Il Reverse Charge (inversione contabile)
Si è detto nei precedenti articoli della necessità per il committente italiano di autofatturare i trasporti qualora il trasportatore sia estero extracomunitaio, ovvero integrare con l’imposta la fattura emessa dal trasportatore estero comunitario.
Appare, pertanto, opportuno fare un breve cenno al funzionamento del Reverse charge (inversione contabile), di cui all’articolo 17 del decreto Iva..
In particolare il committente italiano, al ricevimento della fattura emessa dal cedente estero senza addebito d’imposta, deve provvedere:
– ad integrarla con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta;
– ad annotare la fattura così integrata sul registro delle fatture emesse (art. 23 D.P.R. 633/72), entro il mese di ricevimento e sul registro delle fatture di acquisto (art. 25 D.P.R. 633/72), entro il secondo anno successivo a quello di emissione della fattura.
In contabiltà generale, in caso di trasporto acquistato per 20.000 euro, si faranno se seguebti scritture:
1) registrazione dell’acquisto del trasporto:
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Diversi a Debiti v/Fornitore 24.000,00
Costi per servizi 20.000,00
Iva ns. credito 4.000,00
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2) registrazione corrispondente alla registrrazione dell’autofattura (o fattura integrata) sul Registro delle fatture di vendita
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Cliente Autofattura a Diversi 24.000,00
a Ricavi Autofattura 20.000,00
a Iva ns. debito 4.000,00
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3) storno dei conti transitori in contabilità
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Diversi a Cliente Autofattura 24.000,00
Ricavi Autofattura 20.000,00
Debiti v/Fornitore 4.000,00
Gianni Gargano
Vincenzo Guastella
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