 50 bis del D.L. 331/93.

E’ così?

Ho capito bene?

Perchè allora ricorre l’affidamento del contribuente di buona fede.

Principio fissato dalla Suprema Corte.

E le sanzioni? Neanche parlarne, con i dubbi interpretativi che c’erano!

Però può darsi che non ho capito bene o niente, e allora riporto due sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Trieste che riguardano proprio un caso simile.

Basterà?

Mah!

Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Trieste n. 74/10/11 del 28/04/2011 depositata il 09/06/2010

Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Trieste n. 73/10/11 del 28/04/2011 depositata il 09/06/2001

gianni gargano

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *