La nota 70662 RU – considerazioni utili –

_125Non c’è verso!

A me quando una cosa non mi quadra non ci dormo la notte.

E così devo ritornare sulla nota n. 70662 RU del 7/7/2016 dell’Agenzia delle Dogane, per ragionarci ancora sopra.

D’altronde se ho letto il Codice, le Linee Guida e poi esce una nota ufficiale del Ministero delle Finanze è giusto che me la studi perché deve essere proprio quella nota che dovrà sciogliermi ogni dubbio (così che io possa dormire sogni sereni).

E così.

  1. Sulla prima parte della nota. Quella che si occupa delle esportazioni poste in essere da un soggetto terzo di merci dall’Unione Europea.

Si tratta di cessioni all’esportazione poste in essere da un soggetto terzo.

Esempio:

un cinese ha merce in Italia che vende ad un americano.

Egli dovrà emettere fattura intestata all’americano ma, in quanto non stabilito nella UE non potrà essere considerato esportatore (e ciò ai sensi dell’articolo 1, punto 19 del RD), ma soltanto speditore.

Egli, altresì, dovrà nominare in Italia un proprio rappresentante fiscale ai fini Iva perché pone in essere, in Italia, una cessione (vendita) all’esportazione all’americano (con consegna della merce in America) così come prevista all’articolo 8, 1° comma, lettera a) del decreto Iva (DPR n. 633/72).

Per poter spedire la merce in America, il cinese dovrà, altresì, nominare un proprio rappresentante doganale stabilito nell’Unione e che operi in rappresentanza indiretta.

La bolletta d’esportazione (il DAU) dovrà essere compilata indicando:

  • Al riquadro 2 il cinese quale “speditore”. A mio giudizio in questo riquadro va indicato anche il suo rappresentante fiscale ai fini Iva in Italia (non quello doganale, per carità);
  • Al riquadro 14, in qualità di dichiarante nonché esportatore, il rappresentante doganale indiretto residente nella UE e nominato dal cinese.

2.  Sulla seconda parte della nota “esportazioni con condizioni di resa ex works”

 

Si tratta delle cessioni poste in essere ai sensi dell’articolo 8, 1° comma, lettera b) del decreto Iva.

In pratica e per semplificare si tratta delle vendite poste in essere in Italia nei confronti di commercianti di Paesi Terzi che provvedono loro stessi a portarsi la merce nei loro Paesi.

Esempio:

un commerciante italiano vende una partita di borse da donna ad un commerciante russo che ritira la merce e se la porta in Russia con mezzi suoi.

Prima, quando il russo poteva essere considerato esportatore, l’operazione d’esportazione si faceva così:

  • Il commerciante italiano emetteva la fattura sul russo con l’indicazione di non imponibilità ai sensi dell’articolo 8, 1° comma lettera b) del decreto Iva e la cessione (vendita) concorreva alla formazione del suo plafond Iva;
  • La bolletta d’esportazione veniva intestata al russo che doveva portarsi la merce in Russia nei 90 giorni successivi,
  • Le disposizioni doganali e fiscali indicavano come acquisire la prova dell’avvenuta uscita della merce dalla UE e come si chiudeva il cerchio.

 

Oggi  si deve tener conto che nel caso in esame (esportazione di merce acquistata nell’UE con resa EXW e trasporto a cura o a nome dell’acquirente di un Paese Terzo) non sarà più possibile rilasciare la bolletta d’esportazione a nome del soggetto “terzo” che, in virtù dell’articolo 1, comma 19 del RD (Regolamento Delegato n. 2015/2446) non potrà essere considerato l’”esportatore”.

L’Amministrazione doganale, ha dato queste indicazioni

  1. Il russo dovrà nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nella UE per la presentazione della dichiarazione di esportazione;
  2. Nella casella 2 del DAU – come esportatore – sarà indicato il codice EORI del venditore (cedente) commerciante italiano in quanto titolare del contratto di vendita con il soggetto stabilito in un Paese terzo;
  3. Nella casella 14 il rappresentante doganale indiretto che, nominato dal russo, dovrà presentare la dichiarazione di esportazione

Questa procedura (mi pare di aver compreso, ma si gradiscono commenti e osservazioni su questo blog) è giustificata dalla circostanza che il commerciante italiano, in quanto titolare del contratto di vendita con il russo, era in possesso della la “facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione”

Mi sembra un eccesso. Una presunzione assoluta che non ammette prove contrarie.

E, forse, anche un po’ fuori della realtà.

Io ho avuto esperienza diretta di queste cessioni.

Per specifico incarico professionale, anche molto interessante.

Dunque un commerciante italiano che venda la merce ad un russo (tanto per riprendere l’esempio fatto) ex Work (con consegna presso il suo magazzino) non ha la facoltà divinatoria di decidere che le merci devono essere trasportate in Russia. Così sarà certamente! Ma non è una cosa che può decidere l’italiano.

E’ il russo che può decidere.

Tanto che se il russo non trasporta realmente la merce in Russia nei 90 giorni successivi alla consegna la vendita del commerciante italiano diverrà imponibile ai fini Iva e sarà dovuta l’imposta.

E allora perché non consentire che l’operazione d’esportazione venga posta in essere così, qualora il commerciante italiano non abbia la citata facoltà decisionale in ordine al trasporto delle merci in Russia:

 

  1. Il commerciante italiano che vende le borse al russo emetterà fattura con l’indicazione di non imponibilità di cui all’articolo 8, 1° comma, lettera b) del decreto Iva
  2. Il russo dovrà nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nella UE per la presentazione della dichiarazione di esportazione;
  1. Nella casella 2 del DAU – come speditore– sarà indicato il russo
  2. Nella casella 14 il rappresentante doganale indiretto che, nominato dal russo dovrà presentare la dichiarazione di esportazione

 

In questo caso il russo non dovrà nemmeno nominare un rappresentante fiscale in Italia non ponendo in essere alcuna cessione (vendita) nel nostro Paese. (Egli semplicemente si “porta” in Russia la merce che ha acquistato dal commerciante italiano).

Gianni Gargano

 

 

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