Il pannello fotovoltaico può scontare l’IVA al 10%

E’ argomento di attualità l’applicabilità o meno dell’aliquota IVA agevolata del 10% sulle cessioni di impianti di distribuzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica e/o di pannelli fotovoltaici.

La differenza assume un’importanza rilevante in virtù di quanto disposto al n. 127 quinquies ed al n. 127 sexies della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA (DPR n. 633/72).

 

pannello

 

 

 

 

La problematica oltre ad essere già piuttosto chiara dal punto di vista normativo, è stata anche oggetto di diverse risoluzioni che hanno definitivamente chiarito quando è possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 10%.

Mi riferisco in particolare alla Risoluzione n. 269 del 27/09/2007.

La tabella “A”, Parte III, al numero 127-quinquies prevede l’applicazione dell’aliquota del 10%, tra l’altro, per gli “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che dal tenore letterale della riportata disposizione si desume che il legislatore ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale prescinde dalle caratteristiche intrinseche del realizzando impianto, ponendo come unica condizione la circostanza che deve trattarsi di impianto idoneo a produrre calore energia. Ne’ la norma in questione pone vincoli di natura soggettiva, con la conseguenza che la stessa e’ da applicarsi oggettivamente alle cessioni degli impianti in parola a prescindere dal soggetto nei confronti del quale le cessioni sono effettuate, vale a dire indipendentemente dalla circostanza che i cessionari si configurino, ai fini IVA, come utilizzatori finali oppure quali operatori commerciali (produttori, importatori, grossisti o installatori).

Tale precisazione risulta, a ben vedere, coerente con la ratio del n. 127-quinquies il quale prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta in relazione a beni (tra i quali gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica) diretti a soddisfare interessi generali che nel caso di specie coincidono con la produzione della cosiddetta energia pulita, costituente, come noto, un primario obiettivo di tutela ambientale perseguito da organismi nazionali e sopranazionali.

In tale ottica la natura del soggetto acquirente dei predetti beni e’ irrilevante proprio perché l’agevolazione e’ prevista in considerazione della specifica tipologia del bene stesso. La valenza oggettiva della norma e’, pertanto, inconfutabile.

A diverse considerazioni deve, invece, pervenirsi per il successivo n. 127-sexies della tabella, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta per i beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, tra l’altro, degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare- fotovoltaica o eolica.

Il beneficio fiscale viene circoscritto, infatti, ai cosiddetti beni finiti effettivamente utilizzati per la costruzione dell’impianto di cui al predetto n. 127-quinquies.

Ovvero, a beni:

1. per i quali il processo produttivo si sia già compiuto e che, come tali, si trovino nell’ultima fase di commercializzazione,

2. acquistati per essere direttamente impiegati per la costruzione dell’impianto.

La norma di cui al n. 127-sexies, in particolare, deve interpretarsi nel senso che alla cessione dei beni finiti (ovvero dei beni diversi sia dalle materie prime che dai semilavorati), forniti tra l’altro per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica o eolica, e’ applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10 % esclusivamente se detti beni sono acquistati da soggetti che rilasciano, sotto la propria responsabilità, un’apposita dichiarazione al cedente dalla quale risulti che i beni acquistati sono destinati ad essere impiegati per l’installazione o costruzione degli impianti in argomento.

L’aliquota agevolata prevista da tale ultima disposizione spetta, quindi, esclusivamente per le cessioni che intervengono nell’ultima fase di commercializzazione del bene, con la conseguenza che il beneficio non può essere riconosciuto se la cessione interviene nei confronti di un soggetto operante nelle fasi intermedie di commercializzazione (come, ad esempio, nel caso dei distributori/grossisti).

La disposizione di cui al n. 127-sexies risulterà applicabile alle sole cessioni dei componenti di impianti termici solari (quali pannelli solari, bollitori e pompe) effettuate da società nei confronti di soggetti dediti all’installazione o costruzione di impianti termici ad energia solare nonché degli utilizzatori finali che rilascino, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione circa l’utilizzazione dei beni per la costruzione degli impianti di cui al n. 127-quinquies.

Lo stesso discorso vale nel caso di importazioni di componenti di impianti termici solari da parte di società che li utilizzeranno per la costruzione di impianti fotovoltaici. Anche in questo caso l’aliquota IVA in bolletta sarà pari al 10%.

gianni gargano

vincenzo guastella

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