Il concetto di “fabbricante” nel settore dei fertilizzanti – Il D.Lgs. 75/2010

La disciplina di alcuni settori indica con il termine “fabbricante” o “produttore” non soltanto il soggetto che materialmente produce il prodotto, ma anche colui che è responsabile della commercializzazione dello stesso.

E’ il caso, ad esempio, del settore dei fertilizzanti nel quale, ai sensi dell’articolo 2, comma 907_10201332292906144_8338332285646103516_n2, lett. m, del D.Lgs. 75/2010, si intende per “fabbricante” la persona fisica o giuridica responsabile dell’immissione del fertilizzante sul mercato; in particolare, e’ considerato fabbricante il produttore, l’importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un fertilizzante; ……

Inoltre, ai sensi dell’allegato 8 al citato D.Lgs. 75/2010, sulle etichette dei prodotti fertilizzanti dovranno essere sempre riportati, come indicazioni obbligatorie: – il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché l’indirizzo del fabbricante avente sede all’interno della comunità europea. Pertanto nel caso un fertilizzante sia prodotto in un paese extra UE sull’etichetta non dovrà essere riportato l’indirizzo del soggetto che materialmente lo ha prodotto, ma quello del “fabbricante” iscritto nell’apposito registro istituito ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. in commento.

Gianni Gargano

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *