La circolazione dei veicoli con targa Extra UE

Negli ultimi tempi, sempre più spesso, si vedono circolare sulle nostre strade veicoli con targhe di paesi non appartenenti all’Unione Europea. Questi veicoli possono circolare nel territorio doganale della Comunità solo a determinate condizioni.

Le norme al riguardo sono contenute: i) nel Testo Unico delle Leggi Doganali – T.U.L.D. ; ii) nel Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28.07.2015 (in seguito Regolamento Delegato) e iii) nella Convezione di New York del 04/06/1954, approvata e resa esecutiva in Italia con la L. 1163/1957.

Sotto l’aspetto doganale, è opportuno teneri distinti i mezzi di trasporto stradali da quelli di trasporto ferroviari ovvero di trasporto marittimi e fluviali.

Ed ancora, ai sensi dell’art. 215, 4° par., del Regolamento Delegato, con riferimento ai mezzi di trasporto stradale, si deve distinguere fra i mezzi ad uso privato ed i mezzi ad uso commerciale, cioè utilizzati per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito.

A seconda dell’uso cui sono destinati i mezzi di trasporti muta la disciplina applicabile.

L’art. 212, paragrafo 3, del Regolamento Delegato, fissa un criterio generale valevole per tutte le tipologie di mezzi di trasporto con targa extra U.E. (stradale, ferroviario, adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e fluviali) garantendo la circolazione degli stessi nel territorio unionale (in regime di ammissione temporanea e, quindi, senza necessità che vengano immessi in libera pratica) con l’esenzione dal pagamento dei diritti di confine purché vengano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni, la prima di carattere oggettivo, la seconda di carattere soggettivo:

  1. (requisito oggettivo) anzitutto, il mezzo di trasporto deve essere stato immatricolato al di fuori del territorio doganale dell’Unione a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio ovvero, se non immatricolato, deve risultare di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
  2. (requisito soggettivo) successivamente, il mezzo di trasporto deve essere utilizzato da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione; tuttavia, se utilizzato per uso privato da una terza persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, la concessione dell’esenzione totale dal dazio all’importazione è subordinata alla condizione che tale persona sia debitamente autorizzata per iscritto dal titolare dell’autorizzazione.

L’ultima condizione, però, non è tassativa, in quanto anche una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione può beneficiare dell’ammissione temporanea del mezzo di trasporto stradale in franchigia dai dazi doganali, nelle seguenti ipotesi:

  • se il mezzo di trasporto è utilizzato in una situazione di emergenza (art. 214, 1° par., lett. c, del Regolamento di Esecuzione)[1];
  • se il mezzo di trasporto è utilizzato da un’impresa di locazione in vista della sua riesportazione (art. 214, 1° par., lett. d, del Regolamento di Esecuzione).

Oltre alle ipotesi suddette un soggetto stabilito nell’Unione può utilizzare un mezzo immatricolato fuori dall’Unione, ma solo se lo stesso venga utilizzato privatamente ed occasionalmente e su richiesta del titolare dell’immatricolazione che deve però trovarsi all’interno del territorio comunitario al momento dell’utilizzo.

Cioè il proprietario dell’auto può autorizzare un terzo (un conoscente, un proprio amico, un parente, ecc.) ad utilizzare il veicolo all’interno del territorio comunitario a condizione che: i) il veicolo sia utilizzato in conformità alle istruzioni scritte dettate dal proprietario; ii), che l’utilizzo sia a titolo meramente occasionale e iii) che il proprietario sia fisicamente presente all’interno del territorio comunitario, anche se non è richiesto che si trovi a bordo del veicolo, al momento dell’utilizzo.

Al fine di poter beneficiare dei vantaggi collegati all’ammissione temporanea in franchigia doganale l’utilizzatore del veicolo deve dimostrare, quindi, che il titolare dell’immatricolazione sia presente all’interno del territorio doganale comunitario, non essendo sufficiente la sola esibizione dell’autorizzazione. L’utilizzatore deve dimostrare, altresì, l’utilizzo occasionale del mezzo di trasporto (art. 215, par. 1, Regolamento Delegato).

Ancora un soggetto stabilito nell’Unione può utilizzare il mezzo se lo ha noleggiato con un contratto scritto e se l’uso, a titolo puramente privato ed occasionale, sia finalizzato al rientro presso il proprio luogo di residenza sito nel territorio comunitario ovvero per lasciare il territorio dell’Unione (art. 215, par. 1 e par.2, Regolamento Delegato).

Le nuove disposizioni in materia doganale in vigore dal primo maggio scorso hanno modificato la previsione del previgente articolo 561, par. 2, delle D.A.C. che consentiva l’utilizzo del mezzo di trasporto da parte di una persona fisica stabilita nel territorio doganale comunitario ed alle dipendenze del proprietario del mezzo di trasporto stesso, purché questi fosse stabilito al di fuori del territorio della U.E. ed a condizione che l’utilizzo privato fosse stato previsto dal contratto di lavoro in ossequio alle istruzioni emesse dal titolare dell’immatricolazione stessa (cfr. art. 561 § 2 D.A.C.).

Questa disposizione è stata trasfusa nell’articolo 215, par. 3, del Regolamento Delegato in base al quale le persone fisiche che sono stabilite nel territorio beneficiano di un’esenzione totale dai dazi all’importazione per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato a condizione che siano alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell’affittuario del mezzo di trasporto e che il datore di lavoro sia stabilito al di fuori di tale territorio doganale. Inoltre, l’uso privato del mezzo di trasporto è consentito per i tragitti fra il posto di lavoro e il luogo di residenza del dipendente o al fine di svolgere mansioni professionali proprie previste dal contratto di lavoro.

Ed ancora, per dimostrare la liceità del condotta posta in essere, il soggetto residente nell’Unione che utilizza, alle predette condizioni, un mezzo di trasporto immatricolato in un paese extra UE (ovvero, se non immatricolato, di proprietà di un soggetto non residente) deve esibire a richiesta delle autorità doganali il proprio contratto di lavoro.

Con l’art. 216 del Regolamento Delegato, infine, è stata introdotta una norma di chiusura con la quale sono stati inseriti ulteriori casi di esenzione totale dal dazio all’importazione: tale beneficio è concesso per i mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale dell’Unione all’interno ai fini della loro riesportazione a nome di una persona stabilita al di fuori di tale territorio ovvero di una persona fisica che ha la propria residenza abituale in tale territorio ed è sul punto di trasferire la propria residenza in un luogo al di fuori di detto territorio.

Ed ancora, al par. 2 dell’art. 216, è previsto come l’esenzione totale dai dazi all’importazione può essere concessa in casi eccezionali per mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale utilizzati per un periodo di tempo limitato da una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione

Infine, sono stati trasfusi nel nuovo Regolamento Delegato tutti i termini di durata del regime di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto che circolano all’interno del territorio dell’Unione con il beneficio dell’esenzione dei diritti di confine.

Tali termini sono:

  1. a) per i mezzi di trasporto ferroviario, per i container, le loro attrezzature e accessori, dodici mesi; b) per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale diversi dal trasporto ferroviario, per il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto; c) per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato, per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato, sei mesi; d) per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato, diciotto mesi.

Alla regola generale, fanno eccezione i mezzi di trasporto stradali ad uso privato utilizzati da: i) studenti non residenti, per tutta la durata del soggiorno per motivi di studio (cfr. art. 217, par. 1, lett. c punto i del Regolamento di Esecuzione); ii) da una persona incaricata di svolgere una particolare missione con durata determinata, per tutta la durata della missione (cfr. art. 217, par. 1, lett. c punto ii del Regolamento di Esecuzione).

In tutti i casi, qualora dovessero venire meno le condizioni supra riportate per l’ammissione temporanea nel territorio unionale con il beneficio dell’esenzione dei diritti di confine ovvero nel caso in cui siano trascorsi i termini massimi previsti dall’art. 217 del Regolamento Delegato, laddove non si proceda alla definitiva importazione (con il pagamento dei diritti dovuti), si configura ope legis la fattispecie di contrabbando in capo all’utilizzatore del veicolo.

Per contrabbando deve intendersi la condotta di chi, dolosamente, non sottopone (o tenta di non sottoporre) la merce introdotta nel territorio nazionale al sistema di controllo teso all’accertamento e alla riscossione dei diritti di confine.

Come noto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, a decorrere dallo scorso 6 febbraio, non costituiscono più reato tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, con la conseguenza che l’accertata violazione rimane assoggettata alla sola sanzione amministrativa. Le disposizioni contenute in tale decreto hanno determinato la depenalizzazione di diverse fattispecie contemplate nel D.P.R. 43/1973 (T.U.L.D.) tra cui le diverse ipotesi di contrabbando, già oggetto di un intervento di depenalizzazione in forza del D.Lgs. n. 507/1999, almeno per quella parte dei diritti di confine che non superava € 3.999,96.

Ne deriva che per effetto della depenalizzazione cieca operata ex art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 8/2016, le ipotesi di contrabbando di cui agli artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, costituiscono ormai in toto illecito amministrativo con applicazione di una sanzione pecuniaria che non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000,00 (cfr. art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 8/2016).

La disposizione di cui all’art. 295 del T.U.L.D. (originariamente contemplante le circostanze aggravanti del contrabbando) almeno per quanto afferisce ai precetti di cui al comma 2, non è stata intaccata dalla novella depenalizzatrice, continuando a permanere nell’alveo del diritto penale.

Per quel che ci interessa, la fattispecie di cui al primo comma, afferente il contrabbando commesso adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, ben può ritenersi depenalizzata, almeno per la parte fino al limite di € 49.993,03 di diritti doganali evasi.

Tutto ciò premesso, la maggior parte delle violazioni accertate nel novero delle attività di controllo sul territorio nazionale sono perseguibili ai sensi dell’art. 282 del T.U.L.D. (Contrabbando del movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali) e dell’art. 292 del T.U.L.D. (Sottrarre merce al pagamento dei diritti di confine in riferimento all’art. 216 – importazione e esportazione temporanea di veicoli in uso privato).

Allorquando venga contestata taluna delle violazioni di contrabbando, è di fondamentale importanza verificare la modalità con la quale l’Autorità Doganale è giunta a determinare il valore di mercato al momento della constatazione della violazione, in quanto solo sulla base di esso possono essere determinati i diritti di confine evasi (pari al dazio ed alla relativa I.V.A.) ed individuata la fattispecie sanzionatoria applicabile.

In tutti i casi, è bene ricordare come, sebbene depenalizzato alle condizioni previste, ai sensi dell’art. 310 del T.U.L.D., il contrabbando è sanzionato con la pena accessoria della confisca amministrativa del mezzo di trasporto che è servito o è stato destinato a commettere l’illecito de quo ovvero ne costituisce l’oggetto o il prodotto.

Per tale motivo, al momento della constatazione dell’illecito da parte degli agenti accertatori verrà disposto sempre il sequestro del mezzo di trasporto oggetto del contrabbando, in quanto tale ultima misura ablativa è preordinata all’applicazione della confisca che dovrà essere automaticamente disposta con la formalizzazione dell’invito a pagamento dei diritti di confine evasi in uno con l’atto di irrogazione delle sanzioni amministrativa.

Avverso le predette misure ablative (dapprima il sequestro e, poi, la confisca) è possibile promuovere impugnazione nelle diverse sedi competenti a seconda che venga contestato all’utilizzatore del mezzo di trasporto presuntivamente oggetto di contrabbando la commissione di un illecito amministrativo ovvero, nelle ipotesi residuali, di un illecito penale.

[1] Il termine massimo di cinque giorni previsto in tali casi dall’abrogato articolo 559, 1° paragrafo, lett. c), delle D.A.C., non è stato riprodotto nella citata disposizione novellata; pertanto, è plausibile ritenere come il soggetto stabilito nella Comunità, se ricorrono le condizioni di emergenza possa utilizzare un mezzo di trasporto immatricolato fuori del territorio doganale dell’Unione, anche per più di cinque giorni.

Gianni Gargano

Francesco Pagnozzi

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