D.Lgs. 175/2014 – circolare n.31/E del 2014, punto 12 – comunicazione Paesi black list

12. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERCORSE CON PAESI BLACK LIST (ARTICOLO 21).

L’art. 21 del decreto semplifica le modalità con cui adempiere all’obbligo di comunicazione delle operazioni economiche intercorse con Paesi black list.In particolare, la stessa interviene sull’art. 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che detta le disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere».

Secondo la disciplina previgente, i soggetti passivi IVA avevano l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list. Tali comunicazioni avevano cadenza mensile o trimestrale a seconda dell’ammontare delle operazioni da comunicare.La nuova disposizione semplifica tale disciplina, prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list siano forniti con cadenza annuale ed elevando ad euro 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare.

Con riferimento alla nozione di “importo complessivo annuale” si ricorda che, in sede del prescritto esame del decreto da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il parere favorevole delle stesse, è stato condizionato all’espresso ed inequivoco chiarimento che il limite del 10.000 euro introdotto dall’art. 21 si intende non per singola operazione, come a legislazione previgente, ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l’obbligo di comunicazione una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni.

Sul punto, coerentemente con l’indicazione fornita dal Parlamento, si ritiene che tale importo complessivo annuale debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.

Le nuove norme si applicano, per espressa previsione dell’art. 21 del decreto, alle operazioni, interessate dall’obbligo, poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Come già rappresentato nel comunicato stampa del 19 dicembre 2014, per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell’anno, evitando in tal modo di introdurre maggiori oneri, i contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti, fino alla fine del 2014. Tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide secondo le nuove modalità previste dall’art. 21 del decreto.

Al riguardo si precisa che la facoltà per gli operatori economici di assolvere all’adempimento con riferimento alle comunicazioni relative all’anno 2014 secondo le regole previgenti, consente di non effettuare le comunicazioni per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo inferiore a 500 euro, anche se effettuate o ricevute dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2014. Pertanto, stante la facoltà riconosciuta agli operatori di applicare le regole previgenti all’art. 21 del decreto, per tali operazioni potrà essere omessa la comunicazione prevista dal predetto articolo 21, anche se le stesse sono di importo complessivo superiore a 10.000 euro. Poiché la norma è entrata in vigore il 13 dicembre 2014, deve ritenersi che eventuali violazioni commesse in vigenza della precedente formulazione che, per effetto delle modifiche, non siano più da considerare illecito, in applicazione dell’articolo 3, comma 3, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non siano sanzionabili, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto già definitivo.

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