Operazioni Intracomunitarie: è necessaria l’autorizzazione dell’Agenzia
Con l’art. 27 del D.L. n. 78/2010, al fine di prevenire le frodi Iva internazionali, è stato modificato l’art. 35 del DPR n. 633/72, prevedendo l’obbligo per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331 di dichiarare di voler effettuare dette operazioni, al fine di poter essere iscritti nell’archivio dei soggetti autorizzati, (archivio VIES).
Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state stabilite le modalità di revoca o diniego dell’autorizzazione (provvedimento del 29/12/2010 prot. n. 2010/188376), e i criteri e le modalità di inclusione nell’archivio VIES (provvedimento del 29/12/2010 prot. n. 2010/188381).
Le modalità per ottenere l’autorizzazione ad effettuare operazioni IntraUe sono diverse, a seconda che i soggetti:
- siano già in attività e quindi già titolari di partita Iva;
- che iniziano l’attività.
Adempimenti dei soggetti già in attività
Per i soggetti già titolari di partita IVA bisogna ancora distinguere tra i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività prima del 31/05/2010 da quelli che l’hanno presentata successivamente.
I soggetti che hanno presentato la Dichiarazione di inizio attività dal 31/05/2010 al 28/02/2011:
– se hanno dichiarato di voler effettuare operazioni intracomunitarie nella dichiarazione di inizio attività rimangono iscritti nell’Archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare tali operazioni;
– se non hanno dichiarato di voler effettuare operazioni intracomunitarie nella dichiarazione di inizio attività (v. provvedimento prot. n. 2010/188376 punto 3.1)
o rimangono iscritti nell’Archivio VIES se hanno presentato almeno un modello Intra nell’anno 2010
I soggetti che hanno presentato la Dichiarazione di inizio attività prima del 31/05/2010:
– se hanno presentato almeno un modello intra negli anni 2009 o 2010 e hanno adempiuto agli obblighi di presentazione della dichiarazione IVA per il 20099 rimangono iscritti nell’Archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie;
– se non hanno presentato almeno un modello intra negli anni 2009 o 2010, ovvero pur avendoli presentati non hanno adempiuto agli obblighi di presentazione della dichiarazione IVA per il 20099 sono esclusi, entro il 28 febbraio 2011, dall’Archivio VIES.
Tutti i soggetti che non sono iscritti di diritto nell’archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intra devono presentare apposita istanza, in carta libera, all’Agenzia delle Entrate con la quale dichiarano di voler effettuare operazioni intracomunitarie (cessioni e acquisti di beni nell’ambito degli altri 26 Stati della Ue).
Per l’autorizzazione vige il principio del silenzio assenso, nel senso che se trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate non viene emesso un provvedimento espresso di diniego, il soggetto sarà autorizzato ad effettuare le operazioni ed iscritto nell’archivio VIES.
Per i soggetti che iniziano un’attività possono esprimere la volontà di effettuare tali operazioni nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la Comunicazione Unica.
Tale volontà viene espressa compilando:
- campo “Operazioni Intracomunitarie ” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi);
- casella “C” del Quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.
gianni gargano
francesco pagnozzi

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