Il codice EORI non cambia le regole

Il regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009 della Commissione, reca modifiche al regolamento (CEE) n. 2454/93 – DAC – aggiungendo :

  • all’articolo 1, il punto 16): numero EORI (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici) definito come un numero unico nella Comunità europea, attribuito dall’autorità doganale di uno Stato membro, oppure dalla o dalle autorità designate da uno Stato membro, agli operatori economici e ad altre persone in conformità delle norme definite al capitolo 6;
  • al capitolo 6 – sistema di registrazione e identificazione – l’articolo 4 duodecies ove si specifica che il numero EORI è utilizzato per l’identificazione degli operatori economici e di altre persone nei loro rapporti con le autorità doganali.

 

Dogane3

 

 

 

 

 

Prima di affrontale più dettagliatamente la questione ed, in particolare, le istruzioni emanate dall’Amministrazione (nota prot. n. 82556/R.U. del 17/06/2009 reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane), devo precisare che il nuovo codice, pur dovendosi indicare nel DAU secondo determinate modalità, non modifica le norme doganali attualmente in vigore in tema di:

1     dichiarante;

2      rappresentanza in dogana;

3     identificazione diretta ai fini Iva di soggetti comunitari o residenti in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta [1];

4      rappresentanza fiscale ai fini Iva.

A prescindere, perciò, dalle caratteristiche del codice e dalla sua modalità di acquisizione, indicate nella citata nota delle Dogane, si rappresenta che le novità riguardano le modalità di indicazione degli speditori/esportatori, importatori, rappresentanti, obbligati principali, nelle caselle 2, 8, 14 e 50 del DAU, nelle quali fino al primo luglio 2009 veniva indicato il numero di partita IVA o il codice fiscale o, nella casella 14, il numero di patente del doganalista.

Dal primo luglio 2009 i riquadri in questione dovranno essere così compilati:

Esportazione

Casella 2

Vanno indicate le generalità dello speditore/esportatore: cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale e indirizzo completo, nonché il codice EORI così come attribuito.

Ai soggetti comunitari, ovvero terzi, con i cui paesi esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta (vedi nota n. 1), identificati direttamente in Italia ai fini IVA, il codice EORI è costituito dal numero di partita IVA attribuito a norma dell’art. 35-ter del DPR 633/72 che, in questo caso dovrà essere indicato anche nella casella 44, preceduto dalla sigla “ID =”, nonché nell’apposito campo note presente nei diversi tracciati telematici per le dichiarazioni doganali. Qualora, invece, il soggetto, comunitario o terzo, abbia nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, a norma dell’art. 17 – 2° comma del DPR 633/72, questi continuerà ad essere indicato nella sola casella 2.

Casella 8 – Destinatario.

Vanno indicate le generalità del Destinatario: cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale e indirizzo completo.

Casella 14 – Dichiarante/Rappresentante

In tale casella vanno indicate le generalità del rappresentante in dogana dello speditore/esportatore, precedute dal codice “2” in caso di rappresentanza diretta e dal codice “3” nel caso di rappresentanza indiretta. Il codice EORI sostituisce i precedenti codici identificavi, compreso il numero della patente del doganalista.

 

Importazione

Casella 2

Vanno indicate le generalità del fornitore estero (cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale e indirizzo completo).

Casella 8 – Destinatario.

Vanno indicate le generalità dell’importatore: cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale e indirizzo completo., nonché il codice EORI così come attribuito.

Ai soggetti comunitari, ovvero terzi, con i cui paesi esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta (vedi nota n. 1), identificati direttamente in Italia ai fini IVA, il codice EORI è costituito dal numero di partita IVA attribuito a norma dell’art. 35-ter del DPR 633/72 che, in questo caso dovrà essere indicato anche nella casella 44, preceduto dalla sigla “ID =”, nonché nell’apposito campo note presente nei diversi tracciati telematici per le dichiarazioni doganali. Qualora, invece, il soggetto, comunitario o terzo, abbia nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, a norma dell’art. 17 – 2° comma del DPR 633/72, questi continuerà ad essere indicato nella sola casella 2.

Casella 14 – Dichiarante/Rappresentante

In tale casella vanno indicate le generalità del rappresentante in dogana dell’importatore, precedute dal codice “2” in caso di rappresentanza diretta e dal codice “3” nel caso di rappresentanza indiretta. Il codice EORI sostituisce i precedenti codici identificavi, compreso il numero della patente del doganalista.

 

Transito Comunitario

Casella 50 – Obbligato principale

Vanno indicate le generalità dell’obbligato principale, nonché il codice EORI, così come attribuito.

 

 

Le novità esposte, peraltro già in vigore dal 1° luglio 2009, non modificano per nulla quanto già esposto, su questo blog, sulle differenze esistenti tra la rappresentanza in dogana,  disciplinata all’articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2, del CDC, norma comunitaria, e la rappresentanza fiscale, prevista invece  all’articolo 17, secondo comma, del decreto Iva.

 

Si rende pertanto necessario soffermarsi, ancora, sui diversi istituti del dichiarante, del rappresentante in dogana e del rappresentante fiscale ai fini Iva.

  • Il dichiarante in dogana

Il dichiarante in dogana è la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale tale dichiarazione è fatta. Laddove per “dichiarazione” s’intende l’atto con il quale una persona manifesta la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale.

Il dichiarante deve essere stabilito nella Comunità, così come disposto dall’articolo 64, secondo paragrafo, lettera b) del CDC.

Il dichiarante, ovvero la persona in nome della quale la dichiarazione è fatta, è indicato al riquadro 8 del DAU  “DESTINATARIO”,

La rappresentanza in dogana

l’articolo 5, paragrafo 4, comma 2 del CDC (diritto di rappresentanza) dispone, che chiunque può farsi rappresentare in dogana per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. Il destinatario/proprietario della merce, indicato al riquadro 8 del DAU può, cioè, espletare direttamente le formalità doganali ovvero farsi rappresentare da un terzo soggetto. In tal caso si verte in tema di rappresentante doganale che può essere:

1     Diretta (articolo 5, secondo paragrafo, prima alinea del CDC), quando il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato/proprietario della merce  La rappresentanza diretta è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell’albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612 (art.40, comma 2 del TULD);

2     Indiretta, (articolo 5, secondo paragrafo, secondo alinea del CDC),  che invece è libera, nel senso che può essere conferita a chiunque.

Il rappresentante indiretto agisce  a nome proprio, sebbene per conto di terzi, risultando, perciò, debitore , in solido con il rappresentato, per l’obbligazione doganale.

Sempre in tema di rappresentanza in dogana, l’articolo 5 del CDC in commento dispone al comma 4, secondo periodo, che la persone (rappresentante doganale) che agisca senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto rispondendo, pertanto, dei diritti dovuti come se avesse dichiarato egli stesso la merce, e si fosse indicato egli stesso quale destinatario al riquadro 8 del DAU.;

3     Il rappresentante doganale deve essere indicato ai riquadri 14 e 54 del DAU e precisare se agisce in regime di rappresentanza diretta o indiretta.

 

  • La rappresentanza fiscale ai fini Iva

 

La rappresentanza fiscale ai fini Iva, consente ad un soggetto, comunitario o non, di poter compiere, in Italia, operazioni doganali.

 

Qualora il rappresentato sia comunitario, il rappresentante fiscale ai fini Iva compila il campo 8 della dichiarazione d’immissione in libera pratica di beni destinati in deposito Iva, in nome e per conto di soggetto comunitario, che, in quanto tale ed  in virtù del disposto dell’articolo 64, secondo paragrafo, lettera b) del CDC, è il solo che può essere riconosciuto quale destinatario dalla stessa dogana.

Diversa è, invece, l’ipotesi  di rappresentato soggetto “terzo”. In tal caso, infatti, non si verifica la condizione di cui al citato articolo 64, paragrafo 2, lettera b) del CDC; (il dichiarante deve essere stabilito nella Comunità), per cui il rappresentante fiscale dovrà considerarsi il destinatario e rispondere, in proprio di ogni diritto dovuto.

Rappresentante in dogana, indicato ai riquadri 14 e 54 del DAU è, invece lo spedizioniere doganale, che potrà  agito in regime di rappresentanza diretta o indiretta, su mandato conferitogli dal soggetto estero.

A sostegno di quanto esposto valga la sentenza emessa dalla 7° Sezione della Commissione Provinciale di Trieste, n. 27/7/08, pronunciata il 22 gennaio 2008 e depositata il 12 marzo 2008, che confermando quanto fin qui sostenuto, così recita:

“Il collegio condivide l’assunto della ricorrente secondo cui la rappresentanza ai fini Iva non si identifica con la rappresentanza ai fini doganali: non può esservi alcun dubbio, infatti, che la rappresentanza che si richiede al rappresentante doganale ex art. 5 del CDC sia quella di diritto comune, connessa al rapporto di mandato ricevuto dal committente (art. 1704 c.c.). …”

Conclusivamente, l’avviso di accertamento si sarebbe dovuto intestare – e notificare alla ditta…..(leggi ……………….), quale proprietaria della merce, indicata nella casella 8 della bolletta e nei documenti commerciali e di trasporto allegati alla bolletta stessa”.

Ili gestore del deposito IVA, può sempre legittimamente assumere la rappresentanza fiscale ai fini IVA, in nome e per conto, del soggetto comunitario, resta, legittimamente, quest’ultimo, “destinatario“ in dogana, così come indicato al riquadro 8 delle bollette doganali, da intendersi quale soggetto, proprietario della merce e che il CDC identifica come “dichiarante”, all’articolo 4, punto 18.

Pertanto l’unico responsabile dei maggiori diritti richiesti è il soggetto comunitario in veste di dichiarante in dogana.

In conclusione l’unica novità che ha comportato l’istituzione del codice EORI nella compilazione del DAU riguarda il caso di soggetti comunitari, o terzi, ove possibile, identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del decreto IVA i quali dovranno indicare il proprio codice EORI, preceduto dalla sigla “ID” anche nella casella 44 del DAU e nell’apposito campo “note” presente nei diversi tracciati telematici, senza che questa formalità modifichi in alcun modo gli istituti della rappresentanza in dogana e della rappresentanza ai fini IVA.

 

gianni gargano

francesco pagnozzi

 


[1] A tutt’oggi, nessuno

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