Con chi prendersela?
Qui si vuole dire della responsabilità del rappresentante fiscale con riferimento sia all’imposta sul valore aggiunto, sia ai dazi doganali.
La questione va affrontata distinguendo il caso in cui il rappresentato sia un soggetto comunitario, da quella in cui sia un soggetto “terzo”
La questione attiene alla figura del dichiarante in dogana che, a norma dell’art. 64 – 2° paragrafo lett. b) del CDC deve essere stabilito nella Comunità e a quella della rappresentanza in dogana per l’espletamento delle formalità doganali che, ai sensi dell’art. 5 del CDC, può essere: i) diretta, qualora conferita ad uno spedizioniere doganale iscritto nello specifico albo professionale istituito con la Legge 22 dicembre 1960, n. 1612 e che agisce in nome e per conto del dichiarante, ovvero ii) indiretta, qualora il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto di terzi. Essa è libera nel senso che può essere conferita a chiunque.
1 Caso del rappresentante fiscale di soggetto comunitario
Qualora il rappresentato sia un soggetto comunitario dichiarante in dogana dovrà essere considerato quest’ultimo, proprio a norma dell’articolo 64, lettera b) del CDC.
Egli dovrà essere rappresentato ai fini IVA in Italia per effetto della territorialità di quell’imposta (articoli 1 e 7 del decreto Iva).
La circostanza che il soggetto comunitario resti dichiarante in dogana è confermata dal fatto che egli può scegliere di identificarsi direttamente in Italia ai fini Iva.
La sentenza n. 7261/09 del 09/01/2009 della Sezione Tributaria Civile della Suprema Corte di Cassazione, affermata l’equivalenza del presupposto materiale dell’Iva all’importazione a quello dei dazi, tant’è che il meccanismo applicativo resta disciplinato – ai sensi dell’articolo 70 del DPR 633/72 , ne fa discendere la responsabilità solidale di tutti quelli che hanno comunque partecipato alla formazione della dichiarazione doganale, richiamando gli articoli 5, 64 e 201 del CDC e l’articolo 38 del TULD.
In vero l’articolo 70 del decreto Iva non fa che ricordare, al suo primo comma, che l’imposta viene riscossa per ogni singola operazione e poi, al secondo periodo dello stesso comma che, limitatamente alle controversie e alle sanzioni, si applicano le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
E fin qui nulla questio.
Nessuno, infatti, potrebbe sostenere che il presupposto materiale del dazio e dell’Iva non è lo stesso.
L’articolo 5 del CDC non riguarda il rappresentante fiscale del dichiarante, perché quell’articolo attiene alla rappresentanza in dogana, conferita dal dichiarante ad un diverso soggetto allo scopo di farsi rappresentare in dogana per l’espletamento degli atti e delle formalità previsti dalla legge doganale.
Questa rappresentanza doganale che, come si sa, è cosa del tutto diversa dalla rappresentanza fiscale ai fini Iva, con la quale non ha niente a che fare e non ha nulla in comune, può essere diretta, se conferita ad uno spedizioniere doganale, libero professionista, che agisca in nome e per conto del dichiarante, ovvero conferita a chiunque che agisca, questa volta a suo nome, sebbene per conto del dichiarante, assumendo una responsabilità solidale per i tributi dovuti in dogana.
Comunque conferita questa rappresentanza doganale di cui all’articolo 5 del CDC, la condizione giuridica del rappresentante fiscale ai fini Iva non viene neppure scalfita.
L’articolo 201, terzo paragrafo del CDC è, invece, come spesso accade, più insidioso, perché tende a coinvolgere tutti i soggetti che comunque hanno fornito elementi utili alla compilazione della dichiarazione doganale.
Esso recita:
…………………………………………………………………………………………………………”.Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo uno è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali.”
Premesso che le disposizioni nazionali non si sa quali siano (forse l’articolo 38 del TULD? Che, però, non pare possa attagliarsi al rappresentante fiscale del dichiarante comunitario e relativamente al quale, però, valgono le osservazioni che seguono)
Sul punto si rappresenta che la responsabilità del rappresentante fiscale ai fini IVA, in generale, non può trovare fondamento nel suo rischio professionale per avere egli fatto affidamento sulla veridicità della documentazione ricevuta dall’importatore ed aver omesso di accertarne la sincerità. Tale condizione, per lungo tempo vigente in passato con riferimento agli spedizionieri doganali liberi professionisti – rappresentati diretti in dogana – è stata superata dalla giurisprudenza (cfr. sentenza Corte di Cassazione n. 3623 del 11/01/2006 – allegato n. 94) che ha stabilito che l’obbligo di verità, va interpretato nel senso che il dovere di fornire genuine informazioni all’autorità doganale non va confuso, come puntualmente avviene, con una sorta di vincolo per uno specifico accertamento della bontà della informazione acquisita: l’obbligo di fornire documenti genuini si deve necessariamente intendere nel senso che è un preciso dovere del professionista produrre gli stessi documenti che sono stati a lui prodotti, i quali, a seguito di un loro esame, appaiono essere corretti, agendo il rappresentante fiscale in nome e per conto del dichiarante comunitario.
Pertanto, nel caso preso in considerazione di rappresentanza fiscale di soggetto comunitario, fatti salve le ipotesi di accertata mala fede, il rappresentante fiscale sarà responsabile in solido con il dichiarante comunitario solo per l’Iva, perché così normativamente previsto.
Non così per il dazio che sarà dovuto, invece, dal solo dichiarante comunitario al quale anche, tra l’altro, dovranno essere notificati gli atti.
1 Caso del rappresentante fiscale di soggetto “terzo”
Diverso è invece l’ipotesi di rappresentanza fiscale di un soggetto non comunitario (terzo).
In questa ipotesi sarà lo stesso rappresentante fiscale a dover esser considerato “dichiarante” restando, altrimenti, insoddisfatta la condizione posta all’articolo 64 del CDC che il dichiarante “deve essere stabilito nella Comunità”.
Egli risponderà direttamente per il dazio, per l’Iva e per qualsiasi altro tributo sarà dovuto in dogana.
Gianni gargano
Francesco Pagnozzi

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