Il latte in polvere

1507606

IMPORTAZIONE E TRANSITO DI LATTE CRUDO E PRODOTTI A BASE DI LATTE HC

(tratto dal sito http://www.salute.gov.it)

L’importazione di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano è completamente armonizzata  ed è disciplinata  dal Regolamento (UE) N. 605 /2010 ( come da ultimo  modificato),  che abroga la Decisione 2004/438/CE .

DEFINIZIONI ( da Regolamento (CE) N. 853/2004)

«Latte crudo»: il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di animali di allevamento che non è stato riscaldato a più di 40 °C e non è stato sottoposto ad alcun trattamento avente un effetto equivalente

«Prodotti lattiero-caseari»: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di latte crudo o dall’ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati.

Quelle categorie merceologiche precedentemente considerate in modo separato quali il latte trattato termicamente, alla luce delle definizioni sopra riportate  vengono ora classificate quali “ prodotti a base di latte”.

Dalla definizione di “latte crudo”, è facile evincere che il latte può essere prodotto da altri mammiferi, diversi da vacche, pecore, capre o bufale.

IMPORTAZIONE

1)  É consentita solo da Paesi Terzi compresi nell’elenco allegato I del Regolamento (UE) N. 605 /2010 (come da ultimo modificato) , tenendo conto che:

  • per i Paesi compresi nella colonna A di tale allegato, è consentita l’importazione di latte crudo e prodotti a base di latte; il latte crudo deve essere destinato ad ulteriore trasformazione prima del consumo umano;
  • per i Paesi di cui alla colonna B, è consentita l’importazione di prodotti a base di latte di vacche, pecore,capre o bufale sottoposti ad un trattamento di pastorizzazione;
  • per i Paesi di cui alla colonna C, possono essere importati solo prodotti a base di latte di vacche, pecore,capre o bufale o, nei casi espressamente autorizzati nell’allegato I di camelidi della specie Camelus dromedarius sottoposti a
    • processo di sterilizzazione
    • trattamento UHT
    • trattamento HTST per due volte con pH pari o superiore a 7 o trattamento equivalente alla pastorizzazione applicato immediatamente dopo il trattamento termico
    • trattamento HTST con pH < a 7
    • trattamento HTST associato ad altro trattamento fisico.

L’importazione dai  Paesi di cui alla colonna C di prodotti a base di latte di specie diverse da quelle precedentemente elencate, è consentita se i prodotti hanno subito un processo di sterilizzazione o un trattamento UHT.

Nb Il Regolamento UE N. 300/2013 aggiunge dall’elenco la voce Emirato del Dubai degli Emirati Arabi Uniti dal 17.04.2013  solo per prodotti a base di latte di Camelus dromedarius.

2) Il Paese terzo deve avere presentato un piano residui approvato ( Decisione 2011/163/UE, come modificata)

3) La partita deve provenire da uno stabilimento autorizzato incluso nelle liste reperibili sul sito: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_it.htm ;

  • bisogna tener conto delle misure restrittive derivanti da procedure di rafforzamento dei controlli, da misure di salvaguardia o da condizioni particolari d’importazione stabilite dalla norma comunitaria ( ALLEGATO D) .

5) I certificati sanitari stabiliti  dal Regolamento (UE) N. 605/2010 compilati conformemente alle indicazioni di cui alla parte 1 dell’allegato 2  sono:

« Milk – RM» : certificato sanitario relativo al latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell’allegato e destinato all’ulteriore trasformazione nell’Unione europea prima di essere destinato al consumo umano.

«Milk-RMP»: certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell’allegato I e destinati all’importazione nell’Unione europea.

«Milk-HTB»: certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre o bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna B dell’allegato I e destinati all’importazione nell’Unione europea.

«Milk-HTC»: certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna C dell’allegato I e destinati all’importazione nell’Unione europea.

TRANSITO

Il transito immediato o dopo magazzinaggio nella UE è autorizzato se le partite:

  • provengono da Paese Terzo autorizzato
  • hanno subito i trattamenti termici previsti e soddisfano quindi le specifiche condizioni di polizia sanitaria
  • sono accompagnate da un certificato per il transito conforme a quello stabilito nel

Regolamento (UE) N. 605 /2010  come modificato

Deroghe sono fissate per le partite in transito provenienti o destinate alla Russia o che transitino attraverso la

Croazia  dalla Bosnia Erzegovina, ma non riguardano PIF italiani.

TRATTAMENTI SPECIFICI

Qualora nel Paese terzo d’origine si sia verificato un caso di afta nei 12 mesi precedenti la data del certificato sanitario  o che in tale periodo abbiano  eseguito la vaccinazione contro l’afta,  è possibile autorizzare  l’ingresso delle partite solo se sono state sottoposte ai trattamenti previsti per le importazioni da Paesi elencati in colonna C.

IL LATTE IN POLVERE DESTINATO AI BAMBINI FINO A TRE ANNI

(tratto dal sito http://www.salute.gov.it)

Per i prodotti destinati a gruppi specifici della popolazione, come in questo caso i soggetti nella prima infanzia, il Regolamento (UE) 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio rappresenta la norma di base e non può essere modificato con un atto delegato della Commissione UE.

Nel testo ci sono le definizioni di formula per lattanti (art. 2.2.c) e di formula di proseguimento (art. 2.2.d):

“formula per lattanti”: un prodotto alimentare destinato all’alimentazione dei lattanti nei primi mesi di vita, in grado di soddisfare da solo le esigenze nutrizionali dei lattanti fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare “formula di proseguimento”: un prodotto alimentare destinato all’alimentazione dei lattanti nel momento in cui viene introdotta un’adeguata alimentazione complementare e che costituisce il principale elemento liquido nell’ambito di un’alimentazione progressivamente diversificata di tali lattanti.

Nel caso in cui non sia possibile l’allattamento materno, le “formule per lattanti” sono gli unici prodotti che su consiglio del pediatra, possono essere utilizzati come sostituti, fermo restando la superiorità della pratica dell’allattamento al seno come modalità di alimentazione che deve essere evidenziata anche attraverso la loro etichetta con una apposita avvertenza.

Le “formule di proseguimento”, invece, non sono concepite come fonte nutritiva esclusiva ma in assenza di latte materno, per l’uso nel lattante dai sei mesi di vita come componente lattea di una dieta diversificata con l’avvio del divezzamento.

Per l’immissione in commercio delle formule per lattanti occorre seguire la procedura di notifica secondo l’articolo 11 del DM 9 aprile 2009, n. 82.

In riferimento alle disposizioni volte alla tutela dell’allattamento al seno, si richiamano le “Prescrizioni aggiuntive per le formule per lattanti e le formule di proseguimento” dell’articolo 10 del regolamento FSG (Food for Specific Group). Secondo tale articolo, fermo restando che devono essere concepite in modo da non scoraggiare l’allattamento al seno, l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità sia delle formule per lattanti che delle formule di proseguimento non devono contenere illustrazioni di lattanti né altre illustrazioni o diciture che inducano a idealizzarne l’uso.

Il Regolamento FSG è già stato integrato con il Regolamento (UE) 2016/127 che vi ha trasferito le disposizioni della direttiva 2006/141/CE aggiornate alla luce del parere dell’EFSA – EFSA Journal 2014; 12(7);3760.

Il Regolamento (UE) 2016/127 comunque sarà applicabile a partire dal 22 febbraio 2020, ad eccezione delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici alle quali sarà applicabile a partire dal 22 febbraio 2021.

Pertanto, fino a tali scadenze, resta applicabile la normativa attualmente vigente.

Si riportano, qui di seguito, gli articoli del DM di maggiore interesse.

In particolare quelli che contengono le disposizioni in tema di: etichettatura, pubblicità, modalità di commercializzazione ed esportazione.

Articolo 9

Etichettatura

  1. La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento e’ rispettivamente:

«Alimento per lattanti» e «Alimento di proseguimento».

((2. La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento fabbricati interamente con proteine di latte vaccino o caprino e’ rispettivamente: “Latte per lattanti” e “Latte di proseguimento”))

  1. Oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, l’etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento deve recare le seguenti indicazioni obbligatorie:
  2. a) per gli alimenti per lattanti la dicitura che il prodotto e’ idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita, nel caso in cui essi non sono allattati al seno;
  3. b) per gli alimenti di proseguimento la dicitura:

1) che il prodotto e’ idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore ai sei mesi, che deve essere incluso in un’alimentazione diversificata e che non deve essere utilizzato in alcun modo come sostituto del latte materno nei primi sei mesi di vita;

2) che evidenzi che la decisione di avviare l’alimentazione complementare sia presa unicamente su parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell’alimentazione, della farmacia, della maternità o dell’infanzia, in base agli specifici bisogni di crescita e sviluppo del lattante;

  1. c) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento l’indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal, nonché del tenore di proteine, carboidrati e grassi (ivi inclusi fosfolipidi, acidi grassi essenziali e, se presenti, acidi grassi a lunga catena) espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
  2. d) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento l’indicazione del contenuto medio di ciascuno dei minerali e delle vitamine elencati rispettivamente negli allegati I e II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina, espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
  3. e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, istruzioni riguardanti la corretta preparazione, conservazione e smaltimento del prodotto e un’avvertenza sui pericoli per la salute derivanti dalla preparazione e conservazione inadeguate.
  4. Nel caso degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento in polvere vanno riportate in etichetta le norme e le precauzioni da seguire ai fini di una corretta pratica igienica per la ricostituzione nella forma pronta per l’uso, in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, può fornire ulteriori specifiche indicazioni sulle norme e le precauzioni da seguire e da indicare in etichetta per detti prodotti.
  5. Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento può essere indicata la quantità media di sostanze nutritive elencate nell’allegato III, qualora detta dichiarazione non sia già prevista dal comma 3, lettera d), espressa in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo.
  6. Per gli alimenti di proseguimento, oltre alle informazioni numeriche, possono essere riportate informazioni concernenti le vitamine e i minerali di cui all’allegato VII, espresse in percentuale dei valori di riferimento ivi citati, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo.
  7. Le etichette degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento devono essere tali da fornire informazioni necessarie all’uso appropriato dei prodotti e non scoraggiare l’allattamento al seno.
  8. E’ vietato l’utilizzo di termini come «umanizzato», «maternizzato» o «adattato» o espressioni analoghe.
  9. L’etichettatura degli alimenti per lattanti deve riportare,

sotto il titolo «avvertenza importante» o espressioni equivalenti, le seguenti indicazioni obbligatorie:

  1. a) una dicitura relativa alla superiorità dell’allattamento al seno;
  2. b) la raccomandazione di utilizzare il prodotto esclusivamente previo parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell’alimentazione, della farmacia, della maternità o dell’infanzia;
  3. L’etichettatura degli alimenti per lattanti non deve riportare immagini di lattanti ne’ altre illustrazioni o diciture che inducano ad idealizzare l’uso del prodotto. Può però recare illustrazioni grafiche che facilitino l’identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione.
  4. L’etichettatura degli alimenti per lattanti può recare indicazioni nutrizionali e sulla salute solo nei casi citati nell’allegato IV e conformemente alle condizioni ivi stabilite.
  5. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono essere etichettati in modo da consentire al consumatore di distinguere chiaramente un prodotto dall’altro, così da evitare qualsiasi rischio di confusione tra gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.
  6. Le disposizioni di cui al comma 3 e ai commi da 7 a 11 si applicano anche:
  7. a) alla presentazione dei prodotti, in particolare alla forma, all’aspetto e all’imballaggio, al materiale utilizzato per l’imballaggio, alla disposizione e all’ambiente nel quale sono esposti;
  8. b) alla pubblicità.

Art. 10.

Pubblicità

  1. La pubblicità degli alimenti per lattanti e’ vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli

studi medici, nonché convegni, congressi, stand ed esposizioni.

  1. In deroga al comma 1, la pubblicità degli alimenti per lattanti e’ consentita solamente sulle pubblicazioni scientifiche specializzate in puericultura destinate a professionisti dell’ambito pediatrico e nutrizionale. Tale pubblicità deve essere limitata ad informazioni di carattere scientifico basate su documentate evidenze e non deve, in qualunque modo, sottintendere o avvalorare l’idea che l’allattamento artificiale sia superiore o equivalente all’allattamento al seno.
  2. La pubblicità di cui al comma 2 e’ sottoposta alle condizioni ed ai divieti previsti dall’articolo 9, commi 3, 6, 7, 8 , 9, 10, 11 e 12 lettera b).
  3. Resta ferma la possibilità di diffondere il materiale informativo di cui all’articolo 16 presso i professionisti di cui all’articolo medesimo.
  4. La pubblicità degli alimenti di proseguimento, al fine di evitare qualunque possibile interferenza negativa con l’allattamento al seno:
  5. a) evidenzia che l’uso del prodotto e’ indicato su consiglio del medico per lattanti di almeno sei mesi, ove non disponibile il latte materno;
  6. b) non induce a ritenere il prodotto equivalente al latte materno, ne’ scoraggia in qualunque modo l’allattamento al seno;
  7. c) riporta l’indicazione che il latte materno va offerto fino a quando e’ possibile, anche durante lo svezzamento e l’alimentazione diversificata;
  8. d) non contiene testi o immagini che abbiano relazione con la gravidanza o l’alimentazione o la cura del lattante sotto i sei mesi, ne’ immagini di lattanti che possono essere percepiti come soggetti di età inferiore ai sei mesi.

  Art. 11.

Modalità di commercializzazione

  1. L’operatore del settore alimentare che intende commercializzare un alimento per lattanti deve trasmettere al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un campione dell’etichetta utilizzata per il prodotto, con le modalità previste dall’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
  2. Gli alimenti per lattanti possono essere commercializzati solamente trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione dell’etichetta da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
  3. L’operatore del settore alimentare che ha immesso in commercio alimenti per lattanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, deve attivare, entro novanta giorni, la procedura di cui al comma 1.

Art. 18.

Esportazione

  1. I prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), destinati all’esportazione verso Paesi terzi devono essere conformi, fatta salva ogni diversa disciplina o disposizione particolare stabilita dal paese importatore, a quanto previsto:
  2. a) dall’articolo 9 del presente regolamento, oppure dalle norme del Codex Alimentarius «Codex STAN 72/1981» e «Codex STAN 156/1987», nella revisione 2007;
  3. b) dagli articoli 3, comma 1, lettera b), e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
  4. Le prescrizioni e i divieti di cui all’articolo 9, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, si applicano anche alla presentazione dei prodotti destinati all’esportazione verso Paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la forma, l’aspetto, l’imballaggio ed i materiali di confezionamento utilizzati.

Gianni Gargano

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