La prescrizione in pillole

Il  Codice Doganale vigente all’articolo 221 considera prescritti i diritti doganali nei tre anni successivi alla data di emissione della bolletta, salvo che il fatto non costituisca reato, nel qual caso rinvia alla norma nazionale che, prevista all’articolo 84 del TULD fa decorrere il termine dalla data in cui la sentenza del Giudice penale  diviene irrevocabile.

L’interpretazione da dare alla valutazione del fatto da considerare reato, idoneo a differire il termine a quo è stato oggetto di dubbi interpretativi da parte della dottrina e della giurisprudenza.

L’orientamento era quello che fosse sufficiente ipotizzare il reato per differire il termine iniziale della prescrizione.

La Corte di Giustizia Europea, proprio con riferimento all’interpretazione da dare al disposto del quarto paragrafo dell’articolo 221 del Codice Doganale Comunitari, ha rimesso agli Stati membri di stabilire le condizioni utili a dare un’interpretazione chiara ed univoca sia  a difesa dei diritti del contribuente che non può essere esposta per un tempo eccessivamente lungo alla pretesa dell’amministrazione, sia ad evitare che l’amministrazione potesse richiedere i diritti ad libitum.

La Corte di Cassazione ha definitivamente disposto, con numerose sentenze i seguenti principi:

1)     il termine di cui all’articolo 221 del CDC  può essere prorogato solo alla  condizione che nei tre anni sia notificata al debitore almeno una notitia criminis. Restando in caso contrario intervenuta prescrizione.

2)     il principio esposto al precedente punto 1, lascia intatta la responsabilità del rappresentante indiretto anche se la notizia di reato ha riguardato soltanto il suo rappresentato.

Infine anche la Corte Costituzionale si è espressa così.

gianni gargano

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