Se vuoi navigare per diletto paga l’IVA

Lo scopo è quello di tradurre in chiaro le novità riguardanti l’art. 1 da comma 708 a 712 della Legge n. 178 del 30/12/2020 (Legge di bilancio 2021).

Le novità riguardano le imbarcazioni da diporto e le navi adibite alla navigazione in alto mare oggetto di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE.

Le imbarcazioni da diporto, cioè, oggetto dei contratti indicati, non pagano più l’IVA? Come è per le navi adibite alla navigazione in alto mare?

Il quesito sorge, non soltanto al sottoscritto, in virtù del testo dell’Oggetto della Risoluzione n. 54 del 06/08/2021 emessa dall’Agenzia delle Entrate che recita:

“Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli artt. 7-sexies e 8 bis del DPR 26/10/1972 n. 633, in attuazione delle disposizioni di ci all’art. 1, commi da 708 a 712 della Legge n. 178 del 30/12/2020 – Primi chiarimenti”

Invece, l’art. 7 sexies non ha nulla a che fare con la non imponibilità e l’art. 8 bis continua chiaramente ad escluderla per le imbarcazioni da diporto.

Premesso che l’art. 7 ter del DPR 633/72 introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 11/02/2010, n. 18, che fa riferimento alle prestazioni di servizi generalmente intese, ha sancito, al primo comma:

“Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

  1. ………..;
  2. Quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato….

E, cioè, in sintesi, che le prestazioni di servizi, in genere, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA (cioè l’IVA si intende dovuta) se rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato a prescindere dal luogo di effettuazione dell’operazione stessa.

A questo principio generale deroga il successivo art. 7 sexies, che, al primo comma, recita:

“In deroga a quanto stabilito dall’art. 7 ter, comma 1, lett. b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi (l’IVA, cioè resta dovuta):

……….

e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato, o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità …………,

e, per quanto attiene specificatamente le imbarcazioni da diporto, la successiva lettera ebis) indica in quali circostanze le imbarcazioni da diporto, oggetto di locazione finanziaria, noleggio e simili, possono essere acquistate e essere utilizzate nel territorio dello Stato

e bis) le prestazioni di servizi di cui alla precedente lett. e) relative alle imbarcazioni da diporto sempre che l’imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e sempre che la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità.

(Cioè questo vuol dire che l’imbarcazione può essere locata da un soggetto passivo italiano ad un soggetto privato italiano e deve essere utilizzata nel territorio della Comunità).

Le medesime prestazioni, se l’imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.

(Lo straniero che noleggia l’imbarcazione ad un soggetto anch’egli stabilito nello stesso Stato del noleggiante, si considera locata in Italia, se ivi utilizzata, e sconta l’IVA a mezzo di un rappresentante fiscale)

………

^^^^^^

L’art. 7 sexies dunque, detta soltanto le condizioni in base alla quale le imbarcazioni da diporto possono circolare nel territorio della Comunità, senza per nulla modificare i criteri di applicazione dell’IVA, restando esclusa ogni ipotesi di non imponibilità.

L’art. 8 bis, pure richiamato e modificato dal comma 708 della Legge di bilancio, per quanto concerne le prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, ribadisce l’esclusione delle imbarcazioni da diporto da ogni non imponibilità (cfr. art. 8 bis, 1° comma), lasciandola, invece, soltanto per le navi adibite alla navigazione in alto mare ed alla condizione che siano presentate apposite dichiarazioni redatte in conformità dei modelli approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Giovanni Gargano

Vincenzo Guastella

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