Dopo il redditometro arriva lo “spesometro”

Dopo il redditometro arriva lo spesometro, vale a dire il nuovo sistema di controllo dell’Agenzia delle Entrate contro l’evasione fiscale che setaccerà tutti i pagamenti tra i soggetti Iva.

Con provvedimento prot. 2010/184182 del 22/12/2010 l’Agenzia delle Entrate ha dato esecuzione all’adempimento previsto all’art. 21 del D.L. 31/05/2010 n. 78 concernente la “comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore ad Euro 3.000,00”.

In sintesi e’ stato fissato a 3.600 euro, comprensivo di Iva, il tetto sopra il quale scatta l’obbligo di comunicazione telematica al fisco delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Comunicazione da effettuarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Solo per il primo anno di applicazione, quindi il periodo di imposta 2010, è previsto che le transazioni da comunicare siano solo quelle superiori ai 25 mila euro, che la comunicazione dovrà essere effettuata soltanto per le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione e che la stessa potrà essere effettuata nel più ampio termine del 31 ottobre 2011.

La procedura da seguire e’ chiara. Vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute – si legge nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – il cui corrispettivo supera la soglia dei 3.000 euro. Una soglia che però viene elevata a 3.600 euro, comprensiva dell’Iva, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.

In altre parole, se si andrà a comprare un bene che costa più di 3 mila euro, il commerciante sarà tenuto a registrare il codice fiscale dell’acquirente e a comunicare i dati dell’acquisto all’Agenzia delle Entrate.

Per i contratti per i quali e’ previsto un corrispettivo periodico (appalto, fornitura, somministrazione) andranno sommati i corrispettivi dovuti, e la comunicazione al fisco sarà obbligatoria se nell’arco dell’anno si superano i tremila euro.

Infine nella comunicazione sono escluse: le importazioni, le esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633/72; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici stabiliti in paesi c.d. Black list.

gianni gargano

vincenzo guastella

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