il trasferimento da un deposito all’altro

10553527_4391280516995_8066138303556398964_nCi viene chiesto da più parti la procedura da seguire per il trasferimento della merce da un deposito doganale ad un altro.

Il deposito doganale è un regime speciale economico.

E’ tale, tra gli altri, anche il transito che comprende sia quello interno che quello esterno.

IL deposito doganale è speciale in quanto riduce i costi generali di circolazione della merce ed è destinato a custodire merce estera senza alcuna riscossione di dazi o qualunque altra fiscalità.

E’ disciplinato, all’articolo 240 del CDU.

Diversa è l’ipotesi, della quale pure si dirà, ove il deposito doganale venga adibito anche a deposito Iva ai sensi dell’art. 50 bis del DL 331/93 e successive modificazioni e integrazioni

In particolare:

  • Nel caso di deposito iva si tratta di merce in regime di immissione in libera pratica il cui trasferimento ad altro deposito Iva è disciplinato dalla lettera h) del 4° comma dell’articolo 50 bis in commento, necessita soltanto una bolla d’accompagnamento che consentirà al primo ed al secondo depositario di scaricare, ovvero, caricare la merce nei rispettivi registri di “carico e scarico”,
  • Diverso è il caso di trasferimento da un deposito doganale ad altro. Infatti quivi si è in presenza di merce estera. Allora le possibilità di trasferimento della merce (codice 71) dal primo al secondo deposito potrà avvenire in uno dei due seguenti modi:
  • Con emissione di T1
  • Con emissione di bolletta di introduzione nel deposito di destinazione.

In entrambi i casi la prima bolletta di introduzione in deposito risulterà appurata e, ancora, sia il primo che il secondo depositario potranno, rispettivamente scaricare e caricare i rispettivi registri di “carico e scarico”

Gianni gargano

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