Le ipotesi della risoluzione n. 89/E del 25/08/2010
Si rappresentano, in forma schematica, le ipotesi prospettate dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 89/E del 25 agosto 2010, che riguarda le cessioni di beni estratti da un deposito IVA da parte del rappresentante fiscale di un soggetto non residente, che si può scaricare cliccando sul link in fondo all’articolo.
1) Immissione in libera pratica posta in essere dal soggetto estero identificato direttamente, ovvero tramite un suo rappresentante fiscale.
Successivamente all’immissione in libera pratica, sempre con le modalità indicate, il soggetto estero potrà:
a) estrarre la merce con autofattura per l’immissione in consumo nel territorio dello Stato. In tal caso l’autofattura dovrà essere registrata nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti con l’esposizione dell’IVA. L’Iva a debito dovrà essere versata, mentre quella a credito potrà essere solo chiesta a rimborso, in quanto non è più consentito portarla in detrazione. La successiva vendita dal rappresentante fiscale, ovvero dal soggetto identificato direttamente, nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia, è un’operazione fuori del campo di applicazione dell’imposta e i relativi obblighi IVA saranno assolti, ai sensi dell’art. 17 – 2 comma del decreto IVA, dal cessionario mediante il meccanismo del reverse charge. “È da ritenere quindi che a nessun adempimento sia tenuto il cedente o prestatore non residente, anche se ivi identificato nel territorio dello Stato; ciò, in particolare, esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all’emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano.
Le norme fin qui citate non escludono, tuttavia, che in relazione ad una cessione interna il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa – per proprie esigenze – emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini dell’IVA, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.”
Il soggetto (rappresentante fiscale, ovvero soggetto non residente identificato direttamente) che ha provveduto all’estrazione della merce dal deposito IVA secondo le modalità esposte, qualora successivamente all’estrazione venda la merce ad un cessionario soggetto passivo non stabilito in Italia dovrà emettere fattura con addebito d’imposta.
b) estrarre la merce con bolletta di esportazione, in tal caso il rappresentante fiscale, o il soggetto non residente identificato direttamente in Italia, dovrà emettere fattura con l’indicazione dei motivi di non imponibilità (art. 8 DPR 633/72);
c) estrarre la merce per cessione intracomunitaria, in tal caso il rappresentante fiscale, o il soggetto non residente identificato direttamente in Italia, dovrà emettere fattura con l’indicazione dei motivi di non imponibilità (art. 41 D.L. 331/93).
2) Cessione Interna
La circolare prospetta, altresì, il caso di merce giacente in Italia e venduta da un soggetto non residente a cessionario o committente soggetto passivo non residente il soggetto non residente dovrà, qualora non vi abbia già provveduto, identificarsi direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/72 (ricorrendone i presupposti) ovvero nominare un rappresentante fiscale, per assolvere in modo ordinario (fattura con addebito d’imposta, registrazione, versamento e dichiarazione annuale) gli obblighi relativi alle predette operazioni.
gianni gargano
francesco Pagnozzi
risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 89/E del 25 agosto 2010
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