prescrizione e decadenza dei diritti doganali

images (6)prescrizione e decadenza – la legge comunitaria 2018 è in vigore e ha esteso i termini a sette anni

 

 

CODICE CIVILE

Titolo V Capo 1° della prescrizione

Art 2934 ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge

Essa:

  • Decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
  • Non può essere rilevata d’ufficio nemmeno dal giudice. Va eccepita.
  • Può essere sospesa (ipotesi art 2941)
  • Può essere interrotta (ipotesi art. 2943. Per tutte: la notificazione dell’atto con il quale si inizia il giudizio)

 

Art. 2943. (Interruzione da parte del titolare). La prescrizione e’ interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. E’ pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L’interruzione si verifica anche se il giudice adito e’ incompetente. ((La prescrizione e’ inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri)).

 

Titolo V Capo 2° della decadenza

Art. 2964 Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.

 

Art. 2966. (Cause che impediscono la decadenza). La decadenza non e’ impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza puo’ essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.

 

La decadenza non può essere rilevata d’Ufficio.

Decorre dalla notifica dell’atto.

Al di la della necessità che un dato diritto debba essere esercita a pena di decadenza, condizione, quest’ultima, che deve essere indicata nella norma, vediamo che si tratta di due fenomeni apparentemente simili, ma notevolmente diversi.

Il tempo nella decadenza si guarda come “distanza” e, cioè, per l’interesse di un sollecito esercizio del potere, l’atto deve essere esercito entro un certo tempo, a non troppa distanza dal fatto che ne è fondamento. Ad esempio l’atto deve essere impugnato mediante proposizione del ricorso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla sua notifica.

Nella prescrizione il termine si guarda come “durata”. L’inerzia protratta nel tempo corrisponde ad un fatto estintivo del diritto. Valga ad esempio il diritto dell’Amministrazione al recupero dei diritti.

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA

ANTE

1 MAGGIO 2016

 

 

Regolamento (CEE) N. 2913/92 del Consiglio

del 12 ottobre 1992

che istituisce un codice doganale comunitario

 

Articolo 221

 

….

  1. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Detto termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato un ricorso a norma dell’articolo 243 e per la durata del relativo procedimento.
  2. Qualora l’obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3.

 

 

Articolo 201

 

  1. L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.

….

 

 

D.P.R. del 23/01/1973 n. 43

Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

 

Articolo 84

Prescrizione dei diritti doganali.

 

L’azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di tre anni (termine così ridotto dall’articolo 29, comma 1, della Legge 29 dicembre 1990, n. 428).

Il termine decorre:

  1. a) dalla data della bolletta per i diritti in essa liquidati e non riscossi in tutto o in parte, per qualsiasi causa, o dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe;
  2. b) dalla data del termine fissato nella bolletta di cauzione di cui all’art. 141 per la presentazione delle merci alla dogana di destinazione, quando si tratta di diritti doganali dovuti in conseguenza della spedizione delle merci ad altra dogana od in transito;
  3. c) dalla data di chiusura dei conti di magazzino delle singole partite per i diritti dovuti in conseguenza del movimento delle merci depositate nei magazzini doganali e nei magazzini di temporanea custodia;
  4. d) dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili, in ogni altro caso. Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili. Se il mancato pagamento dipende da erroneo od inesatto accertamento della qualita’, della quantita’, del valore o della origine della merce, si applicano le disposizioni dell’articolo 74.

 

 

 

 

 

La Corte di Cassazione in varie pronunce (cfr. sentenze Corte di Cassazione nn. 19193/06, 19195/06, 19197/06, 21227/06, 20733/06, 22014/06, 9773 del 23/04/2010; 24674/2015) ha stabilito che, in tema di tributi doganali, il decorso del termine triennale di prescrizione dell’azione di recupero dei dazi all’importazione, il cui mancato pagamento totale o parziale abbia causa da un reato, è prorogato sino ai tre anni successivi alla data d’irrevocabilità della decisione penale (a prescindere dall’esito di condanna o assoluzione), in base all’art. 84, comma 3, del d.P.R. n. 43 del 1973, come modificato dall’art. 29, comma 1, della legge n. 428 del 1990, a condizione che, nel triennio decorrente dall’insorgenza dell’obbligazione doganalel’Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una “notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d’imposta.

 

 

Ordinanza Corte di Cassazione n. 616 depositata il 12.01.2018

 

La relazione redatta dall’Olaf configura un documento che integra la notizia criminis la cui formulazione e trasmissione all’Autorità giudiziaria o ad ufficiali di polizia giudiziaria, come i funzionari doganali, è idonea a determinare i raddoppio dei termini di accertamento degli illeciti doganali

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA

IN VIGORE DAL

1 MAGGIO 2016

 

 

 

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 9 ottobre 2013 che istituisce il

Codice Doganale dell’Unione

 

Articolo 103

Prescrizione dell’obbligazione doganale

  1. Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale.
  2. Quando l’obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 é esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale.
  3. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospesi qualora:
  4. a) sia presentato un ricorso a norma dell’articolo 44; tale sospensione si applica a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento; o
  5. b) le autorità doganali comunichino al debitore, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6, le motivazioni in base alle quali intendono notificare l’obbligazione doganale; tale sospensione si applica a decorrere dalla data di tale comunicazione fino allo scadere del periodo in cui il debitore ha la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

…..

 

Articolo 22

Decisioni adottate su richiesta

….

  1. Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l’abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente.

 

 

Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

protocollo n. 51424/D/2017 dell’8.06.2017

 

…. contesti relativi ad obbligazioni sorte prima dell’entrata in applicazione del nuovo Codice doganale dell’Unione (1° maggio 2016), ai quali deve quindi continuare ad applicarsi la disciplina recata dal CDC, prendendo a riferimento non più il momento dell’“accertamento” dell’obbligazione (come indicato con la citata Circolare 8/D), bensì quello dell’“insorgenza” della stessa.

 

 

 

Previsione Legge Comunitaria

 

In attuazione della delega contenuta nel citato articolo 103 del CDU il Senato nella seduta del 16 aprile 2019 ha approvato il disegno di Legge Europea 2018, entrato così definitivamente nelle leggi dello Stato Italiano e che prevede le seguenti modifiche all’art. 84, D.P.R. n. 43/1973:

– (al comma 1) che i termini per la notifica dell’obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell’Unione europea;

– (al comma 2) che, qualora l’obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell’obbligazione doganale è di sette anni;

– (al comma 3) che la nuova disciplina si applica alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016, che corrisponde alla data di applicazione del Codice doganale dell’Unione.

 

 

 

Le conseguenze sui termini per la notifica degli atti di contestazione, ovvero di irrogazione, delle sanzioni

 

Le modifiche che saranno apportate all’articolo 84 del TULD avranno rilievo anche per ciò che riguarda i termini per la notifica dei collegati atti di contestazione, ovvero di irrogazione,  della sanzione, per i quali è previsto, dall’articolo 20 del D.Lgs. 472/97 un termine di decadenza collegato a quello previsto per l’accertamento del tributo, che, nel caso di fatti penalmente rilevanti, come detto, sarà modificato alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo Codice Doganale dell’Unione

 

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E’ successo che l’Amministrazione si riferisca ancora al Reg. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/04/2008 (Codice Doganale aggiornato), in tema di prescrizione dei diritti doganali.

Senonché quel codice non è mai entrato in vigore.

In particolare l’art. 68 del Reg. 450/2008 stabiliva che il termine ordinario di prescrizione triennale viene portato a dieci anni.

Senonché: i) l’art. 68 non è ricompreso nell’art. 188 dello stesso Reg. 450/2008 – “Applicazione” – ove sono elencati gli articoli del Regolamento comunque applicabili a partire dal 24/06/2008; ii) non sono state mai emanate le disposizioni di applicazione che sarebbero entrate in vigore il 24/06/2009 (art. 188, par. 2); iii) in ogni caso (art. 188, par. 2, secondo periodo) il Regolamento 450/2008 sarebbe entrato in vigore il 01/11/2013.

Pertanto, considerato che:

  • le disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 450/2008 non sono mai state emanate;
  • ai sensi dell’articolo 188, par. 2[1], l’articolo 68 del citato Regolamento 450/2008 sarebbe dovuto entrare in vigore il 1.11.2013;
  • ai sensi del combinato disposto degli articoli 286 e 288 del CDU il Regolamento n. 450/2008 è stato abrogato a far data dal 30.10.2013;

l’articolo 68 non è mai entrato in vigore.

Sono rimaste, quindi, in vigore le norme del CDC del 1992, sostituite, poi, dal Codice dell’Unione n. 952/2013 che ha provveduto all’abrogazione del Reg. 450/2008.

Quindi:

  • fino al 30/04/2016 vigevano le norme di cui al CDC che all’art. 221 prevedeva la prescrizione ordinaria di tre anni a meno che il fatto non fosse configurabile come reato. In tale ultima ipotesi il termine veniva prorogato fino a che il giudizio penale non avesse avuto un esito definitivo.

 

DECADENZA SANZIONE

 

L’articolo 20 del decreto legislativo 472/1997 recita testualmente:

«L’atto di contestazione di cui all’articolo 16 ovvero l’atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi.».

Per quanto attiene i diritti doganali le norme di riferimento sono:

– l’art. 11, 5° comma del D.Lgs. 374/90, che consente la revisione dell’accertamento nel termine di decadenza di tre anni;

– l’art. 103 del nuovo Codice Doganale Unionale (Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.10.2013), secondo cui:

“1. Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale.

  1. Quando l’obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 é esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale.
  2. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospesi qualora:
  3. a) sia presentato un ricorso a norma dell’articolo 44; tale sospensione si applica a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento; o
  4. b) le autorità doganali comunichino al debitore, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6, le motivazioni in base alle quali intendono notificare l’obbligazione doganale; tale sospensione si applica a decorrere dalla data di tale comunicazione fino allo scadere del periodo in cui il debitore ha la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.
  5. Quando l’obbligazione doganale è ripristinata a norma dell’articolo 116, paragrafo 7, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerati sospesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio a norma dell’articolo 121, fino alla data in cui sia stata adottata una decisione in merito al rimborso o allo sgravio.”

Ne consegue che le sanzioni amministrative relative ai tributi doganali devono essere contestate entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di accettazione delle dichiarazioni doganali.

 

Dovrà essere, quindi, il legislatore nazionale, visto l’esplicito rinvio della citata disposizione Unionale, a stabilire il termine entro il quale la Dogana potrà procedere al recupero dei diritti doganali nelle ipotesi in cui il loro mancato pagamento sia stato causato da un fatto avente rilevanza penale.

Nelle more dell’adozione dei provvedimenti legislativi volti a modificare l’articolo 84 del TULD, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare 8/D del 19.04.2016 aveva ritenuto applicabile, nelle ipotesi di obbligazione doganale sorta a seguito di un atto penalmente rilevante, il termine minimo previsto dall’articolo 103, 2° paragrafo, del CDU, cioè cinque anni.

Successivamente, sempre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nota prot. 51424 dell’8.06.2017, a correzione di quanto aveva affermato nella citata circolare n. 8/D, ha definitivamente dettato le seguenti indicazioni per la gestione intertemporale dei contesti:

  • per le obbligazioni sorte prima dell’entrata in vigore del CDU (1 maggio 2016) si applicherà la disciplina recata dal previgente CDC, prendendo a riferimento non il più il momento dell’accertamento dell’obbligazione (come indicato nella circolare 8/D del 19.04.2016), bensì quello dell’“insorgenza” della stessa;
  • per le obbligazioni sorte dopo l’entrata in vigore del CDU (1 maggio 2016) si applicherà la disciplina di cui all’articolo 103 del CDU.

 

Infine, lo Stato italiano, modificando l’art. 84 del TULD, ha fissato in sette anni il termine di prescrizione in presenza di fatto perseguibile penalmente (cfr. art. 84 del TULD – in vigore dal 26/05/2019 – così come modificato dall’art. 12 della Legge 03/05/2019 n. 37).

gianni gargano

 

 

 

 

 

[1] Così come modificato dal Regolamento (UE) n. 582/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.06.2013

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