L’importo da indicare nelle dichiarazioni d’intento in dogana

E’ stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. 19388/2015 dell’11.02.2015 con il quale sono state apportate alcune modifiche al modello di dichiarazione d’intento ed alle relative istruzioni .

In particolare:

nel modello, nel riquadro denominato “Dichiarazione” le parole “una sola operazione per un importo pari a euro” che precedono il campo 1 sono sostituite con le parole “una sola operazione per un importo fino a euro”.

alla pagina 2 delle istruzioni, nel paragrafo “Dichiarazione” dopo il periodo “il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo.” è aggiunto il seguente periodo: “In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’ imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.

Sull’argomento l’Agenzia delle Dogane ha emesso la nota protocollo 17631/RU dell’11.02.2015, nella quale si legge:

Importo dell’operazione indicato nella dichiarazione d’intento

Considerato che solo a conclusione dell’accertamento doganale si determina l’importo esatto del valore imponibile ai fini IVA della merce da importare (al calcolo di detto importo, oltre al valore di fattura, concorrono elementi  quali assicurazione, nolo, dazio, royalties, tasse portuali, ecc.)   è stato richiesto all’Agenzia delle Entrate di apportare talune modifiche al modello della dichiarazione di intento .

Per effetto delle modifiche apportate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 11febbraio c.a., pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia stessa, per quanto concerne l’importo dell’operazione, nel riquadro del modello relativo alla “dichiarazione”, l’importatore dovrà indicare un  “valore presunto” dell’imponibile ai fini IVA dell’operazione d’importazione che intende effettuare che tenga cautelativamente conto, per eccesso,  di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile.

Come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del campo 1  del modello di dichiarazione di intento, ai fini dell’impegno del plafond IVA, l’importo effettivo sarà, invece, quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.

gianni gargano

francesco pagnozzi

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