Anche in dogana si può conciliare

La conciliazione giudiziale è una forma di composizione della lite in sede processuale.

Essa presuppone la formale contestazione della pretesa erariale e l’instaurazione del processo tributario mediante la proposizione del ricorso nelle forme di rito.

Originariamente la Centrale Agenzia delle Dogane, con circolare n. 26/D del 04/04/2002, non aveva ritenuta pacifica la riferibilità di quest’istituto alle vertenze aventi ad oggetto risorse proprie della Comunità Europea (dazi della tariffa doganale comune, dazi compensatori, dazi antidumping, dazi CECA, dazi ed altri diritti fissati dall’Unione Europea nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Urugay Round della politica agricola comune), ritenendo, invece, possibile conciliare le vertenze aventi ad oggetto l’IVA all’importazione.

Essa, tuttavia, si era riservata di esprimersi definitivamente, anche sulla possibilità di conciliare i dazi, dopo aver sentito il parere dei competenti servizi della Commissione Europea.

In seguito la riserva è stata sciolta con la nota n. 1287/IV/04 dell’8/06/2004, dell’Agenzia delle Dogane – Area Affari Giuridici e Contenzioso, che riferisce sulla decisione della Commissione Europea che ha aperto anche ai dazi l’istituto della conciliazione.

Si riporta, qui di seguito uno stralcio della nota citata:

“Secondo l’Esecutivo Comunitario, la procedura conciliativa può essere concretamente applicata, sia prima che dopo l’inizio della procedura giudiziaria, alle cause aventi ad oggetto le risorse dell’Unione Europea, elencate all’art. 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione del Consiglio n. 2000/597/CE, Euratom del 29 settembre 2000, venendosi la stessa a configurare come una ulteriore occasione offerta alle parti per esaminare congiuntamente la sussistenza o meno di un debito.”

 

Nel caso di conciliazione giudiziale gli uffici dell’Agenzia che ne ravvisino l’opportunità potranno pervenire ad uno schema di accordo conciliativo con la controparte, (art. 48 comma 3 del D.Lgs. n. 546/92) o formulare proposte conciliative (art. 48, comma 5 del D.Lgs. n. 546/1992).

La conciliazione può avvenire “in udienza”, ovvero “fuori udienza” e, comunque, non oltre la prima udienza di trattazione.

La conciliazione, c.d. “in udienza”, può avere luogo mediante uno dei seguenti atti procedurali:

la presentazione di una proposta di conciliazione, ad opera di una delle parti, unitamente all’istanza di pubblica udienza, depositata nella segreteria della Commissione provinciale.

 

l’invito formulato dalla Commissione tributaria adita alle parti a raggiungere un accordo conciliativo;

 

Essa si formalizza mediante la redazione di un apposito verbale nel quale devono essere analiticamente indicate le somme dovute a titolo d’imposta, di sanzioni e d’interessi.

 

2. La conciliazione, c.d. “fuori udienza”, si instaura mediante il deposito, da parte dell’Ufficio – prima della fissazione della data di trattazione – di una proposta preconcordata con il contribuente.

Il pagamento di quanto convenuto in sede conciliativa, può avvenire in un’unica soluzione, ovvero in più rate, previa prestazione di idonea garanzia.

L’accordo conciliativo si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del verbale, dell’intero importo dovuto, ovvero della prima rata.

 

gianni gargano

francesco pagnozzi

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