Anche i natanti sono unità da diporto

168905_496272570052_53267160052_5900190_6741036_nIn ordine alla regolarità delle operazioni doganali di esportazione definitiva di gasolio agevolato (in esenzione da accisa) emesse per le erogazioni di gasolio effettuate nei confronti delle unità da diporto italiane ed estere in partenza per un porto di un paese extracomunitario, la Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha emesso una interessante sentenza

Le questioni che essa ha affrontato riguardano:

  1. l’utilizzo di un “ documento equipollente” in luogo del giornale degli arrivi e delle partenze per la annotazione del gasolio erogato;
  2. la impossibilità di accertare, attraverso l’interrogazione alla anagrafe tributaria, se le unità da diporto fossero in possesso dei requisiti previsti dall’art. 254 del Testo Unico delle Leggi Doganali approvato con DPR 23.1.1973 n. 43.
  3. la procedura utile a documentare il regolare arrivo delle imbarcazioni nel porto estero di destinazione

In sentenza:

in relazione al rilievo di cui al precedente punto a) viene riconosciuta l’idoneità del documento equipollente in luogo del giornale delle partenze e degli arrivi purché preventivamente autorizzato dalla dogana competente;

in relazione al rilievo di cui al precedente punto b) viene affermata la necessità, per tutte le imbarcazioni, di acquisire il nominativo ed il documento di riconoscimento del responsabile  dell’imbarcazione;

in relazione al precedente punto c), infine, viene precisato che la prova dell’arrivo dell’imbarcazione nel porto estero di destinazione è un adempimento posto a carico esclusivo del beneficiario dell’agevolazione e deve essere da questi fornita  in caso di rientro in Italia.

Per una più agevole trattazione della materia,  si  riporta il secondo comma dell’art. 254 del TULD  che testualmente recita:

“”” La precedente disposizione è applicabile alle navi militari italiane solo quando devono recarsi in crociera fuori del mare territoriale: E’ altresì applicabile alle unità italiane e straniere da diporto a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero ed a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all’imbarco e sia annotata sul “giornale delle partenze ed arrivi per imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale”  e che, in caso di rientro in un porto nazionale lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale delle partenze e degli arrivi per l’imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale dall’autorità marittima o doganale estera.””””

Il testo dell’articolo 254 del TULD sopra riportato individua dunque, in maniera inequivocabile,  quali destinatarie del beneficio fiscale,  le unità italiane e straniere da diporto senza fare alcuna distinzione tra nave, imbarcazione o natante.

Occorre pertanto chiarire quali imbarcazioni la legge identifica come unità da diporto, la cui definizione è resa dall’art. 3  del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n. 171  – Codice della Nautica da diporto – che di seguito si riporta  :

“””””

Art. 3 – Unità da diporto

  1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
  2. unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.
  3. nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto
  4. imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).
  5. natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b. “”””

Tale norma specifica ha il pregio di definire, quindi,  in maniera inconfutabile, che, per unità da diporto, deve intendersi  ogni tipo di costruzione (nave da diporto, imbarcazione da diporto, natante da diporto) destinata alla navigazione da diporto.

Sono quindi specificamente comprese nell’agevolazione anche i natanti da diporto in quanto espressamente compresi nelle unità da diporto , come previsto al precedente punto d).

Ne consegue che l’agevolazione prevista dal secondo comma dell’art. 254 del TULD è applicabile a tutte le unità da diporto e, dunque, anche ai natanti da diporto, che, come ampiamente sopra dimostrato, in tale categoria sono compresi, anche se per tale categoria di unità da diporto non è previsto l’obbligo di registrazione, come chiaramente disposto dall’ art. 27 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n. 171 – Codice della Nautica da diporto – che testualmente recita:

“””””

I natanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nei registri di cui all’art. 15, della licenza di navigazione di cui all’art. 23 e del certificato di sicurezza di cui all’art. 26.

“””””””

Risultano così sempre rispettate tutte le altre condizioni poste dalla normativa richiamata dall’art. 254 del TULD per la concessione dell’agevolazione in parola.

Ed infatti, la norma prevede che i rifornimenti siano annotati sul giornale arrivi e partenze e che, nel caso di rientro, il beneficiario deve provare di aver raggiunto il porto estero di destinazione, ovvero in un documento ad esso equipollente – autorizzato dalla Direzione dell’Ufficio delle Dogane competente.

Poiché, ancora, il  comma 1 dell’art. 254 del Testo Unico delle leggi doganali (DPR 23.1.1973 n. 43) dispone che:

“”””

I generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano usciti in transito o riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati,

ciascun rifornimento di carburante destinato all’ unità da diporto effettuato dovrà essere oggetto di una procedura doganale di esportazione definitiva ed il relativo documento di esportazione emesso sarà “appurato” , cioè controllato e condiviso,  dall’Ufficio doganale che ha accertato la regolare conclusione dell’operazione, certificando, quindi, la regolarità della destinazione agevolata del carburante erogato.

gianni gargano

 

 

 

 

 

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