Le prestazioni di intermediazione di beni mobili

 Le prestazioni di intermediazione di beni rese a soggetti passivi sono disciplinate dalle norme generali contenute nell’art. 7 ter del Decreto IVA.

Ne consegue che:

se rese a soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato esse rientrano nel campo di applicazione dell’imposta;

se rese a soggetti passivi residenti all’estero (comunitari o extracomunitari) si considerano fuori del campo di applicazione dell’IVA.

 Viceversa le prestazioni di intermediazione rese a soggetti privati (in virtù della deroga contenuta nell’art. 7 – sexies – 1° comma lett. a) si considerano effettuate in Italia se l’operazione principale, cui l’intermediazione si riferisce si considera effettuata nel territorio dello Stato.

 Le regole generali su esposte si applicano  alle prestazioni di intermediazione che non si considerano operazioni accessorie di altre prestazioni.

 Ad esempio, le prestazioni di agenzia relative agli immobili, ai sensi dell’art. 7 – quater comma 1 lettera a, si considerano effettuate in Italia se l’Immobile è situato nel territorio dello Stato.

 Si analizzeranno, alla luce delle nuove disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, le varie operazioni di intermediazione.

 

toto_truffa_62_3

 

 

 

 

 

 

1. Intermediazione resa da soggetto Italiano ad un committente soggetto passivo in Italia su una compravendita di merce italiana da consegnare in Italia o in un altro paese della Comunità Economica Europea:

 Essa, ai sensi dell’art. 7 ter si considera effettuata in Italia e, pertanto sarà da assoggettare ad imposta al 20%

 

2. Intermediazione resa da soggetto Italiano ad un committente soggetto passivo in Italia relativa a beni in importazione, in esportazione o in transito:

 Essa, ai sensi dell’art. 7 ter si considera effettuata in Italia e, pertanto rientra nel campo di applicazione dell’imposta. Essa è da fatturare senza addebito dell’imposta in quanto operazione non imponibili ai sensi dell’art. 9 – 1° comma – n .7 del Decreto IVA.

  

3. Intermediazione resa da soggetto Italiano ad un committente soggetto passivo in Italia su una compravendita di merce comunitaria da consegnare in Italia o in un altro paese della Comunità:

 Essa, ai sensi dell’art. 7 ter si considera effettuata in Italia e, pertanto sarà da assoggettare ad imposta al 20%

  

4. Intermediazione resa da soggetto Italiano ad un committente soggetto passivo in Italia su una compravendita di merce comunitaria da consegnare in un paese extracomunitario:

 Essa, ai sensi dell’art. 7 ter si considera effettuata in Italia e, pertanto rientra nel campo di applicazione dell’imposta. Essa è da fatturare senza addebito dell’imposta in quanto operazione non imponibili ai sensi dell’art. 9 – 1° comma – n .7 del Decreto IVA.

  

5. Intermediazione resa da soggetto Italiano ad un committente soggetto passivo in Italia su una compravendita di merce non comunitaria da consegnare in qualsiasi parte del mondo:

 Tali operazioni, in virtù delle modifiche apportate alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto dal D.Lgs. n. 18 del 11/02/2010 sono da considerare non imponibili ex art. 9 – primo comma – n. 7.

  

6. Intermediazione resa da soggetto Italiano ad un committente soggetto passivo residente in un altro paese membro della Comunità su una compravendita di merce da consegnare in qualsiasi parte del mondo:

 L’operazione sarà da considerare fuori del campo d’applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 ter del decreto Iva, in quanto il committente è un soggetto passivo non residente in Italia.

Essa sarà da fatturare senza addebito dell’imposta in quanto operazione fuori campo di applicazione dell’imposta ex art. 7 ter e dovrà essere presentato il modello Intrastat servizi.

 

 7. Intermediazione resa da soggetto Italiano ad un committente soggetto passivo residente paese extracomunitario su una compravendita di merce da consegnare in qualsiasi parte del mondo:

L’operazione sarà da considerare fuori del campo d’applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 ter del decreto Iva, in quanto il committente è un soggetto passivo non residente in Italia.

 

8. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in un altro paese della Comunità ad un committente soggetto passivo residente in Italia su una compravendita di merce italiana o comunitaria da consegnare in Italia o in altro paese della Comunità:

L’operazione rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura con l’esposizione dell’Iva al 20% e procedere alla presentazione del modello intrastat (anche se sulle modalità di compilazione e presentazione si attende conferma ministeriale).

 

9. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in un altro paese della Comunità ad un committente soggetto passivo residente in Italia su una compravendita di merce italiana o comunitaria da consegnare in un paese Extra UE:

L’operazione rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura senza esposizione dell’imposta in quanto operazione non imponibile ai sensi dell’art. 9 – 1° comma – n. 7 del Decreto IVA e procedere alla presentazione del modello intrastat (anche se sulle modalità di compilazione e presentazione si attende conferma ministeriale).

 

10. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in paese extracomunitario ad un committente soggetto passivo residente in Italia su una compravendita di merce italiana da consegnare in Italia o in altro paese della Comunità:

L’operazione rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura con l’esposizione dell’Iva al 20%.

 

11. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in un paese extracomunitario ad un committente soggetto passivo residente in Italia su una compravendita di merce italiana o comunitaria da consegnare in un paese Extra UE:

L’operazione rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura senza esposizione dell’imposta in quanto operazione non imponibile ai sensi dell’art. 9 – 1° comma – n. 7 del Decreto IVA.

 

12. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in un altro paese della Comunità ad un committente soggetto passivo residente in Italia su una compravendita di merce extracomunitaria da consegnare in Italia:

L’operazione rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura senza esposizione dell’imposta in quanto operazione non imponibile ai sensi dell’art. 9 – 1° comma – n. 7 del Decreto IVA e procedere alla presentazione del modello intrastat (anche se sulle modalità di compilazione e presentazione si attende conferma ministeriale).

 

13. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in un altro paese della Comunità ad un committente soggetto passivo residente in Italia su una compravendita di merce extracomunitaria da consegnare in un altro paese della Comunità o all’estero:

Tali operazioni, in virtù delle modifiche apportate alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto dal D.Lgs. n. 18 del 11/02/2010 sono da considerare non imponibili ex art. 9 – primo comma – n. 7.

Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura senza esposizione dell’imposta in quanto operazione non imponibile ai sensi dell’art. 9 – 1° comma – n. 7 del Decreto IVA e procedere alla presentazione del modello intrastat (anche se sulle modalità di compilazione e presentazione si attende conferma ministeriale).

 

14. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in un paese extracomunitario ad un committente soggetto passivo residente in Italia su una compravendita di merce extracomunitaria da consegnare in un altro paese della Comunità o in un paese extracomunitario:

Tali operazioni, in virtù delle modifiche apportate alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto dal D.Lgs. n. 18 del 11/02/2010 sono da considerare non imponibili ex art. 9 – primo comma – n. 7.

 

15. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in un paese extracomunitario ad un committente soggetto passivo residente in Italia su una compravendita di merce extracomunitaria da consegnare in Italia:

L’operazione rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto, emettere autofattura senza esposizione dell’imposta in quanto operazione non imponibile ai sensi dell’art. 9 – 1° comma – n. 7 del Decreto IVA.

 

16. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in un altro paese della Comunità ad un committente soggetto passivo in Italia su una compravendita di merce comunitaria da consegnare in Italia o in un altro paese della Comunità:

L’operazione rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura con l’esposizione dell’Iva al 20% e procedere alla presentazione del modello intrastat (anche se sulle modalità di compilazione e presentazione si attende conferma ministeriale).

 

17. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in un altro paese della Comunità ad un committente soggetto passivo in Italia su una compravendita di merce comunitaria da consegnare paese fuori della Comunità:

L’operazione rientra nel campo d’applicazione dell’imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura senza esposizione dell’imposta in quanto operazione non imponibile ai sensi dell’art. 9 – 1° comma – n. 7 del Decreto IVA e procedere alla presentazione del modello intrastat (anche se sulle modalità di compilazione e presentazione si attende conferma ministeriale).

gianni gargano

vincenzo guastella

francesco pagnozzi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *