I fabbricati del porto e l’IMU

I fabbricati ubicati all’interno di un qualsiasi Porto hanno le caratteristiche di quelli cui va attribuita la categoria catastale E/1.

Infatti, a norma della Legge 504/92 che ha istituito l’Imposta Comunale sugli Immobili essi vanno classificati tra gli immobili a destinazione particolare: alla categoria E/1: stazioni per servizi di trasporto terrestri marittimi ed aerei.

Ciò è stato definitivamente chiarito dal combinato disposto della Risoluzione n. 3/DF del 10/08/2009 e della Circolare n. 4/T del 13/04/2007 che, in allegato inserisce nella detta categoria E/1 i “magazzini ed aree per il deposito temporaneo e la movimentazione delle merci” funzionali al trasporto marittimo.

Più specificamente la circolare n. 4 dell’Agenzia del Territorio al paragrafo 4 – Direttive per il classamento nelle categorie del gruppo E – testualmente specifica: “Ad esempio, con specifico riferimento alle “stazioni per servizio di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei” (categoria E/1), che rappresenta il caso tipico più complesso, occorre individuare quali attività siano strettamente funzionali alle destinazioni catastali menzionate, al fine di ricomprendere nella stessa categoria E/1 solo quegli immobili o loro porzioni ospitanti tali attività.

Ricadono senz’altro in tale ambito i fabbricati o locali utilizzati dai viaggiatori e dal personale adibito al servizio trasporto, come le biglietterie, le sale d’attesa, le sale di controllo del traffico, i servizi igienici ad uso dei viaggiatori o del personale, le aree occupate dai binari (ovvero da piste aeroportuali o moli marittimi) e dalle banchine destinate al servizio pubblico, ivi comprese quelle adibite alla movimentazione delle merci……..

Costituiscono altresì cespite unico con la “stazione” strettamente funzionali alla gestione della infrastruttura del trasporto, le torri di controllo i magazzini e le aree per il deposito temporaneo delle merci……….

Di contro, costituiscono unità immobiliari autonome, censibili nelle categorie ordinarie o speciali, le abitazioni e foresterie, i locali ospitanti bar o ristoranti, le rivendite di giornali e di tabacchi, i locali adibiti a vendita o esposizione di qualsiasi altra merce, i centri commerciali, gli alberghi, gli ostelli e gli uffici pubblici o privati. Vengono altresì considerate unità immobiliari autonome, le caserme per gli organi addetti alla vigilanza e alla sicurezza se ospitati in specifici fabbricati, gli hangar per i capannoni per la costruzione e/o manutenzione straordinaria periodica dei veicoli, le autorimesse e le aree di parcheggio appositamente realizzate ed altre destinazioni autonome rispetto ai servizi di pubblico trasporto”

La circolare, in particolare, elenca tutte quelle attività che, costituendo unità immobiliari autonome sono censibili in categorie ordinarie o speciali autonome e differenti rispetto a quella E/1.

Nel caso invece in cui ci troviamo di fronte ad un’attività che non si esaurisce nel perseguimento di un interesse imprenditoriale “autonomo”, bensì è svolta a favore del “pubblico uso del mare”, realizzando un vero e proprio pubblico interesse del porto, non vi è dubbio che l’immobile vada classificato alla categoria E/1.

In tal senso la citata Risoluzione 10.8.2009 n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze risulta di lapidaria chiarezza. Essa, infatti, “ritenuto utile per una più puntuale delimitazione del perimetro di applicazione dell’ICI”, pronunciandosi sul concetto di “area demaniale” assunto nell’art. 18, comma 3, della legge 23.12.2000 n. 388 (“nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario”), così testualmente si esprime; “In particolare, in ordine al concetto di “area demaniale”, si precisa che essa è esente da ICI – ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 504/1992 – qualora faccia parte di un compendio destinato al traffico marittimo e/o ad operazioni strettamente necessarie alle attività portuali e, come tale, vada incorporata in un’unita immobiliare censita al Catasto Edilizio Urbano nella categoria E/1, specificamente individuata nella circolare n. 4/T del 13 aprile 2007 dell’Agenzia del Territorio”.

Accade però che spesso l’Agenzia del Territorio non tenga conto di tali disposizioni e, in luogo di classificare tali immobili nella categoria “E1” li classifichi in una diversa categoria catastale, ad esempio “D/8”. Tale situazione ha la conseguenza di far nascere numerosi contenziosi, decisi dalla varie Commissioni Tributarie d’Italia in maniera difforme.

Tra l’altro a complicare la vicenda vi è la circostanza che nella quasi totalità dei casi questi immobili appartengono al Demanio Marittimo e sono dati in concessione ai vari utilizzatori, per cui i provvedimenti di rettifica della categoria catastale non vengono notificati agli utilizzatori (soggetti passivi ai fini delle imposte comunali, come ICI ed IMU), ma all’Agenzia del Demanio e, più in particolare, alle varie Autorità Portuali che gestiscono questi beni. Tale situazione comporta che non sempre le Autorità Portuali impugnano i provvedimenti di modifica della categoria catastale, o i provvedimenti di richiesta di attribuzione della corretta categoria catastale “E1”, con ulteriori disparità di trattamento e pesanti conseguenze per gli utilizzatori.

Tant’è che, ad esempio, l’Autorità Portuale di Trieste che ha impugnato il classamento degli immobili siti nel porto in categorie catastali diverse da “E1”, si è vista accogliere il ricorso, sia in primo, che in secondo grado (vedi sentenza della CTR di Trieste n. 311/08/14 del 10/12/2013).

Infatti gli immobili classificati nella categoria catastale “E1” in virtù della loro funzione pubblica, volta ad assicurare il “pubblico uso del mare”, sono esenti dall’IMU, a cui sono soggetti, invece, gli immobili accatastati nella categoria “D”.

Sarebbe, perciò, opportuno che l’Amministrazione centrale dettasse chiare istruzioni sulle modalità di accastamento di detti immobili e che, soprattutto, desse chiare disposizione alle Agenzia del Territorio (ora assorbita dall’Agenzia delle Entrate) ed a quella del Demanio per la corretta gestione della questione.

gianni gargano

vincenzo guastella

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