Alcune considerazioni sulla responsabilità del CAD

I centri di assistenza doganali sono società costituite tra spedizionieri doganali iscritti all’albo da almeno tre anni.

Attraverso i CAD gli spedizionieri sono abilitati ad emettere dichiarazioni doganali e ad asseverarne il contenuto, previa l’acquisizione e il controllo formale di tutta la documentazione.

In tale contesto, con il termine asseverazione s’intende la “verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti giustificativi”. Nel caso in cui il doganalista ritenga di poter asseverare i dati contenuti nella dichiarazione doganale, quest’ultima non sarà sottoposta al controllo dell’Autorità preposta se non in un momento successivo a quello della presentazione.

L’operatore economico, fruendo dell’attività di asseverazione del C.A.D., si avvantaggia di un’attestazione circa la regolarità formale della dichiarazione presentata in dogana con una notevole riduzione dei tempi di accertamento.

I C.A.D. possono inoltre beneficiare, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme vigenti ,della procedura domiciliata, mediante la quale essi possono rilasciare le merci senza l’onere della presentazione contestuale della dichiarazione in Dogana.

Tali facilitazioni sono concesse ai C.A.D. proprio per la piena fiducia che riscuotono dall’Amministrazione e per il costante controllo a cui sono sottoposti.

In caso di procedura domiciliata i C.A.D. operano in regime di rappresentanza indiretta, in quanto considerati dichiaranti dall’art. 76 del CDC.

Ciò sta a significare che ai sensi dell’art. 201 del CDC sono considerati dichiaranti nelle relative operazioni doganali.

In pratica essi rispondono, in solido con l’importatore delle obbligazioni tributarie che scaturiscono dalle operazioni stesse.

totò e Fernandel

Ciò nonostante di recente alcune Commissioni Tributarie Provinciali stanno seguendo una diversa tesi.

In particolare la Commissione Tributaria Provinciale di Genova nelle sentenze nn. 246, 247, 248/12/08 del 22/09/2008 ha affermato che:

“ai CAD debba essere riconosciuta la possibilità di operare professionalmente a favore dei propri clienti, sia in regime di rappresentanza diretta che in regime di rappresentanza indiretta, secondo le regole proprie del mandato, a nulla rilevando che il doganalista operi in regime di procedura ordinaria o in regime di procedura domiciliata, dovendosi aver riguardo soltanto al mandato conferito, non costituendo inoltre quest’ultima procedura se non una modalità alternativa all’ordinaria che non può di per sé comportare l’automatica applicazione del regime di rappresentanza indiretta, essendo entrambe le possibilità di rappresentanza garantite ai doganalisti in generale e, quindi a maggior ragione ai CAD che, come già più volte affermato, sono sostanzialmente associazioni di doganalisti”.

In pratica il giudice ha sposato la tesi secondo cui lo svolgimento in forma associata dell’attività di spedizioniere doganale non può assolutamente comportare limitazioni all’esercizio dei poteri e delle funzioni riconosciuti dalla legge ai singoli professionisti.

Questa tesi, sicuramente più favorevole al CAD, lo porterebbe ad essere liberato di qualsiasi responsabilità per le operazioni effettuate.

gianni gargano

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