L’articolo 303 del TULD viola il principio di proporzionalità  

247083_200954296615286_199900360054013_560176_2723394_nL’articolo 303 del Testo Unico delle leggi doganali rappresenta evidente violazione del principio di proporzionalità della sanzione, riconosciuto con pacifica giurisprudenza dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (in ultimo sentenza Sez VI del 17.7.2014 , C-272/13) laddove viene precisato che le sanzioni amministrative non devono eccedere quanto necessario per conseguire l’obiettivo di evitare l’evasione dei tributi.

E’ evidente la violazione di questo principio laddove si consideri che le sanzioni irrogate sulla base dell’art. 303 del TULD sono stabilite per scaglioni che, anche per importi di tributi non rilevanti, prevedono sanzioni minime e massime del tutto sproporzionate.

Basti osservare che le sanzioni previste dall’art. 303 spesso puniscono le violazioni (colpose) con sanzioni amministrative più gravose di quelle penali che originano dallo stesso fatto.

E’ fatto di tutti i giorni che un accertamento doganale comporti sia la contestazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 303 del TULD, sia la notizia di reato per contrabbando (art. 282 e 295bia del TULD).

Se, quindi, i maggiori diritti accertati ammontano ad € 5.000,00, la sanzione amministrativa ex art. 303 del TULD andrà da € 30.000,00 a dieci volte i diritti, mentre quella penale ex art. 282 e seguenti del TULD andrà da € 10.000,00 a dieci volte i diritti.

Ma se le bollette oggetto di altrettanti accertamenti sono, ad esempio, dieci, per ciascuna delle quali i maggiori diritti ammontino ad € 5.000,00, le sanzioni amministrative andranno da € 30.000,00 a 50.000,00 ciascuna, per un totale da € 300.000,00 ad € 500.000,00, mentre quelle penali (da due a dieci volte i diritti), previste per le ipotesi di contrabbando doganale (art. 282 e 295 bis del TULD) andranno da 10.000,00 a 50.000,00 ciascuna, per un totale da € 100.000,00 a 500.000,00.

Sotto tale profilo si può denunciare la violazione palese del principio di proporzionalità sancito dalla normativa comunitaria e la conseguente incompatibilità dell’art. 303 del DPR 43/1973 con il principio costituzionale e comunitario di proporzionalità, con richiesta al Giudice Tributario di rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) al fine della preliminare verifica di compatibilità delle disposizioni nazionali citate con la normativa comunitaria sopra richiamata.

Gianni gargano

 

 

 

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