Le istruzioni per l’utilizzo del plafond all’estrazione della merce dal deposito IVA

191_1_12_1valterL’art. 4 comma 7 del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 22/2016, ha modificato, con decorrenza 1° aprile 2017, tra l’altro, il comma 6 dell’art. 50-bis del D.L. 331/93, il quale, nella sua nuova formulazione, consente, ovviamente nelle ipotesi in cui l’IVA deve essere materialmente versata (ipotesi di estrazione di beni introdotti ai sensi dell’art. 50 bis, co. 4, lett. c), che l’estrazione di beni da deposito Iva sia effettuata senza pagamento dell’imposta quando eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell’articolo 8 del D.P.R. n. 633/72 (plafond).

Sul punto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 35/E del 20.03.2017, considerato che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016 è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione d’intento, utilizzabile per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, fornisce alcuni chiarimenti operativi.

In particolare, l’esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 50-bis, comma 6, sesto periodo del D.L. 331/93, deve compilare una dichiarazione d’intento[1] per ogni singola estrazione indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito, indicando nella Sezione “Destinatario della dichiarazione” del modello: il codice fiscale, la partita iva e la denominazione del gestore del deposito Iva.

Nella Sezione “Dichiarazione” – campo 1 “una sola operazione per un importo fino a euro” dovrà essere indicato l’importo dell’imposta dovuta all’estrazione, calcolato come indicato nel primo periodo del comma 6 dell’art. 50-bis.

Prima di presentarla al gestore del deposito IVA l’esportatore abituale che procede all’estrazione senza pagamento dell’imposta dovrà trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate ed acquisire la relativa ricevuta telematica. Successivamente, la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, dovrà essere consegnata al gestore del deposito, che deve controllare l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate.

La risoluzione, infine, precisa che restano ferme le modalità procedurali previste dal penultimo periodo del comma 6 dell’art. 50-bis, del decreto legge n. 331 del 1993, per lo svincolo della garanzia prevista dal comma 4, lettera b) del medesimo articolo.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate rinvia alle istruzioni e precisazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con nota prot. n. 84920/RU del 7 settembre 2011 e nota prot. n.113881/RU del 5 ottobre 2011.

In particolare, al punto 2. della nota prot. n.113881/RU è stato precisato che il soggetto che procede all’estrazione deve produrre:

“1. copia dell’autofattura ovvero, in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria, copia della fattura, integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia del registro di cui agli articoli 23/24 e 25 del D.P.R. 633/1972 da cui risulti l’avvenuta registrazione delle suddette fatture;

  1. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, rilasciata ai sensi degli artt.19 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.”

Gianni Gargano

[1] Articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *