I trasporti venduti a soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato

La legge comunitaria 2008 (n.88/2009) ha delegato il Governo a recepire, tra le altre, la direttiva 2008/8/Ce che ha modificato la direttiva di base in materia di Imposta sul Valore aggiunto – n. 2006/112/CE – per quanto riguarda il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi.

Qui di seguito si faranno alcune osservazioni, utili per gli operatori interessati quali gli spedizionieri doganali, gli agenti marittimi, i vettori ed, in generale, tutti gli operatori della logistica che prestano (vendono), servizi di trasporto a soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

REGOLA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI TRASPORTO RESI A COMMITTENTI SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO

In questa sede si vuole dire dei trasporti resi a soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato (soggetti esteri).

Per soggetti passivi si intendono coloro che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, a prescindere dal luogo in cui essi siano stabiliti (Italia, UE, Extra UE).

Per soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo domiciliato in un Paese diverso dall’Italia.

Per le società si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale.

Altresì non si considerano stabiliti nel territorio dello Stato i soggetti stranieri identificati direttamente in Italia o che ivi abbiano nominato un rappresentante fiscale.

Ad esempio una società americana che abbia nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia è sempre da considerarsi soggetto estero.

Pertanto, i trasporti resi a soggetti passivi non stabiliti in Italia non rientrano nel campo d’applicazione dell’imposta in virtù della nuova regola generale, di cui all’articolo 7 ter del decreto IVA, del quale si riporta qui di seguito uno stralcio:

Articolo 7 ter (territorialità – Prestazioni di servizi)

1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

……………….

Pertanto tutti i trasporti (nazionali, intracomunitari e extracomunitari), se venduti a soggetti passivi stabiliti fuori del territorio dello Stato sono da considerare fuori dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 7 ter del Decreto IVA.

Tali prestazioni, pertanto, non concorrono alla determinazione del plafond.

1)    TRASPORTI DI MERCI RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITA’

Essi dovranno:

  • essere fatturati dal trasportatore italiano senza addebito dell’imposta, con l’indicazione in fattura: “operazione fuori del campo di applicazione ai sensi dell’art. 7 ter del decreto Iva”;

E’ consigliabile che il trasportatore nazionale, acquisisca la prova che il soggetto non residente svolga nel suo paese attività di impresa arte o professione. Per le prestazioni rese a persone fisiche è altresì necessario che sia fornita la prova che la prestazione sia inerente all’attività svolta.

Sulle modalità di acquisizione delle suddette prove si è ancora in attesa di chiarimenti ministeriali.

2)    TRASPORTI DI MERCI RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA’

Anche i trasporti venduti a soggetti passivi stabiliti nella Comunità sono da considerarsi fuori del campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 7 ter del Decreto IVA.

I documenti emessi da compagnie italiane dovranno essere fatturati secondo le seguenti modalità:

–          fuori campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 7 ter.

Benché tali operazioni sono da considerare fuori del campo di applicazione dell’imposta, dovrà comunque essere emessa regolare fattura con l’indicazione del numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del soggetto committente.

In questo caso, secondo le nuove normative sull’INTRASTAT dovrà essere compilato e presentato l’elenco riepilogativo dei servizi resi.

Sulle modalità di compilazione e presentazione di tali elenchi, però, si è ancora in attesa che vengano emanate le relative disposizioni.

gianni gargano

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