Non è un segreto!

L’ordine di servizio n. 25/2010 – prot. 38368/RU del 19 novembre 2010 della  Direzione interregionale delle Dogane per la Calabria e la Campania, non è un segreto di Stato.

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Ce l’hanno tutti e in buona parte d’Italia.

D’altronde le note, risoluzioni ed ordini di servizio non possono assolutamente essere riservate.

Lo vieta la legge e lo conferma  la giurisprudenza.

Gli atti riservati solo altri e devono avere valenza solo interna all’Amministrazione, e non essere diffusi per motivi  posti a difesa della collettività e, perciò, di ogni singolo cittadino.

Esso afferma innanzitutto un fatto che non riguarda certamente le persone per bene, ma i contrabbandieri, i quali, per il fatto stesso di essere tali, evadono tutto: dazi ed Iva:

Da un monitoraggio effettuato è risultato – afferma  l’ Ordine di servizio –  che in casi frequenti l’utilizzo del deposito Iva è stato  posto in essere per eludere i dispositivi di prevenzione e repressione del contrabbando intraispettivo (attuato con sottofatturazione), e che nella maggior parte dei casi le Ditte che fanno ricorso a tale regime si presentano senza storia fiscale e sono destinate a sparire nel giro di 6/9 mesi dopo aver effettuato una mole considerevole di operazioni, beneficiando di un differimento del pagamento dell’Iva, che poi non viene assolta.

E’ vero!

E io lo sto scrivendo, in tutte le salse da anni sia su questo blog, che ne “Le Voci di Fuori”.

Però non si può non convenire sui seguenti punti:

  • che , prima di essere introdotta in deposito Iva, la merce va dichiarata in dogana per quel regime, con presentazione di dichiarazione d’immissione in libera pratica soggetta all’accertamento doganale che comprende, tra gli altri elementi, proprio quello del  valore. E se viene dichiarato ed accettato, in dogana, un valore che prefiguri il reato di contrabbando (perché non v’è alcun dubbio che di quel reato si tratta), allora si è evaso innanzitutto il dazio. E’ lì che in nuce , si commette il reato. L’evasione dell’Iva ne è una conseguenza obbligata, perché non compete certo al gestore del deposito Iva di verificare la congruità dei valori delle merci introdotte nel suo deposito. Così come egli non potrà mai sapere e, pertanto, mai essere responsabile, di quello che accade alla merce dopo la sua regolare estrazione dal deposito. E’ più probabile, tuttavia, che di queste truffe poste in essere dagli importatori, la dogana ne venga (o ne sia venuta) a conoscenza in sede di revisione dell’accertamento, quando, cioè, l’uccellino sarà già volato (saranno, cioè, già trascorsi i 6/9 mesi dall’”importazione”e la ditta importatrice avrà già chiuso i battenti). Allora non si troverà più una lira! E, in ogni caso, questa forma di sottofatturazione, che dà luogo al contrabbando intraispettivo, si può porre in essere anche all’importazione definitiva . Tanto su poco valore si riscuote poco dazio e, quindi, poca Iva. Sempre, però, a seguito di una falsa dichiarazione in dogana. E’ evidente e giusto quanto affermato che i soggetti che utilizzano il regime del deposito Iva, oltre all’evasione del dazio, beneficiano di un differimento del pagamento dell’Iva, che poi non viene assolta. E grazie! Un contrabbandiere che evade il dazio e che poi chiude l’azienda, che fa? Paga l’Iva?- Ma se quello è un contrabbandiere! E’, tuttavia, importante, che l’Amministrazione abbia riconosciuto che quel contrabbandiere abbia chiesto il beneficio del differimento del pagamento dell’Iva, assolutamente legittimo, ed ipotesi diversa dalla richiesta di un vantaggio fiscale, che l’istituto non prevede. Se il contrabbandiere ha chiuso l’azienda e non ha versato l’imposta (oltre ad aver pagato un dazio insufficiente) è ipotesi diversa e del tutto estranea;
  • che, come riconosciuto nel ripetuto O. di S., l’imposta risulta assolta  con il meccanismo del reverse charge.

L’ordine di servizio dispone, inoltre, altri  comportamenti ed afferma  altri concetti da approfondire anche a livello Centrale e che, a mio giudizio, rientrano nelle facoltà di chi lo ha emesso.

Essi sono, qualche volta, di difficile applicazione e, pare, non tengano conto che: i) all’immissione in libera pratica di beni destinati al deposito Iva, l’imposta non è dovuta; ii)  l’Iva è un’imposta unica (riscossa o meno in dogana); iii) il reverse charge viene posto in essere dal soggetto che estrae e, pertanto, la dogana che c’entra più?

Certo che  se c’è stata frode o contrabbando allora l’ipotesi è diversa!

Vanno, in ogni caso e con tutte le forze, difesi gli operatori nazionali onesti! Quelli  che hanno corrisposto tutto il dazio (che non hanno commesso contrabbando con sottofatturazione e che non hanno chiuso le loro ditte dopo 6/9 mesi)!

Io guarderei più a oriente!

gianni gargano

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