Il contrabbando non è più reato…..o quasi

Depenalizzazione del contrabbando

Con i Decreti Legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, emanati in base alla delega contenuta nella Legge n.67/2014, sono stati depenalizzati, a far data dal 06 febbraio 2016, diversi reati.

Più in particolare, per quel che attiene l’ambito doganale, le modifiche sono state operate dal secondo dei due decreti citati e, cioè, dal D.Lgs. 15.01.2016, n.8, che ha depenalizzato tutti i reati, tranne quelli previsti dal codice penale[1] e quelli elencati nell’allegato al decreto in commento, per i quali era prevista la pena della multa o dell’ammenda, con conseguente conversione dell’illecito penale in illecito amministrativo.

Recita, infatti, l’art. 1, comma 1, del prefato decreto:

”Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”.

Nei casi in cui, è prevista, per le ipotesi aggravate, la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta alla multa o all’ammenda, tali ipotesi aggravate restano punite, come fattispecie autonome di reato, con l’arresto.

Tra i reati depenalizzati, dunque, rientrano anche quelli previsti dagli artt. 282 e seguenti del T.U.L.D., ovvero:

  1. il contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 TULD);
  2. il contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 TULD);
  3. il contrabbando nel movimento delle merci nel movimento marittimo delle merci (art. 284 TULD);
  4. il contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 TULD);
  5. il contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 TULD);
  6. il contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 TULD);
  7. il contrabbando nei depositi doganali (art. 288 TULD);
  8. il contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 TULD);
  9. il contrabbando nell’esportazione di merce ammesse a restituzione di diritti (art. 290 TULD);
  10. il contrabbando nell’importazione o esportazione temporanea (art. 291 TULD);
  11. il contrabbando diversificati nelle ipotesi residuali da quelle descritte in precedenza (art. 292 TULD).

In tutti i casi sopra elencati, così come previsto dall’art. 1, comma 6, della novella, per i quali era prevista una pena pecuniaria proporzionale, la multa prevista dalle rispettive norme penali è stata sostituita con la sanzione amministrativa da Euro 5.000,00 ad Euro 50.000,00.

Infine, per le ipotesi di contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (art. 294 del TULD), per il quale era prevista la multa fino a 258 euro, ora (art. 1, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 8/2016) viene previsto il pagamento di una sanzione amministrativa da Euro  5.000,00 ad Euro 10.000,00.

Nel procedere alla depenalizzazione dei predetti reati, il Legislatore, con l’art. 5 del D.Lgs. n.8/2016, ha voluto specificare che la clausola generale prevista dall’art. 1, comma 1 e 2, prevede un diverso regime in caso di “recidiva” nella commissione del medesimo illecito depenalizzato.

Difatti, il citato articolo 5 recita:

“Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato.”

Ciò non significa che si è voluto procedere ad una ripenalizzazione degli illeciti appena depenalizzati, bensì viene chiarito che nei casi in cui si registrano una pluralità di condotte dello stesso tipo, la cui reiterazioni è assunta come ipotesi aggravata esclusa dalla depenalizzazione (es. condotte reiterate punite con l’arresto), sebbene le condotte precedenti sia state punite con sanzioni amministrative, esse costituiranno ugualmente precedente penale e per le violazioni successive sarà applicata la sanzione penale prevista per le ipotesi di recidiva.

L’ipotesi calzante è quella contemplata dall’art. 296[2] del TULD che prevede la pena della reclusione fino ad un anno nel caso in cui l’agente sia stato già condannato per il delitto di contrabbando. In tal caso la prima violazione commessa da trasgressore sarà punita con la sanzione amministrativa da Euro 5.000,00 ad Euro 50.000,00, le violazioni successive saranno punite oltre con la sanziona amministrativa anche con la reclusione fino ad un anno, aumentato dalla metà a due terzi per i soggetti già condannati per reati di contrabbando.

Francesco Ruggiero

Francesco Pagnozzi

[1] Alcuni dei quali parimenti depenalizzati, sia con l’articolo 2 del DLgs. 8/16 in commento, altri dal D.Lgs. 15.01.2016 n. 710711041_4745016640177_3577070369800389387_n.

[2]Colui,  che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto  dal  presente testo  unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto  di  contrabbando per  il quale  la legge  stabilisce la  sola multa e’ punito,  oltre  che  con  la  pena  della multa,  con la  reclusione fino  ad un  anno.

Se  il recidivo  in un  delitto di  contrabbando preveduto  dal presente testo  unico  o da  altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per  il  quale  la  legge  stabilisce  la  sola  multa, la  pena della reclusione  comminata  nella precedente disposizione e’ aumentata dalla meta’ a due terzi.

Quando  non occorrono le circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva  nel contrabbando e’ regolata dal codice penale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *