La prescrizione dei diritti doganali – Ulteriori considerazioni

L’art. 84, comma 1 del D.P.R. n. 43\1973 (Testo Unico delle Leggi Doganali) prevede che l’azione per il recupero dei diritti doganali si prescrive in tre anni.

Per individuare il momento di decorrenza di detto termine, occorre però aver riguardo all’art. 221 del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE n. 2913\1992), secondo cui la richiesta di versamento dei dazi “non può essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale” e, cioè, dal giorno in cui la merce è stata irregolarmente introdotta nel territorio doganale (cfr. l’art. 202, paragrafo 2 del medesimo Codice Doganale Comunitario).

Inoltre, secondo il paragrafo 4 dell’art. 221 cit., “qualora l’obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3”.

Bisogna, allora, aver nuovamente riguardo all’art. 84 del D.P.R. n. 43\1973 e, in particolare, al relativo comma 3, il quale stabilisce che “qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili”.

Alla luce del combinato disposto degli artt. 84, comma 3 e 221, paragrafo 4 citt., il termine di recupero dei tributi in questione si prescrive, quindi, nei tre anni dall’irregolare introduzione della merce nel territorio doganale.

Ciò a meno che l’illecito contestato dall’Ufficio doganale abbia pure rilevanza dal punto di vista penale. In tal caso, l’azione del Fisco si prescrive nei tre anni dalla data in cui la sentenza od il decreto pronunciati nel giudizio penale sono divenuti irrevocabili.

La compatibilità della disposizione contenuta nell’art. 84, comma 2, del TULD, con il diritto comunitario, ed in particolare con l’art. 221, par. 3 e 4 del Reg. CEE n. 2913/1992 è stata definitivamente affermata dalla Corte di Giustizia UE, che nella sentenza del 17 giugno 2010 causa C-75/09 ha chiarito che la prescrizione dettata dall’art. 84 TULD, non può ritenersi incompatibile con il diritto comunitario, poiché dalla lettera dell’art. 221 del CDC non può evincersi alcuna disciplina della prescrizione dei diritti doganali a seguito della commissione di un reato, operando piuttosto un rinvio al diritto nazionale dei singoli Stati.

La Corte di Giustizia UE ha, pertanto, chiarito che l’art. 221 del codice doganale comunitario non detta alcuna disciplina della prescrizione dei diritti doganali a seguito della commissione di un reato, limitandosi a fare rinvio al diritto nazionale dei singoli Stati membri.

Per effetto dell’accennato rinvio alle norme nazionali assume particolare significato l’interpretazione che dell’art. 84 del TULD. ha fornito la Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza della Sezione Tributaria del 23 aprile 2010 n. 9773, secondo cui la normativa nazionale subordina la proroga della decorrenza della prescrizione all’instaurazione di un procedimento penale a seguito della comunicazione da parte dei funzionari doganali della notitia criminis all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 331 c.p.p., non potendo prima della definizione del procedimento penale aversi la certezza della debenza dei tributi stessi, con la conseguenza che il termine di prescrizione in discorso riprenderà a decorrere solo dopo la definizione del procedimento penale.

Secondo la Corte di Cassazione la norma contenuta nell’art. 84 del TULD. deve essere interpretata nel senso che il termine di prescrizione dei diritti doganali, nel caso in cui sia astrattamente configurabile una fattispecie di reato, decorre dalla data in cui il provvedimento che ha determinato la chiusura del procedimento penale sia divenuto irrevocabile o definitivo. Tale termine viene prorogato a seguito della comunicazione di una notitia criminis che impedisca l’esatta qualificazione dei dazi, purché tale notizia di reato intervenga nel termine triennale di cui all’art. 84 del TULD e non dopo la sua scadenza, perché altrimenti il termine di revisione dei dazi sarebbe privo di riferimento temporale e risulterebbe dilatabile all’infinito.

In sostanza, secondo il condivisibile orientamento manifestato dalla Suprema Corte, occorre che l’autorità doganale dia inizio al procedimento penale attraverso la comunicazione della notizia di reato all’Autorità giudiziaria che attiva le indagini del Pubblico Ministero. Solo in questo caso, infatti, può ritenersi giustificata l’interruzione del termine di prescrizione, attesa la possibile rilevanza degli elementi emergenti dalle indagini penali sull’accertamento tributario di cui si preoccupa il legislatore comunitario.

In sostanza per la proroga del termine di prescrizione non basta che i funzionari doganali rilevino una fattispecie astratta di reato e cioè un semplice illecito penale, ma è necessario che il procedimento penale venga formalmente attivato con la presentazione della comunicazione della notizia di reato all’Autorità giudiziaria prima della decorrenza dell’originario termine triennale di prescrizione.

In definitiva, l’importante principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9773/2010, è quello secondo cui per la proroga del termine di prescrizione dei diritti doganali, nel caso in cui il mancato pagamento abbia causa da un fatto penalmente rilevante, è necessario che la notitia criminis sia trasmessa alla competente Procura della Repubblica prima della decorrenza del termine triennale di prescrizione, al fine di ridurre la discrezionalità degli Uffici doganali in materia, evitando di lasciare esposto il contribuente all’esercizio dei poteri di accertamento degli Uffici sine die.

Il passo successivo spetta al Pubblico Ministero che deve acquisire la notizia di reato o notitia criminis ed iscriverla immediatamente nel Registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.). E’ questa la data che interrompe il termine triennale di prescrizione per il recupero dei diritti doganali.

Pertanto, qualora la polizia giudiziaria abbia ritenuto sussistere una notizia di reato e ne riferisca al PM, a quest’ultimo spetta la valutazione in ordine alla rilevanza penale del fatto e l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato.

L’art. 335 c.p.p. (registro delle notizie di reato) e l’art. 109 disp. att. cpp (ricezione della notizia di reato) costituiscono la diretta applicazione della direttiva 35 della legge delega del 1987.

In particolare, l’art. 109 impone alla segreteria della Procura della Repubblica di annotare sugli atti “che possono contenere notizie di reato la data e l’ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al Procuratore della repubblica per l’eventuale iscrizione nel registro notizie di reato”.

L’art.335 c.p.p. fa obbligo al PM di provvedere “immediatamente” all’adempimento delle formalità di iscrizione della notizia di reato, comunque ricevuta o acquisita, nell’apposito registro tenuto presso l’ufficio.

“Contestualmente” all’iscrizione della notizia di reato, nel relativo registro deve essere iscritto il nominativo, se noto, della persona o persone cui il fatto reato è attribuito. L’iscrizione delle generalità dell’indagato potrà avvenire anche successivamente, dal momento in cui risulterà noto il nome dello stesso.

L’iscrizione nel registro delle notizie di reato ha la funzione di rendere certa la data nella quale risulta “appresa” la notizia di reato.

Si riportano qui di seguito gli articoli 331 e 335 del c.p.p.

Articolo 331 c.p.p. :

1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i Pubblici Ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di un Pubblico servizio (358 c.p.) che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’Ufficio (336) devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (361,362 c.p.).

………..omissis…………………………………………………………………………………….

Articolo 335 c.p.p.

1. Il Pubblico Ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’Ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa (330) nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

gianni gargano

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