La controversia doganale è un diritto

L’accertamento doganale disciplinato normativamente dal D.Lgs. 374/90 si svolge, in concreto, con la seguente procedura.

Il dichiarante presenta in Dogana la dichiarazione doganale corrispondente alla destinazione doganale che si intende conferire alla merce.

La Dogana, accettata la bolletta, per averne constatata la regolarità della sua presentazione decide, previa consultazione del sistema AIDA, in suo uso, se visitare la merce, ovvero limitarsi ad un controllo sulla regolarità dei documenti che la rappresentano, ovvero se liberarla (svincolarla) senza porre in essere alcun controllo né fisico né documentale.

Il sistema AIDA, valutati elementi soggettivi ed oggettivi, selezionerà quindi, VM (verifica merce), CD (controllo documentale) ovvero CA (conforme ammesso – nessun controllo).

L’accertamento doganale riflette (art. 8 D.Lgs. n. 374/90) la qualità, la quantità, il valore e l’origine della merce. Qualora dall’accertamento non risulteranno eccezioni o differenze in ordine a nessuno dei quattro elementi indicati che lo caratterizzano, la Dogana, incamerati definitivamente i diritti, procederà allo svincolo delle merci e, cioè, alla loro messa a disposizione dell’importatore dichiarante (art. 9 D.Lgs. n. 374/90).

Viceversa, qualora dall’accertamento risulti una difformità rispetto ad uno o più dei quattro elementi che lo costituiscono, la Dogana, con “processo verbale di constatazione”, ne dà notizia al dichiarante il quale: i) potrà concordare con le differenze riscontrate e, quindi, corrispondere i maggiori diritti eventualmente dovuti, ottenendo così lo svincolo della merce, ovvero ii) non concordare, per i più disparati motivi, con le differenze riscontrate dalla Dogana e chiedere che venga instaurata una “controversia doganale” e che si proceda alla redazione di apposito “processo verbale di controversia” ove vengono rappresentate le ragioni del dichiarante e quelle della Dogana. Il verbale viene poi sottoposto alla valutazione del Direttore Regionale il quale, nel termine di quattro mesi, decide sulla controversia con provvedimento motivato. Salvo che il Direttore Regionale non dia piena ragione al contribuente, la questione può essere ancora rimessa alle competenti Commissioni tributarie. (cfr. Circolare Agenzia delle Dogane n. 26/D del 04/04/2002 e Circolare Agenzia delle Dogane n. 41/D del 17/06/2002 -.).

L’instaurazione della controversia doganale, perciò, sospende l’accertamento, in attesa della decisione del Direttore Regionale.

Nelle more di quella decisione, la merce può essere trattenuta in Dogana, a garanzia dei maggiori diritti che, all’esito della controversia, dovessero risultare dovuti, ovvero, ravvisandone la Dogana la possibilità, la merce può essere subito svincolata, previa emissione di bolletta “daziato sospeso” (modello A27) e previo deposito di adeguata garanzia (da prendere in carico sull’apposito registro modello A11 ter) per i maggiori diritti che all’esito della controversia dovessero risultare dovuti.

La procedura sommariamente qui esposta è dettagliatamente disciplinata:

–       agli artt. 65 e ss. del TULD per quanto attiene l’istituto della controversia doganale;

–       all’art. 164 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi Doganali (Regio Decreto n. 65 del 13/02/1896) per quanto riguarda la sospensione dell’accertamento con la procedura del “daziato sospeso”;

–       dalla Circolare n. 41/D del 17/06/2002 con la quale vengono stabilite le modalità di svolgimento della controversia doganale;

–       dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13890 del 28/05/2008  che ha ribadito che la controversia doganale è una modalità di impugnazione amministrativa posta in essere quando ancora l’accertamento non è definitivo e non pregiudica l’avviso di accertamento

 

Perciò, qualora nella fase dell’accertamento sorga, per qualsiasi causa, una contestazione, soccorre sin dal 1896, il Regio Decreto n. 65 del 13/02/1896 – Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi Doganali –  che prescrive, all’art. 164, che la Dogana tenga sospese la liquidazione e la riscossione dei diritti; e che le merci vengano trattenute in Dogana in attesa di decisione o, se non vi sono altri impedimenti, vengono rilasciate (leggi “svincolate”) previo deposito a garanzia dei diritti richiesti dalla Dogana.

Qualunque sia [recita ancora l’art. 164 del R.D.] la forma in cui è stata presentata la garanzia, si rilascia una bolletta a daziato sospeso (l’A27) nelle quali indicare, tra l’altro, gli estremi della garanzia se prestata in una forma diversa dal deposito effettivo.

Soltanto se e quando saranno state rimosse (la norma usa il termine “risolute”) le cause che diedero luogo all’emissione del daziato sospeso, la Dogana procederà al recupero definitivo dei diritti garantiti ovvero alla restituzione o allo svincolo della garanzia.

La controversia doganale, che consta di un verbale redatto in contraddittorio tra le parti (art. 65, quarto comma) e sulla quale il Direttore Regionale delle Dogane decide con propria determinazione impugnabile ancora dinanzi alle Commissioni Tributarie, consente all’importatore  di rappresentare le proprie ragioni una prima volta, in via amministrativa e, successivamente, solo nel caso in cui il Direttore Regionale avesse deciso sfavorevolmente, con ricorso al Giudice tributario.

gianni gargano

vincenzo guastella

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *