La Legge di Stabilità 2016 – il Superammortamento
La Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) ha previsto, all’art. 1, comma 91 e seguenti, la possibilità per imprese e professionisti di far valere una percentuale maggiore di ammortamento ai fini fiscali per i beni materiali.
L’agevolazione consiste nell’incrementare il costo d’acquisto fiscale del bene del 40% e, sul costo così incrementato, calcolare gli ammortamenti con le ordinarie percentuali di ammortamento previste dal D.M. 31/12/1988.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo possono fruire dell’agevolazione sia i titolari di reddito di impresa, sai gli esercenti arti e professioni, a nulla rilevando il regime contabile adottato né tanto meno l’anno di costituzione della società o di apertura della partita IVA per i professionisti.
Per ciò che riguarda l’ambito oggettivo, il super ammortamento riguarda i beni che:
– devono possedere le tre seguenti caratteristiche: materialità, strumentalità e novità;
– non devono essere ricompresi tra i beni espressamente esclusi ed indicati all’allegato 3 della Legge di Stabilità;
– devono essere acquistati nel periodo 15/10/2015 – 31/12/2016.
Non sono ammessi all’agevolazione, dunque, i beni immateriali.
Il requisito della novità presuppone l’acquisto diretto dal produttore o dal commerciante del bene o da soggetti diversi, purché mai utilizzato prima, ove per utilizzo si intende la sua entrata in funzione, con la conseguenza che per gli acquisti di beni mobili strumentali effettuati negli ultimi giorni del 2015, la cui entrata in funzione avviene nel 2016 anche il super ammortamento decorre dal predetto periodo d’imposta.
Per quanto riguarda la strumentalità i beni agevolabili devono essere utilizzati durevolmente nell’ambito dell’attività.
Nel dettaglio, l’agevolazione in questione prevede la possibilità di maggiorare la deduzione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria nella misura del 40% limitatamente ai beni materiali strumentali nuovi (diversi dai fabbricati) la cui aliquota di ammortamento non sia inferiore al 6,5%, con esclusione di alcune tipologie di beni indicate nel citato allegato n. 3 alla legge di stabilità 2016.
Poiché l’agevolazione copre due periodi d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (l’intero anno 2016 e il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2015) è necessario in primo luogo conoscere l’esatto momento in cui un acquisto si considera effettuato. A tale proposito potrebbe venire in soccorso quanto già precisato dall’Agenzia delle entrate con la Circolare. del 19/2/2015, n. 5/E ove è stato precisato che le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per i beni acquisiti in leasing, l’investimento si considera effettuato alla data di consegna del bene da parte della società di leasing all’utilizzatore, risultante dal verbale di consegna.
Nella norma in questione, infine, il Legislatore ha fatto riferimento genericamente alle imposte dirette precisando, nella relazione tecnica, che l’agevolazione non riguarda l’IRAP.
Gianni Gargano
Vincenzo Guastella
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