l’accertamento di un maggior valore in sede di revisione non sempre è giustificabile
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Come è noto l’Agenzia delle Dogane sia in sede di primo accertamento, sia in sede di revisione dell’accertamento, procede alla verifica della congruità del valore dichiarato all’importazione.
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Già in sede di primo accertamento la dogana deve valutare la congruità del valore dichiarato e ricorrere lle modalità di controllo più adeguate previste dal sistema AIDA, mediante il corretto bilanciamento delle diverse tipologie di controllo da scegliere per l’accertamento del valore. E cioè, tra nessun controllo, o controllo ammesso ( CA ), controllo documentale ( CD ), visita merce ( VM ), controllo scanner ( CS ). In ogni caso l’importazione avrà esito regolare e la merce svincolata quando il sistema avrà confermato la congruità del valore dichiarato
Come si sa il sistema AIDA prevede un costante monitoraggio e approfondimento di tutte le fonti informative a disposizione delle Strutture ( centrali e territoriali ) dell’Agenzia delle Dogane, tra le quali, l’indicatore oggettivo della voce doganale della merce ( ove trattandosi di prodotti tessili, ad esempio, l’attenzione dell’amministrazione è sempre stata presente ) e quello soggettivo che attiene più propriamente l’importatore o altri indicatori tra i quali, ad es., l’aver sdoganato in una dogana ubicata in un luogo diverso da quello della sua residenza
La revisione del primo accertamento dovrà porsi in essere, necessariamente, interrogando il sistema AIDA nella stessa modalità dell’interrogazione effettuata all’importazione.
Sarà quindi difficoltoso giustificare l’accertamento di un maggior valore tranne che non si tratti di merce diversa da quella presa in considerazione dalla dogana in sede di primo accertamento.
Né il trascorrere del tempo , dal giorno dell’importazione a quello della revisione, può ritenersi giustificativo del maggior valore accertato. in tempi di crisi economica e di fenomeni deflattivi
gianni gargano
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