Le cessioni di containers – Aspetti doganali e IVA
I containers sono diventati il mezzo principale per il trasporto di merci in ambito internazionale, soprattutto per quelle che viaggiano via mare, per le semplificazioni che consentono, sia dal punto di vista logistico, che dal punto di vista doganale, rispetto al trasporto di merce sfusa. Essi, inoltre possono essere caricati su diversi mezzi di trasporto, consentendo un comodo trasferimento della merce dall’uno all’altro.
Considerata la loro ampia diffusione può essere utile analizzare le implicazioni dal punto di vista doganale e dal punto di vista IVA della loro cessione.
Innanzitutto occorre premettere che i container, alla luce di quanto disposto dal terzo paragrafo dell’articolo 38 del Reg. Ue n. 282/2011, non sono considerati mezzi di trasporto e che essi, se destinati ai traffici internazionali sono assoggettati automaticamente al regime di ammissione temporanea (articolo 214, commi 1 e 2 del TULD – DPR 23.01.1973, n. 43 ed articolo 210 del Regolamento Delegato 2015/2446 del 28.07.2015), alla condizione che vengano riesportati entro il termine stabilito dalla normativa (12 mesi, articolo 217, par. 1, lett. f), Reg. UE 2015/24476).
Dal punto di vista IVA, le cessioni di containers esistenti in Italia sono soggette ad IVA ai sensi dell’art. 7-bis, 1° comma, del DPR 26.10.1972, n. 633, trattandosi di beni vincolati al regime della temporanea importazione, a prescindere dalla circostanza che essi non sono scortati da alcun documento doganale e non siano soggetti a dichiarazione od a cauzione, così come chiarito nella Risoluzione n. 13/E del 18 febbraio 1998.
Nella citata risoluzione l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello sul regime IVA applicabile alla cessione di containers, nelle ipotesi che gli stessi siano “allo stato estero”, ovvero “appartenenti a paesi comunitari” acquistati da soggetti nazionali, comunitari o extracomunitari, così si esprime:
“Al riguardo la scrivente, nel mentre conferma la legittimità in ordine alle procedure segnalate per la compravendita dei containers appartenenti a Paesi comunitari, ritiene di non poter invece condividere, acquisito anche il parere del competente Dipartimento delle Dogane, le conclusioni cui l’Associazione è pervenuta in ordine alla mancata tassazione dei containers allo stato estero ceduti durante la loro permanenza sul territorio dello Stato.
Ed invero, laddove non fosse sufficiente, ai fini di determinare il regime doganale dei cennati beni, tener conto del titolo dell’art. 214 del T.U. doganale, può farsi utile riferimento alla disposizione contenuta nel primo comma di detto articolo, la quale, nel richiamare espressamente i precedenti articoli del Capo VI rubricato “Importazione ed esportazione temporanea”, stabilisce che taluni beni (tra cui anche i contenitori) sono ammessi, nell’ambito delle speciali agevolazioni per il traffico internazionale, ad un regime di temporanea.
La circostanza che i beni, durante la loro permanenza in Italia, non siano scortati da alcun documento doganale ne’ siano soggetti a dichiarazione o cauzione, è del tutto irrilevante e non li differenzia, sotto il profilo del regime applicabile, da quelli presenti temporaneamente in Italia in “perfezionamento attivo”.
Conseguentemente, le cessioni dei beni in questione rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi del secondo comma dell’art. 7 [ora 1° comma articolo 7 bis] del più volte richiamato D.P.R. n. 633 del 1972.
Attesa la particolarità della fattispecie esaminata, si ritiene che la base imponibile di tale operazione sarà costituita, ai sensi del successivo art. 13 dall’ammontare del corrispettivo della cessione. Ovviamente, dell’importo dell’IVA assolta sarà tenuto conto, all’atto della riscossione dei diritti doganali, nell’ipotesi di insorgenza dell’obbligazione doganale e tributaria.”
Corre l’obbligo di precisare che, in ogni caso, trattandosi di beni in temporanea importazione nel caso di cessione a soggetti identificati in altro stato membro dell’Unione Europea non si configura una “cessione intracomunitaria”, salvo che i beni, prima della cessione vengano immessi in libera pratica in Italia. Ciò in quanto, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate per la realizzazione di operazioni intracomunitarie (sia acquisti che cessioni) assume rilevanza, tra l’altro, la circostanza che oggetto della transazione sia un bene originario della Comunità o ivi immesso in libera pratica (cfr. Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 127 del 07.09.1998).
Pertanto nell’ipotesi innanzi prospettata la cessione si considera “interna” e va assoggetta ad IVA.
In conclusione la disciplina IVA e la disciplina doganale in tema di containers sono differenti.
In particolare la disciplina doganale consente l’ammissione temporanea dei containers e, quindi, ne consente l’utilizzo nel territorio comunitario di tali beni, in esonero dai dazi all’esportazione, in esonero da autorizzazione, a condizione che vengano riesportati entro un determinato termine e che siano utilizzati per il traffico internazionale delle merci.
Nel caso in cui vengano meno le precedenti condizioni risulteranno dovuti i dazi (art. 79 CDU) e l’IVA.
Dello stesso tenore anche la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1567 del 28.01.2015, nella quale si legge:
“Come questa Corte ha più volte precisato, in tema di tributi doganali, tanto il TUD (articolo 214) che il codice doganale comunitario (articoli 137, 138 e 140 del regolamento CEE 2913/92 – ora articoli 250 e 251 CDU) e il relativo regolamento applicativo (articoli 725, 726, 727 e 731 del regolamento CEE 2454/93 – ora articolo 210 Reg. UE 2446/15) prevedono, relativamente ai containers – i quali, per loro connaturata funzione, sono destinati allo stivaggio di merci nel traffico internazionale, cioè al movimento di beni spediti da e per l’estero e da riesportare o reimportare tali e quali, un regime automatico (senza necessità di specifica autorizzazione, ove siano fornite le particolari indicazioni richieste dalle disposizioni in materia) di ammissione temporanea; regime che permette l’utilizzazione nel territorio doganale, in esonero dai dazi all’importazione, delle merci non comunitarie destinate alla riesportazione entro un determinato termine. Nell’arco temporale di non imponibilità previsto dalla legge, i containers possono essere ceduti a terzi senza perdere, per ciò solo, l’applicazione del suddetto regime agevolativo: a tal fine, tuttavia, gli atti di disposizione compiuti nel menzionato periodo di tolleranza (durante il quale sono effettuati speciali controlli da parte dell’autorità’ doganale, che deve essere informata delle operazioni, perché sia mantenuta l’agevolazione) sono da considerare esenti solo in quanto non abbiano l’effetto di modificare la suddetta naturale funzione di contenitori per il traffico internazionale delle merci, cui e’ condizionata l’agevolazione, e, pertanto, non siano immessi nel mercato interno alla stregua di qualunque altro bene mobile. Occorre, inoltre, che il cessionario assuma gli obblighi già imposti al cedente (articoli 184 del TUD e 90 del codice doganale comunitario). L’inosservanza di tali condizioni comporta, oltre all’insorgenza dell’obbligazione doganale, ai sensi dell’articolo 204 codice doganale comunitario (ora articolo 79 CDU), l’applicabilità’ dell’IVA, in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, citato articolo 7, comma 2, (Cass. n. 15817 del 2006; n. 18069 del 2008; n. 10179 e n. 10387 del 2009).”
Gianni Gargano
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