Ora è possibile esercitare l’opzione per la cedolare secca sugli affitti
Si riporta di seguito il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 07/04/2011 che ha approvato il software per esercitare l’opzione per la cedolare secca sugli affitti.
Il modello per l’opzione, composto da due pagine, deve essere presentato all’Agenzia esclusivamente per via telematica e può essere utilizzato per registrare il contratto ed esercitare l’opzione della cedolare secca a patto che:
• sia i locatori che i conduttori non siano più di tre e tutti i locatori aderiscano alla cedolare;
• si tratti di una sola unità abitativa con non più di tre pertinenze;
• tutti gli immobili presenti nel contratto siano censiti con attribuzione di rendita;
• il contratto disciplini esclusivamente il rapporto di locazione.
Negli altri casi, occorre presentare agli uffici dell’Agenzia due copie cartacee del modello 69 per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi, che può sostituire la Comunicazione Dati Catastali (Cdc) ed è anch’esso reperibile sul sito internet delle Entrate.
Quanto si paga? – Le aliquote della cedolare sono due, 21 per cento, o in alternativa, il 19 per cento. L’applicazione della prima, o della seconda, è condizionata dalla tipologia del contratto d’affitto sottoscritto tra le parti:
• 21% per i contratti a canone libero;
• 19% per i contratti a canone concordato (per i Comuni ad alta densità abitativa).
Chi può optare per la cedolare – Al regime della cedolare possono aderire soltanto le persone fisiche, mentre ne restano esclusi i lavoratori autonomi e le imprese. Inoltre, per poter esercitare l’opzione bisogna essere proprietari dell’immobile o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate.
Cedolare piatta, ma ad ampio raggio – La cedolare secca può interessare tutti gli immobili a uso abitativo. L’immobile locato, infatti, deve avere le seguenti
caratteristiche:
• essere un’unità abitativa con accatastamento da A1 a A11, con la sola esclusione di quelle classificate come A10, cioè gli uffici;
• essere adibito ad abitazione.
L’imposta sostitutiva si applica anche alla pertinenza, o più pertinenze, dell’immobile locato, a condizione che sia affittata congiuntamente a esso.
In caso di contratti unici – Nel caso in cui il contratto di locazione riguardi unità immobiliari abitative, per le quali viene esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, e altri immobili per i quali non è esercitata l’opzione, l’imposta di registro è calcolata solo sui canoni riferiti a questi ultimi immobili. Se il canone è pattuito unitariamente, l’imposta di registro è calcolata sulla parte di canone imputabile a ciascun immobile in proporzione alla rendita. In ogni caso, si deve pagare l’imposta di bollo sul contratto di locazione.
Il calendario della cedolare e i pagamenti
Per il 2011, il nuovo regime si applica ai contratti in corso, anche se scaduti o
volontariamente risolti prima del 7 aprile.
Clicca qui per il calendario della cedolare e i pagamenti
Clicca qui per le modalità di esercizio dell’opzione
Che cos’è un canone concordato?
La legge 431/98 ha tra le pieghe anche une edizione “riveduta e corretta” dell’equo canone: i contratti a canone concordato o convenzionato. Le associazioni più rappresentative a livello locale dei proprietari e degli inquilini stabiliscono le modalità di valutazione degli immobili residenziali e, per ogni tipologia individuata, definiscono un canone minimo e massimo.
Questi contratti rispetto a quelli del tutto liberi hanno due differenze fondamentali. la prima è che durano meno (tre anni più due di rinnovo automatico alla prima scadenza).
Agevolazioni fiscali.
Per incentivare la proprietà propongono tre interessanti sconti fiscali.
1) L’imponibile Irpef (la parte del canone, cioè, che va dichiarata sul 730 o sull’Unico) è del 59,5%, anziché l’85% ordinario;
2) L’imposta di registrazione (che proprietario e inquilino devono di norma pagare metà per uno) è dell’1,4% annuo sul valore del canone, anziché del 2%;
3) I comuni possono (ma attenzione, non devono) stabilire aliquote più basse per l’Ici o maggiori detrazioni. Quasi tutti i capoluoghi di provincia l’hanno fatto.
Per gli inquilini di basso reddito poi sono stabilite detrazioni fiscali sulla dichiarazione dei redditi rispettivamente di 495,80 euro (se il reddito complessivo che non supera euro 15.493,71), e di euro 247,90 (se il reddito complessivo giunge fino a 30.987,41 euro). Oltre questa cifra, niente detrazioni.
gianni gargano
vincenzo guastella

Lascia un commento