Le imbarcazioni da diporto, però, pagano l’iva

L’intenzione è quella di dare un’informazione il più completa possibile in ordine al Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 151377/21 del 15 giugno u.s. che ha commentato e dato attuazione alle previsioni contenute nell’art. 1 commi da 708 a 712 della Legge n. 178 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio 2021).

La stessa Agenzia ha successivamente, in data 06/08/2021 emesso la risoluzione n. 54 avente ad oggetto:

“Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli artt. 7-sexies e 8 bis del DPR 26/10/1972 n. 633, in attuazione delle disposizioni di ci all’art. 1, commi da 708 a 712 della Legge n. 178 del 30/12/2020 – Primi chiarimenti”

Dunque, da quanto sin qui, si evince che la Legge di bilancio in commento ha integrato sia l’art. 8 bis del Decreto Iva sia, con riferimento al regime della responsabilità di entrambe le parti contraenti, il D.Lgs. 471/97.

In premessa si riportano, qui di seguito, i riferimenti legislativi e le note ministeriali relativi alle nuove dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione:

Articolo 1 Comma 708 Legge n. 178 del 30/12/2020

708. All’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai fini dell’applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale e’ superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facolta’ di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall’importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare».

Articolo 1 Comma 709 Legge n. 178 del 30/12/2020

709. All’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d’imposta in mancanza della dichiarazione di cui all’articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche’ al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

3-ter. E’ punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all’altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare relativa all’anno solare precedente, ai sensi dell’articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633»;

b) dopo il comma 4-bis e’ inserito il seguente:

«4-ter. E’ punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all’articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all’articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

Articolo 1 Comma 710 Legge n. 178 del 30/12/2020

710. La dichiarazione resa dall’utilizzatore, in relazione all’effettivo utilizzo nel territorio dell’Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ed e’ trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto dell’imbarcazione, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell’Unione europea e integrano, entro il primo mese dell’anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell’utilizzatore la differenza tra l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base all’effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell’Unione europea e l’imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all’utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo del presente comma senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo e’ responsabile dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all’effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell’Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.

Articolo 1 Comma 711 Legge n. 178 del 30/12/2020

711. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 710 del presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 708 a 710 del presente articolo. Entro centoventi giorni dall’adozione del provvedimento di cui al primo periodo del presente comma, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.

Articolo 1 Comma 712 Legge n. 178 del 30/12/2020

712. Le disposizioni di cui ai commi 708, 709 e 710 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all’adozione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 711.

Provvedimento direttoriale prot. n. 151377/2021

Approvazione del modello per le dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 708 a 712, della legge n. 178 del 30dicembre 2020

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione del modello e delle istruzioni

1.1 Sono approvati e allegati al presente provvedimento il modello, con le relative istruzioni, per la dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e per la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità ai sensi, rispettivamente, degli artt. 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26  ottobre 1972, n. 633.

1.2 Il modello è composto da: 

a) il frontespizio, che contiene:

• l’informativa sul trattamento dei dati personali;

• il codice fiscale del dichiarante;

• il codice fiscale o i dati anagrafici dell’eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione;

• il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare, in caso di integrazione di una dichiarazione già inviata;

• l’impegno alla trasmissione telematica.

b) il quadro A, relativo alla dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto, ai sensi dell’art. 7-sexies, comma 1, lett. e-bis), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,  che contiene le seguenti informazioni:

• il codice fiscale del prestatore del servizio;

• i dati identificativi dell’imbarcazione;

• i dati del contratto avente ad oggetto i servizi di locazione;

• l’attestazione della percentuale di utilizzo dell’imbarcazione nel territorio UE che può essere preventiva, indicando l’anno di riferimento, oppure consuntiva, nel qual caso deve essere indicato il numero di protocollo della relativa dichiarazione preventiva se presentata.

c) il quadro B, relativo alla dichiarazione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che contiene le seguenti informazioni.

Nella sezione I:

• i dati che identificano la nave;

• la dichiarazione di intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, indicando l’anno di riferimento;

• l’attestazione dell’effettuazione di un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento del totale nell’anno solare precedente o in quello in corso al momento della dichiarazione; in caso di periodi inferiori all’anno, le date di inizio e fine del periodo stesso;

• l’attestazione del possesso dei documenti richiesti ai fini della dimostrazione della sussistenza della condizione di navigazione in alto mare.

Nella sezione II, il codice fiscale della parte contraente (cedente/prestatore) con riferimento alla singola nave a cui l’operazione si riferisce.

2. Modalità di presentazione della dichiarazione

2.1 La dichiarazione è presentata esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle entrate.

2.2 La dichiarazione può essere presentata direttamente dal dichiarante o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (di seguito anche intermediario). La trasmissione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “dichiarazionenautica, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.

2.3 A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione.

2.4 I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata, nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

3. Reperibilità del modello

3.1 Il modello è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it.

4 . Riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione da parte del dichiarante e da parte del cedente/prestatore

4.1 Gli estremi del protocollo telematico di ricezione e i dati della dichiarazione sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta di cui al punto 2.3, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate sia al soggetto dichiarante che, per la parte dei dati ad esso riferiti, al soggetto indicato in dichiarazione come parte contraente (cedente/prestatore).

5. Modalità di predisposizione delle fatture emesse in base alla dichiarazione

5.1 Gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione sono riportati nella fattura emessa dal cedente/prestatore riferita all’operazione di cui agli articoli 7-sexies ovvero 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per la compilazione della fattura elettronica di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 2015, n. 127, il dato di cui al  periodo precedente è riportato nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, valorizzando il campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la voce “NAUTICA” e il campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> con il numero del protocollo di ricezione della dichiarazione trasmessa a sistema e consultabile nella propria area riservata come specificato al precedente punto 4.1.

6. Decorrenza

6.1 La dichiarazione di cui al presente provvedimento può essere trasmessa telematicamente, con le modalità di cui al precedente paragrafo 2, a partire dal 15 luglio 2021.

6.2 Le operazioni per le quali sono applicabili le disposizioni di cui ai commi da 708 a 710 della legge n. 178 del 2020 sulla base della dichiarazione presentata sono quelle per le quali la data della fattura decorre dal sessantesimo giorno successivo all’adozione del presente provvedimento.

7. Trattamento dei dati

7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 1 lett. e) del Regolamento 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – è individuata nell’articolo 1, commi da 708 a 712, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha previsto, per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o per gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto ai sensi dell’art. 7-sexies, comma 1, lett. e-bis), D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, l’obbligo di presentare telematicamente all’Agenzia delle entrate una dichiarazione che attesti la condizione di navigazione in alto mare o la percentuale di utilizzo dell’imbarcazione nel territorio dell’UE. Il comma 711 del citato articolo 1 affida ad Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, le modalità di effettuazione della dichiarazione, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.

7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. L’Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

I dati oggetto di trattamento, indicati all’articolo 1 del presente Provvedimento, sono:

 i dati anagrafici del soggetto dichiarante o del suo rappresentante;

 i dati relativi alle imbarcazioni e i loro utilizzi;

 i dati anagrafici relativi alla parte contraente.

I dati trattati e memorizzati da Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione delle dichiarazioni e per le verifiche successive sulla effettiva non imponibilità delle operazioni.

7.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art.5 par.1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679), Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.

7.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art.5, par.1, lett.f del Regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della dichiarazione venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici di Agenzia delle entrate dall’interessato o da un suo intermediario.

7.5 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed è parte integrante della dichiarazione per usufruire della non imponibilità delle operazioni di cui agli articoli 8-bis e 7-sexies del D.P.R. 633/1972.

8. Correzioni ed evoluzioni del modello

8.1 Manutenzioni correttive ed evolutive del modello e delle relative istruzioni saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data preventiva comunicazione.

MOTIVAZIONI

L’art. 1, commi da 708 a 712, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto l’obbligo per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e per gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto ai sensi dell’art. 7-sexies, comma 1, lett. e-bis), del citato decreto, di presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla stessa norma.

Con il presente provvedimento, emanato in attuazione del comma 711, art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n.178, sono definite le modalità di presentazione della dichiarazione, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto articolo 1.

RIFERIMENTI NORMATIVI

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

˗ Statuto dell’Agenzia delle entrate, (art. 5, comma 1; art. 6)

˗ Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento:

˗ Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633

˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

˗ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo

10 agosto 2018, n. 101

˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio

2013

7

˗ Decreto legislativo 15 agosto 2015, n. 127

˗ Regolamento (UE) 2016/679

˗ Legge 30 dicembre 2020, n.178

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma

361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 15 giugno 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

Risoluzione n. 54 del 06/08/2021

Col Provvedimento direttoriale prot. n. 151377/2021 del 15 giugno u.s., rubricato “Approvazione del modello per le dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (d’ora in avanti Provvedimento), è stata data attuazione alle previsioni contenute nell’articolo 1, commi da 708 a 712, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 che, con riferimento alle prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 7-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (d’ora in avanti d.P.R. 633 del 1972) e in relazione all’acquisto di navi destinate alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi a queste ultime riferibili ai sensi dell’articolo 8-bis del d.P.R. 633 del 1972, ha introdotto alcune rilevanti novità sia nel citato d.P.R. 633 del 1972 sia nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 con riferimento al regime della responsabilità di entrambe le parti contraenti.

Secondo quanto disposto espressamente dalla legge, le novità introdotte si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’adozione del provvedimento direttoriale contemplato dal comma 711 del citato articolo 1 della legge 178 del 2020 (ossia, alla luce della data di pubblicazione del Provvedimento, dal 14 agosto 2021).

Col Provvedimento è stato approvato, in particolare, il modello di dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e per la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, da presentarsi, ad opera del committente delle prestazioni di cui all’articolo 7-sexies del D.P.R. 633 del 1972 o del soggetto che intenda avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta.

Detta dichiarazione deve essere presentata – a seconda dei casi – direttamente dal committente, dall’armatore, dal proprietario dell’imbarcazione, dal comandante o dal soggetto che abbia la responsabilità gestionale effettiva della nave (cfr. Risoluzione 6/E del 16 gennaio 2018) o, per conto di questi, da un intermediario delegato (ossia di un soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni).

Si ricorda che, ai sensi del Provvedimento, la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della dichiarazione, è rilasciata una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione (copia della suddetta ricevuta, nei casi di presentazione della dichiarazione tramite intermediario, dovrà essere da quest’ultimo fornita al soggetto obbligato insieme a copia della dichiarazione inviata).

Gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione devono essere riportati nella fattura emessa dal cedente/prestatore riferita all’operazione oggetto di dichiarazione.

Gli estremi del protocollo telematico di ricezione e i dati della dichiarazione sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta telematica, sia al soggetto dichiarante sia, per la parte dei dati ad esso riferiti, al cedente/prestatore indicato nella dichiarazione stessa nella rispettiva area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.

L’attuale impianto del Provvedimento, al fine di semplificare l’adempimento, consente al dichiarante di presentare un’unica dichiarazione

  • anche relativa a più navi (Sezione 1 – Dati della nave), indicando il codice del Paese di iscrizione, il numero di iscrizione (per i paesi esteri si fa riferimento all’ official number di registrazione nel Registro di bandiera) o, in alternativa, il Numero IMO (International Maritime Organization) con il nome della nave;
  • indicando nella Sezione II i dati identificativi dei fornitori ricollegati alla specifica nave (da indicare una sola volta anche se il fornitore è il medesimo per più operazioni).

Ciò premesso, sono state rappresentate alcune fattispecie operative collegate alla gestione del sopra descritto adempimento dichiarativo che rendono opportuni specifici accorgimenti, con particolare riferimento alla compilazione del Quadro B, denominato “Attestazione della condizione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità”.

Con la presente Risoluzione, in termini generali, si forniscono i primi chiarimenti destinati a consentire una più agevole effettuazione dell’adempimento dichiarativo con riferimento alle casistiche segnalate dagli operatori.

1) Presentazione della dichiarazione telematica da parte dei soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati nel territorio dello Stato.

Al fine di ridurre i tempi di presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta, anche in considerazione dell’imminente entrata in vigore delle novità, questi ultimi, ferma restando la possibilità di effettuare l’adempimento nei modi previsti dal Provvedimento, previo rilascio del codice fiscale direttamente o attraverso un intermediario delegato di cui all’articolo 3, comma 3, del d. P.R. n. 322 del 1998, possono trasmettere la comunicazione inviando copia scansionata del modello di dichiarazione, sottoscritto con firma autografa, insieme a copia di un documento di identità in corso di validità, al Centro Operativo di Pescara (COP) all’indirizzo cop.pescara@agenziaentrate.it specificando obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio DICHIARAZIONE “NAUTICA” ALTERNATIVA AL PROVVEDIMENTO 15 GIUGNO 2021.

Si ricorda che il modello da stampare, compilare e firmare è sempre reperibile al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-istruzioni-dichiarazioni-imbarcazioni e dello stesso, a breve, verrà messa a disposizione anche una versione in lingua inglese.

Il COP comunicherà – allo stesso indirizzo email da cui è pervenuta la dichiarazione – il numero di protocollo di ricezione di quest’ultima. Conseguentemente, una copia della suddetta documentazione (dichiarazione sottoscritta e documento) deve essere inviata, a cura del dichiarante, anche al cedente/prestatore, specificando il numero di protocollo di ricezione comunicato dal COP.

Il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione dovrà essere riportato nella fattura in luogo del protocollo della dichiarazione telematica.

Si ricorda, come sopra precisato, che la predetta modalità di trasmissione della dichiarazione è ammessa esclusivamente per i soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati nel territorio dello Stato italiano.

2) Presentazione della dichiarazione telematica nei casi di cd. fornitori indiretti

Specifiche richieste sono state altresì formulate in ordine alla presentazione della dichiarazione nei casi in cui il regime di non imponibilità possa essere invocato non solo dai fornitori cd. diretti ma anche con riferimento a prestazioni di servizi e/o cessioni di beni non effettuate direttamente nei confronti del dichiarante (cfr., ad esempio, le prestazioni di servizio di cui all’articolo 8-bis, prima comma, lettera e) o i casi di operazioni di bunkeraggio navale di cui alla Risoluzione n. 1/E del 2017) (fornitori cd. indiretti).

Al riguardo, si ricorda che il dichiarante (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente, stabilito o identificato in Italia) deve presentare la dichiarazione indicando i dati dei soli fornitori cd. diretti nella Sezione II del Quadro B ed a questi ultimi la dichiarazione è resa disponibile secondo quanto previsto dal Provvedimento.

Il fornitore, ricevuta la copia della dichiarazione, dovrà a sua volta trasmettere quest’ultima – con indicazione del relativo protocollo rilasciato dall’Agenzia dell’entrate – ai propri cedenti o prestatori che abbiano titolo ad applicare il regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972.

Si ricorda che ciascun fornitore, diretto o indiretto, è tenuto ad indicare il protocollo della dichiarazione rilasciato dall’Agenzia delle entrate nelle fatture emesse.

3) Presentazione della dichiarazione attestante l’utilizzo del mezzo di trasporto per la navigazione in alto mare nell’ipotesi di navi in costruzione

Con riferimento all’esecuzione dell’adempimento dichiarativo per le imbarcazioni in corso di costruzione, tenuto conto che la verifica a consuntivo della sussistenza della condizione della navigazione in alto mare non può essere effettuata, come richiesto dalla norma, entro la fine dell’anno solare in cui è stata inoltrata la dichiarazione stessa, si rappresenta quanto segue.

I committenti/dichiaranti presentano la dichiarazione secondo le regole individuate nel Provvedimento indicando – per identificare che la nave è in costruzione – nella casella 2 (numero di iscrizione della nave) il seguente codice convenzionale 9999999, lasciando vuota la casella 1 (Paese di iscrizione) e compilando la casella 3 (nome della nave) con un numero progressivo (1, 2, 3…) quando la dichiarazione si riferisce a più imbarcazioni in costruzione dello stesso dichiarante, ferma restando la necessità di barrare le caselle 7 e 10.

Al riguardo, si fa presente che la condizione dell’effettivo uso della nave per la navigazione in alto mare, secondo le previsioni del citato articolo 8-bis del d.P.R. 633 del 1972, deve essere accertata alla fine dell’anno solare di primo utilizzo (varo o messa in servizio) della nave.

Risoluzione n. 2/E del 12/01/2017

Regime di non imponibilità per le navi adibite alla navigazione in alto mare ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633 del 1972

Sono stati ricevuti diversi quesiti riguardanti la corretta interpretazione della nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare” ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 8-bis, lettera a) del D.P.R. n. 633 del 1972. Tale disposizione recepisce l’articolo 148, lettere a), c) e d) della Direttiva 112/2006/CE, che stabilisce l’esenzione di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi relative alle “navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciale, industriale e della pesca“.

Al riguardo, tenuto conto della pertinente giurisprudenza della Corte di Giustizia, si osserva quanto segue.

Per beneficiare del regime di non imponibilità, la condizione per cui la nave deve essere “adibita alla navigazione in alto mare” si riferisce alle navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera (CGUE, Elmeka, cause riunite C-181/04 e C-183/04).

Ai fini IVA, per “alto mare” deve intendersi quella parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dal diritto internazionale del mare (articolo 3 della Convenzione sui diritti del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con legge n. 689, 2 dicembre 1994).

Per garantire che il regime di non imponibilità di cui al citato articolo 8-bis sia applicato nei soli casi in cui è previsto, ovvero, relativamente alle navi che effettuano concretamente e in misura prevalente navigazione in alto mare, gli Stati membri non possono basarsi esclusivamente su criteri oggettivi quali la lunghezza o la stazza delle navi (CGUE, Commissione/Francia, C-197/12).

Per questa ragione, si ritiene che una nave possa considerarsi “adibita alla navigazione in alto mare” se, con riferimento all’anno precedente, ha effettuato in misura superiore al 70 per cento viaggi in alto mare (ovvero, oltre le 12 miglia marine). Tale condizione deve essere verificata per ciascun periodo d’imposta sulla base di documentazione ufficiale.

Con riferimento agli acquisti relativi a una nave in fase di costruzione – ovvero, di una nave che non ha effettuato alcun viaggio in mare – il regime di non imponibilità può applicarsi in via anticipata sulla base di una dichiarazione dell’armatore dalla quale risulti che, una volta ultimata, la nave sarà adibita alla navigazione in alto mare. Tuttavia, relativamente a tali acquisti, la condizione dell’effettiva navigazione della nave in alto mare oltre il 70 per cento dei viaggi deve essere verificata entro l’anno successivo al varo della nave in mare, salvo variazioni dell’imposta ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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La Legge di Bilancio 2021 ha definito due importanti principi dei quali il primo riguarda la circostanza nella quale una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare, il secondo, in tema di IVA, in quali circostanze si rientri nel regime di non imponibilità.

Essa introduce un obbligo a carico dei soggetti che si vogliano avvalere del regime di non imponibilità di cui all’art. 8 bis del DPR 633/72, che consiste nel redigere l’apposita dichiarazione di navigazione in alto mare. Il tutto come specificamente indicato nei riferimenti normativi sopra indicati.

Valga tuttavia sottolineare che la dichiarazione non necessariamente deve essere presentata per ogni singolo viaggio, ma può anche riguardare più operazioni tra le stesse parti.

Resta che la previsione della indicata nuova dichiarazione protegge incisivamente gli interessi erariali per quanto attiene l’applicazione dell’art. 8 bis del DPR 633/72.

Giovanni Gargano

Vincenzo Guastella

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